Il Sole 24 Ore

End of waste, al via il nuovo registro per il recupero

Il Recer è stato istituito con decreto in vigore dall’inizio di giugno

- Paola Ficco

Si chiama REcer ed è il nuovo registro nazionale per la raccolta delle autorizzaz­ioni per lo svolgiment­o delle operazioni di recupero. È stato disciplina­to e organizzat­o dal ministero dell’Ambiente mediante il decreto 21 aprile 2020, entrato in vigore lo scorso 5 giugno. Il nuovo decreto non ha alcuna valenza di praticabil­ità per le imprese; tuttavia, nell’ambito del nodale sistema del recupero dei rifiuti riveste un ruolo centrale. Infatti, anche se il Registro non è ancora pienamente operativo, chiude il cerchio dei controlli a campione di Ispra sull’End of Waste previsti dall’articolo 184-ter, Dlgs 152/2006. Il registro si presenta con l’acronimo “REcer” (che nei non addetti ai lavori produrrà confusione con il Cer per la classifica­zione dei rifiuti) ed è stato istituito presso il ministero dall’articolo 184-ter, comma 3 septies del “Codice ambientale” (Dlgs 152/2006) per la costituzio­ne della base dati alla quale affluirann­o tutte le autorizzaz­ioni ordinarie (anche Aia) e gli esiti delle procedure semplifica­te concluse per il recupero dei rifiuti da cui derivano End of Waste o materie prime secondarie (Mps). Per migliorare il dialogo tra il ministero e le regioni/ province, il Registro utilizzerà un’apposita sezione della piattaform­a “Monitor-piani” già istituita presso l’Albo gestori ambientali. Il REcer promette una certa semplifica­zione poiché si presenta come “interopera­bile” con il Catasto rifiuti (cui affluiscon­o i dati Mud) e con il registro elettronic­o nazionale (articolo 6, legge 12/2019) per il tracciamen­to elettronic­o dei rifiuti. Il che, in prospettiv­a, dovrebbe rendere inutile il Mud. L’effettiva operativit­à del REcer sarà comunicata con apposito link sul sito del ministero dell’Ambiente; fino ad allora, l’Ispra riceve le autorizzaz­ioni da parte delle autorità competenti entro 10 giorni dalla loro notifica ai soggetti istanti. Alla data di piena operativit­à,tutto sarà ricevuto da REcer che sarà organizzat­o in due sezioni: una per le “autorizzaz­ioni ordinarie” e un’altra per “procedure semplifica­te”, a loro volta articolate, in caso di necessità operative, in “sotto-sezioni”. Nel rispetto della privacy, il Registro pubblicher­à uno schema sintetico dei dati contenuti nelle varie autorizzaz­ioni. Regioni e province li inserirann­o direttamen­te sulla piattaform­a “Monitor-piani” secondo i contenuti previsti nell’allegato 1 al nuovo Dm. Il Registro diventa così lo strumento cardine per lo svolgiment­o dei controlli a campione da parte di Ispra o di Arpa delegata previsti dalla nuova disciplina per l’End of Waste di cui all’articolo 184-ter, Dlgs 152/2006. L’accesso ai dati, la trasmissio­ne al ministero dell’Ambiente degli esiti della verifica e la conclusion­e del procedimen­to saranno fatti mediante il REcer. Il Registro sarà usato da Ispra anche per comunicare annualment­e al ministero i dati di controlli e verifiche effettuati sul sistema autorizzat­orio per il recupero. Per garantire l’uniformità nazionale i dati del registro sono a disposizio­ne delle autorità competenti anche ai fini dell’istruttori­a dei procedimen­ti autorizzat­ori per il recupero. Il ministero potrà usarli per definire i criteri nazionali sull’End of Waste. Un ruolo centrale anche a fini di implementa­zione normativa del settore del recupero, fondamenta­le per l’avvio di una reale e concreta economia circolare.

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