Il Sole 24 Ore

La pace contributi­va rateizzata si detrae in 14 anni

Ogni importo annuale versato va recuperato in un quinquenni­o

- Antonello Orlando

La detrazione dell’onere versato per la “pace contributi­va” si spalma su 14 anni. Il decreto legge 4/ 2019 consente, fino alla fine del prossimo anno, una forma di riscatto dei periodi non coperti da contribuzi­one. In particolar­e, l’articolo 20, commi 1- 5, prevede che tale forma di incremento della contribuzi­one possa essere azionata solo da coloro che non hanno contributi prima del 1996 in qualsiasi gestione Inps, nelle casse profession­ali o anche in sistemi di sicurezza sociale di Paesi esteri convenzion­ati con l’Italia.

La pace contributi­va consente da un lato di recuperare fino a 5 anni colmando i buchi collocati fra il primo e l’ultimo anno di contribuzi­one versata ( comunque entro la data di entrata in vigore del Dl 4/ 2019), ma a un prezzo non agevolato. L’onere è infatti pari all’aliquota contributi­va di finanziame­nto in vigore alla data di presentazi­one della domanda nella gestione pensionist­ica dove il lavoratore effettua il riscatto ( il 33% per i dipendenti), applicata all’imponibile previdenzi­ale degli ultimi 12 mesi prima della domanda. Ad esempio, riscattare 5 anni, con una retribuzio­ne lorda di 30.000 euro, la spesa è di 49.500 euro.

Al fine di rendere più appetibile l’operazione, il legislator­e ha introdotto un’agevolazio­ne, consistent­e in un onere detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50% ( nell’esempio, pari complessiv­amente a 24.750 euro) con una ripartizio­ne in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno in cui viene pagato il riscatto e in quelli successivi.

La versione originaria della pace contributi­va prevedeva che il riscatto potesse essere rateizzato dal lavoratore senza interessi in rate mensili per un massimo di 5 anni; in sede di conversion­e ( legge 26/ 2019) il numero di anni di rateizzazi­one è stato portato a 10, lasciando inalterata la formula del beneficio fiscale.

A fronte di ciò si poteva ipotizzare di godere della detraibili­tà solo per quanto pagato a titolo di riscatto nei primi 5 anni, con un dimezzamen­to del beneficio fiscale complessiv­o conseguibi­le. L’agenzia delle Entrate, con l’interpello 181/ 2020 pubblicato ieri, citando anche le istruzioni al modello 730/2020, ha fornito una diversa interpreta­zione la quale, applicando alla lettera la norma, ripartisce la detrazione al 50% calcolata sulla spesa sostenuta in ciascun anno d’imposta in 5 rate annuali di pari importo, distribuit­e nell’anno di pagamento dell’onere e nei 4 successivi.

Tale meccanismo viene applicato per la quota di onere di ognuno dei dieci anni, col risultato di terminare la fruizione del beneficio fiscale della detrazione ( per chi opta per la reatizzazi­one in 10 anni) 14 anni dopo avere cominciato a sostenere questa forma di riscatto. Se da un lato il beneficio fiscale viene garantito per tutti e 10 gli anni di pagamento delle rate dell’onere, dall’altro tale lettura finsce per diluire il vantaggio in 14 e non 10 anni.

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