La pace contributiva rateizzata si detrae in 14 anni
Ogni importo annuale versato va recuperato in un quinquennio
La detrazione dell’onere versato per la “pace contributiva” si spalma su 14 anni. Il decreto legge 4/ 2019 consente, fino alla fine del prossimo anno, una forma di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione. In particolare, l’articolo 20, commi 1- 5, prevede che tale forma di incremento della contribuzione possa essere azionata solo da coloro che non hanno contributi prima del 1996 in qualsiasi gestione Inps, nelle casse professionali o anche in sistemi di sicurezza sociale di Paesi esteri convenzionati con l’Italia.
La pace contributiva consente da un lato di recuperare fino a 5 anni colmando i buchi collocati fra il primo e l’ultimo anno di contribuzione versata ( comunque entro la data di entrata in vigore del Dl 4/ 2019), ma a un prezzo non agevolato. L’onere è infatti pari all’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica dove il lavoratore effettua il riscatto ( il 33% per i dipendenti), applicata all’imponibile previdenziale degli ultimi 12 mesi prima della domanda. Ad esempio, riscattare 5 anni, con una retribuzione lorda di 30.000 euro, la spesa è di 49.500 euro.
Al fine di rendere più appetibile l’operazione, il legislatore ha introdotto un’agevolazione, consistente in un onere detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50% ( nell’esempio, pari complessivamente a 24.750 euro) con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno in cui viene pagato il riscatto e in quelli successivi.
La versione originaria della pace contributiva prevedeva che il riscatto potesse essere rateizzato dal lavoratore senza interessi in rate mensili per un massimo di 5 anni; in sede di conversione ( legge 26/ 2019) il numero di anni di rateizzazione è stato portato a 10, lasciando inalterata la formula del beneficio fiscale.
A fronte di ciò si poteva ipotizzare di godere della detraibilità solo per quanto pagato a titolo di riscatto nei primi 5 anni, con un dimezzamento del beneficio fiscale complessivo conseguibile. L’agenzia delle Entrate, con l’interpello 181/ 2020 pubblicato ieri, citando anche le istruzioni al modello 730/2020, ha fornito una diversa interpretazione la quale, applicando alla lettera la norma, ripartisce la detrazione al 50% calcolata sulla spesa sostenuta in ciascun anno d’imposta in 5 rate annuali di pari importo, distribuite nell’anno di pagamento dell’onere e nei 4 successivi.
Tale meccanismo viene applicato per la quota di onere di ognuno dei dieci anni, col risultato di terminare la fruizione del beneficio fiscale della detrazione ( per chi opta per la reatizzazione in 10 anni) 14 anni dopo avere cominciato a sostenere questa forma di riscatto. Se da un lato il beneficio fiscale viene garantito per tutti e 10 gli anni di pagamento delle rate dell’onere, dall’altro tale lettura finsce per diluire il vantaggio in 14 e non 10 anni.