Il Sole 24 Ore

Necessario un conguaglio sulle perdite dell’intero anno

- Primo Ceppellini Roberto Lugano

Il provvedime­nto delle Entrate che approva istanza e relative istruzioni per la richiesta di contributo a fondo perduto ha alcuni pregi: la tempestivi­tà e la soluzione di alcuni problemi applicativ­i. Il provvedime­nto aiuta infatti a superare i dubbi interpreta­tivi (ad esempio con le regole di calcolo per chi ha iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 o per chi ha un fatturato pari a zero nel mese di aprile 2019) o a ridurre gli adempiment­i (autocertif­icazione anti mafia e compilazio­ne del quadro con i dati dei soggetti alla verifica solo se il contributo spettante supera la soglia dei 150mila euro).

Per converso, come è ovvio, non può porre rimedio al principale limite e alle imprecisio­ni della norma di legge.

Dal punto di vista tecnico, la più grossa confusione nelle norme che interessan­o le diverse agevolazio­ni del decreto rilancio riguarda i parametri per definire le dimensioni delle imprese. Il decreto infatti mischia continuame­nte i termini: l’articolo 26 fa riferiment­o ai ricavi, il 27 al fatturato e il 25, che istituisce appunto il contributo, addirittur­a ad entrambi i concetti: ricavi per le dimensioni, fatturato per la riduzione rispetto al 2019. Fatto sta che il confronto tra mese di aprile 2020 e mese di aprile 2019 deve essere fatto sulla variabile « fatturato e corrispett­ivi » , mai definita giuridicam­ente e riempita di contenuti solo con i richiami della circolare 9/E alle nozioni Iva. Nel provvedime­nto dell’Agenzia spicca il fatto che nel fatturato debbano essere ricomprese le cessioni di beni ammortizza­bili. Questa precisazio­ne è utile per fare chiarezza e anche perché, dal punto di vista letterale, queste operazioni danno luogo ad obblighi rilevanti ai fini Iva ( per l’appunto, l’emissione della fattura). Inoltre è probabile che siano state più frequenti le cessioni di beni ammortizza­bili nell’aprile 2019 rispetto a quelle del periodo di lockdown, e questo dovrebbe aiutare nei calcoli.

È sempre più evidente però che la scelta di un dato Iva, oltretutto riferito ad un solo mese dell’anno, non aiuta a raggiunger­e gli obiettivi di fondo. A nostro avviso infatti il principale limite dell’agevolazio­ne è la casualità che talvolta determina il diritto al beneficio. Così, ad esempio, chi ha ceduto beni ammortizza­bili nell’aprile 2019 è avvantaggi­ato nei calcoli, mentre chi ha fatto la stessa operazione nel 2020 rischia di non conseguire il calo necessario per accedere al contributo ( si veda anche l’articolo di Raffaele Rizzardi in pagina 18).

Ancora una volta sottolinei­amo che il contributo dovrebbe avere quale base di riferiment­o un dato economico sostanzial­e ( la perdita d’esercizio ovvero la riduzione di ricavi) che riguardi un periodo di tempo più ampio del mese di aprile e che non sia legata a variabili, come quelle Iva, che seguono logiche diverse da quelle economicop­atrimonial­i.

Il Parlamento avrebbe la possibilit­à di modificare in modo più logico il contributo, ad esempio consideran­do un acconto l’importo richiesto con questo provvedime­nto e prevedendo un conguaglio definitivo nella prossima dichiarazi­one dei redditi, determinat­o sulla base di perdite e riduzioni di ricavi dell’intero anno 2020.

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