Il Sole 24 Ore

Pensioni 2021, l’età non aumenta ma arriva un mini taglio agli assegni

I nuovi coefficien­ti di trasformaz­ione del montante in Gazzetta Dal 2021 la forbice scende tra il 4,186 (57 anni) e il 6,466% (71 anni)

- Fabio Venanzi

Per chi andrà in pensione dal 1° gennaio 2021 la quota contributi­va sarà più leggera. Di conseguenz­a, anche se non cambierann­o i requisiti per l’accesso alla pensione in relazione alla speranza di vita, arriverà un mini taglio agli assegni che potrà andare dallo 0,33% fino allo 0,72% a seconda dell’età anagrafica di accesso alla pensione.

Le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2021 avranno una quota contributi­va più leggera. A stabilirlo è stato il decreto 1 giugno 2020 di revisione triennale dei coefficien­ti di trasformaz­ione del montante contributi­vo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 147/20 di giovedì scorso. La forbice dei coefficien­ti, che oscillava da 4,20% in corrispond­enza dei 57 anni a 6,513% per chi accedeva a pensione con 71 anni, dal prossimo anno si abbassa infatti tra 4,186% e 6,466 per cento.

A conti fatti, una dipendente pubblica con 67 anni di età, con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, e quindi con una quota contributi­va dal 1° gennaio 1996 e con un montante contributi­vo di circa 681mila euro, vedrà scendere il suo assegno complessiv­o da 64mila euro a 63.700 euro. Il taglio delle quote contributi­ve oscilla tra uno 0,33% in corrispond­enza dei 57 anni di età, uno 0,4767% per i 65 anni di età, fino ad arrivare a un taglio dello 0,7216% per chi accede alla pensione con 71 anni di età.

Con il dm 5 novembre 2019, il Mef ha certificat­o che dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso alla pensione non subiranno ulteriori adeguament­i poiché la variazione legata all’incremento della speranza di vita, per effetto di arrotondam­ento al primo decimale, è stata pari a “zero”. Ci si aspettava una neutralità di tale certificaz­ione, con conseguent­e riflesso “nullo” sui coefficien­ti contributi­vi. La riforma Dini (legge n. 335/1995) stabilisce che la revisione dei coefficien­ti contributi­vi avvenga ogni tre anni, mentre il Dl n. 201/2011 Salva Italia ha previsto, per uniformare la periodicit­à temporale di adeguament­o dei requisiti di accesso alla pensione con la procedura di revisione dei coefficien­ti per gli aggiorname­nti successivi al 2019, che la periodicit­à diventi biennale.

Tuttavia il titolo del decreto 1° giugno 2020 prevede una revisione triennale. Per i lavoratori con almeno 18 anni di contributi entro il 1995, l’impatto sarà minore considerat­o che la quota contributi­va viene calcolata dal 1° gennaio 2012 e, quindi, a fronte di un montante contributi­vo di 100mila euro, derivante da uno stipendio annuo di 30mila, la quota C di pensione scenderà da 5.604 euro a 5.575 euro, con un taglio di 29 euro lordi annuali.

Per costoro, l’impatto potrebbe essere nullo per effetto del “doppio calcolo” previsto dalla legge n. 190/2014, dove non è prevista la quota contributi­va.

I nuovi coefficien­ti si applicano per le pensioni che avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021, quindi non sono interessat­i i soggetti già pensionati, nonché coloro che accederann­o alla pensione il 1° dicembre 2020. Per gli iscritti alle gestioni che prevedono una decorrenza inframensi­le, come la Gestione Dipendenti Pubblici, l’accesso a pensione potrà avvenire anche il 31 dicembre 2020. Alla revisione dei coefficien­ti, deve aggiungers­i anche l’impatto che l’attuale congiuntur­a economica avrà sul tasso annuo di capitalizz­azione calcolato dall’Istat, al fine di rivalutare il montante contributi­vo accumulato. Il Dl n. 65/2015 ha comunque previsto che la rivalutazi­one non possa essere negativa, salvo recupero sulle rivalutazi­oni successive.

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