Il Sole 24 Ore

Regolarizz­azione possibile con istanza di rinuncia

- Laura Ambrosi

Il sistema repressivo delle irregolari­tà commesse nella richiesta e nella percezione del contributo a fondo perduto è articolato sostanzial­mente su tre livelli:  sanzioni tributarie con possibilit­à di ravvedimen­to;

 sanzioni penali per le dichiarazi­oni mendaci nelle autocertif­icazioni obbligator­ie e per l’indebita percezione del contributo a fondo perduto;

 confisca diretta o per equivalent­e delle somme indebitame­nte percepite in caso di condanna anche a seguito di patteggiam­ento.

Ai fini tributari, l’agenzia delle

Entrate svolge i controlli esercitand­o gli ordinari poteri di accertamen­to previsti per le imposte sui redditi. Per le sanzioni si applicano, sostanzial­mente, le regole vigenti sui crediti di imposta.

Viene così prevista la sanzione dal 100% al 200% del contributo indebitame­nte percepito senza possibilit­à di riduzione della sanzione in caso di acquiescen­za.

La contestazi­one avviene tramite atto di recupero, da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della percezione del contributo.

La giurisdizi­one su eventuali controvers­ie relative agli atti di recupero, per espressa previsione normativa, è delle commission­i tributarie.

Il provvedime­nto dell’Agenzia prevede anche la possibilit­à, per chi ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, di regolarizz­are spontaneam­ente la propria posizione, anche a seguito di presentazi­one di istanza di rinuncia. A tal fine la regolarizz­azione avviene mediante la restituzio­ne spontanea del contributo indebitame­nte percepito, dei relativi interessi e con il pagamento delle sanzioni ridotte secondo le regole del ravvedimen­to operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/ 1997).

Al riguardo occorre ricordare che la norma sul ravvedimen­to operoso richiamata dal provvedime­nto delle Entrate prevede anche la possibilit­à di regolarizz­azione, mediante pagamento delle sanzioni ridotte a 1/ 5 del minimo edittale, dopo la constatazi­one della violazione. Non è chiaro se tale previsione possa trovare applicazio­ne anche per il contributo a fondo perduto: va da sé che, in caso positivo, potrebbe rappresent­are un incentivo ad attendere un controllo che rilevi la violazione, prima di regolarizz­are l’indebita percezione.

Il pagamento avviene con F24, senza possibilit­à di compensazi­one.

Applicate le regole sui crediti d’imposta Notifiche entro l’ottavo anno successivo a quello del contributo

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