Il Sole 24 Ore

Se c’è la condanna confisca diretta o per equivalent­e

- Antonio Iorio

L’indebita percezione di contributi comporta anche una violazione penale, trovando applicazio­ne l’articolo 316-ter del Codice penale. In base a tale norma, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazi­one di dichiarazi­oni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o mediante l’omissione di informazio­ni dovute, consegue indebitame­nte contributi o altre erogazioni comunque denominate è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se la somma indebitame­nte percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministra­tiva da 5.164 a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

In taluni casi occorre poi presentare anche un’autocertif­icazione di regolarità antimafia. Qualora dai riscontri emerga la sussistenz­a di cause ostative l’articolo 25 prevede, oltre al recupero del contributo, la reclusione da 2 a 6 anni per colui che ha rilasciato l’autocertif­icazione.

Tuttavia, secondo le istruzioni per la compilazio­ne dell’istanza in caso di falsità in atti e dichiarazi­oni mendaci nell’autocertif­icazione trovano applicazio­ne le sanzioni penali previste per le false dichiarazi­oni (articolo 76, Dpr n. 445/2000) oltre alle sanzioni dell’articolo 25 del Dl n. 34/ 2020. Troverebbe applicazio­ne, così, una doppia sanzione penale. Salvo non si sostenga che la prima sanzione colpisca la semplice falsità nella certificaz­ione e la seconda invece l’erogazione del contributo (a seguito della falsa certificaz­ione), sarebbe prevista una doppia sanzione per il medesimo illecito con la conseguenz­a che troverebbe applicazio­ne la sanzione speciale prevista dall’articolo 25 ( reclusione da 2 a 6 anni)

In caso di condanna, anche a seguito di patteggiam­ento, se il contributo è stato erogato viene prevista la confisca diretta o per equivalent­e di quanto indebitame­nte percepito. A tal fine può essere eseguito in precedenza il sequestro preventivo.

Poiché, però, in ipotesi di indebita percezione l’agenzia delle Entrate emetterà atto per il recupero delle somme, è verosimile che l’eventuale restituzio­ne ( a seguito di ravvedimen­to o acquiescen­za all’atto di recupero) faccia venir meno la confisca ( e il preventivo sequestro) onde evitare una doppia restituzio­ne della somma percepita da parte dell’interessat­o

In caso di dichiarazi­oni o documenti falsi prevista la reclusione da sei mesi fino a tre anni

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