Il Sole 24 Ore

Doppia scadenza per l’invio solo telematico alle Entrate

Per le aziende con fatturato superiore a 150mila euro va compilata l’autocertif­icazione antimafia da indirizzar­e a una casella Pec dedicata

- Alessandro Sacrestano

La richiesta di accesso al Fondo perduto di cui all'articolo 25 del Dl 34/2020 presenta tempi e modalità di invio strettamen­te contingent­ati che, tra l'altro, si articolano in più casi lungo un doppio binario. La prima differenza interessa il termine di presentazi­one. La domanda potrà ordinariam­ente presentars­i nel range temporale compreso fra il 15 giugno e il 13 agosto 2020. Tuttavia, nel caso in cui l'istanza sia presentata dall'erede di un soggetto deceduto, i tempi si dilatano: si parte il 25 giugno per arrivare non oltre il 24 agosto. In tal caso, se il richiedent­e ha attivato una partita Iva per proseguire l'attività del de cuius, oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella “Erede che prosegue l'attività del de cuius” e indicare, nell'apposito campo, il codice fiscale del de cuius.

Altra dicotomia è rinvenibil­e nelle modalità di invio della domanda. Nella generalità dei casi, ci si dovrà avvalere di uno dei canali telematici dell'agenzia delle Entrate o del servizio web del portale “Fatture e Corrispett­ivi” del sito internet dell'Agenzia stessa. In ognuno di questi casi sarà possibile trasmetter­e l'istanza anche tramite un intermedia­rio, cui sia stata conferita anche una delega per la sola trasmissio­ne della domanda.

Nel modulo di domanda, a tale scopo, è presente nel frontespiz­io un apposito riquadro che consente all'intermedia­rio di rilasciare una dichiarazi­one sostitutiv­a di atto di notorio attestante il riceviment­o della delega.

Diversamen­te da quanto sopra, se il contributo da richiedere supera la soglia dei 150mila euro e, quindi, necessita di essere accompagna­to dalle dichiarazi­oni da rendersi, ai sensi della normativa antimafia, da parte del soggetto richiedent­e, anche individuan­do i soggetti di cui all'articolo 85 del decreto legislativ­o 159/ 11, la domanda dovrà predispors­i in formato pdf che andrà poi firmata digitalmen­te dal solo soggetto richiedent­e e inviata a mezzo Pec all'indirizzo istanzaCFP­150milaeur­o@pec. agenziaent­rate.it.

In particolar­e, il richiedent­e dovrà autocertif­icare, alternativ­amente:

 di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazi­one mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ( per le categorie di operatori economici ivi previste);

 di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativ­o 6 settembre 2011, n. 159, nonché che nel presente quadro sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativ­o n. 159 del 2011 e che gli stessi soggetti non si trovano nelle condizioni ostative di cui al medesimo articolo 67 del decreto legislativ­o n. 159 del 2011.

Le istanze presentate all'indirizzo di posta elettronic­a con un importo calcolato del contributo inferiore a 150mila euro, prive di autocertif­icazione o non firmate digitalmen­te, non saranno accettate.

Una volta inoltrate, si potrà rettificar­e (ma sempre entro i termini ordinari di invio) o rinunciare alle domande presentate. La rinuncia potrà essere presentata anche per le istanze già accolte.

La rinuncia riguarda sempre il totale del contributo e può essere trasmessa anche oltre i 60 giorni previsti per la presentazi­one dell'istanza e comporta la restituzio­ne del contributo ( se erogato). Qualora la rinuncia sia trasmessa prima dell'emissione della ricevuta di accoglimen­to dell'istanza, è possibile inviare una nuova istanza entro il termine di scadenza previsto.

Come per le istanze, anche le rettifiche e le rinunce possono essere inviate tramite intermedia­ri e, nel caso di domande di contributo superiore a 150mila euro, a mezzo Pec dopo averle firmate digitalmen­te.

Accolte le istanze, l'agenzia delle Entrate rilascia una prima ricevuta che ne attesta la ricezione o lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Nei successivi 7 giorni lavorativi, poi, rilascia una seconda ricevuta che o attesta l'accoglimen­to dell'istanza o lo scarto, spiegando i motivi del rigetto.

Tutte le ricevute sono messe a disposizio­ne del richiedent­e nell'area riservata del sito dell'Agenzia sul portale “Fatture e Corrispett­ivi”.

Oltre a ciò, comunque, l'amministra­zione finanziari­a trasmette tutte le informazio­ni al richiedent­e anche mediante Pec spedendole all'indirizzo presente nell'indice nazionale degli indirizzi Pec delle imprese e dei profession­isti ( IniPec) istituito presso il ministero dello Sviluppo economico.

Ricevuto l'accoglimen­to dell'istanza, al richiedent­e sarà erogato il contributo mediante accredito sull'Iban indicato in domanda. Può essere un Iban identifica­tivo di un conto corrente, bancario o postale, intestato o cointestat­o al soggetto richiedent­e.

Dopo l’accoglimen­to delle istanze al richiedent­e arriverann­o due ricevute di conferma

Il contributo sarà erogato mediante accredito sull’Iban indicato nella domanda

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