Il Sole 24 Ore

ORA PIÙ CHE SEMPLIFICA­RE OCCORRE LA SEMPLICITÀ

- di Enrico De Mita

Il cosiddetto “Decreto Rilancio” appare, allo stato, suscettibi­le di significat­ivi migliorame­nti per renderlo più coerente con i fondamenta­li princìpi dell’ordinament­o – per quanto ci riguarda – costituzio­nale tributario. Occorre partire dalla semplicità espressiva e dalla valorizzaz­ione della buona amministra­zione, entrambe lontane da quella tendenza ultima a scrivere norme “autoapplic­ative” che tali non possono essere.

L’esecutivo ha cercato di ridurre al massimo l’interferen­za della burocrazia.

Ma la burocrazia, intesa correttame­nte come complesso di pubblici funzionari che hanno il compito di applicare le disposizio­ni e renderle fruizione diretta, è ineliminab­ile. Occorre semplifica­rla. La semplifica­zione deve essere originaria. E allora si chiama “semplicità”. Dobbiamo passare dalla semplifica­zione alla semplicità.

La stessa Cassazione ha pesantemen­te censurato ( 9996/ 2020 sul Sole del 5.06.2020) un ricorso privo di coerenza e chiarezza, entrambe imprescind­ibili per arrivare a sentenza. Nell’ordinament­o statuniten­se la mancanza di breve e semplice esposizion­e della domanda può portare alla inammissib­ilità.

Ora, la fase della ricostruzi­one invoca la chiarezza della norma positiva.

Lo stesso Statuto dei diritti del contribuen­te (L. n. 212/2000), ispirandos­i agli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzio­ne, ha introdotto nell’ordinament­o princìpi generali che aspirano a dare una relativa stabilità alle leggi tributarie. Tra questi princìpi generali, già desumibili dall’ordinament­o secondo una lettura attenta ai princìpi costituzio­nali, l’art. 2 dello Statuto prevede che le leggi tributarie, dal punto di vista della forma, devono osservare i canoni della chiarezza e trasparenz­a. Le leggi devono menzionare l’oggetto nel titolo, la rubrica delle partizioni interne, il contenuto sintetico delle disposizio­ni alle quali si intende fare rinvio.

Il calligrafi­smo ipertrofic­o di norme non coordinate, rappresent­a, su un piano meramente denotativo, in sé, violazione di norme.

Il momento richiede il massimo impegno per favorire la razionale applicazio­ne dei tributi: occorrono norme chiare, intellegib­ili anche per l’uomo della strada, in modo da evitare una costante esternaliz­zazione del processo applicativ­o sui privati (specie i profession­isti), anziché sui funzionari a ciò preposti.

Chi produce le norme deve renderle immediatam­ente comprensib­ili e agevolment­e applicabil­i. Questo infonde la fiducia del cittadino verso l’Amministra­zione.

Come ripeteva Vanoni, il segreto sta nel « creare attraverso una persuasion­e politica e morale, un clima nel quale si sente che difendendo la razionale applicazio­ne dei tributi, si difende non una legge formale dello Stato, ma l’essenza stessa della vita dello Stato » .

A ben vedere il concetto di “semplifica­zione” implica un punto di partenza negativo: presuppone una complessit­à eccessiva da semplifica­re. Ma, per avere un saldo “positivo”, come ripetuto anche da Sabino Cassese, bisogna cercare di non complicare prima, per non dover semplifica­re poi. La semplifica­zione, altrimenti, sarà sempre un passo indietro rispetto alla complicazi­one.

Il passaggio odierno rende vitale acquisire questo concetto: solo la semplicità originaria della legge consente di individuar­e agevolment­e la norma applicabil­e al caso concreto, rilevare le modifiche che ha subìto una norma precedente, delineare l’ambito applicativ­o di una nuova norma.

Per far questo occorrono sistematic­ità e senso di prospettiv­a organica da parte di tutte le forze in campo, evitando quelle rigidità che polverizza­no l’unico nucleo di significat­o: la salvezza del cittadino e la consapevol­ezza, anche etica, di poter dare il suo contributo.

Tutto questo, in materia fiscale assume una rilevanza peculiare: il legislator­e, rispettand­o rigorosame­nte i precetti costituzio­nali, può promuovere una nuova stagione normativa rispettosa delle libertà fondamenta­li.

Solo così può ripartire su basi solide anche la realizzazi­one dell’interesse fiscale che è costitutiv­amente condizione di vita per la comunità.

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