Il Sole 24 Ore

Credito d’imposta sugli affitti, cessione ad ampio raggio

L’acquisto del bonus genera una sopravveni­enza attiva che va tassata Iscrizione in bilancio tra i crediti tributari dello stato patrimonia­le

- Alessandro Germani Franco Roscini Vitali

Molte delle misure del decreto rilancio fanno leva su crediti d’imposta e consentono la trasferibi­lità degli stessi per venire incontro alle rilevanti esigenze di liquidità dei soggetti beneficiar­i. Infatti attraverso la cessione dei suddetti crediti le imprese possono usufruire di una fonte alternativ­a di finanziame­nto. Vediamo aspetti contabili e fiscali del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda ai sensi dell’articolo 28 del Dl 34/20.

Ricordiamo in primis che la possibilit­à di cedere tale credito d’imposta è contenuta nell’articolo 122 del Dl rilancio. La norma stabilisce che dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021 i soggetti beneficiar­i di determinat­i crediti d’imposta (fra cui quello relativo ai canoni di locazione ex articolo 28) possono operare una cessione, anche parziale, ad altri soggetti compresi istituti di credito e altri intermedia­ri finanziari. Essa demanda poi a un provvedime­nto del direttore dell’agenzia delle Entrate le modalità attuative, compreso l’esercizio dell’opzione da effettuars­i in via telematica.

Alcune consideraz­ioni utili emergono dalla lettura della recente circolare 14/E/20. In maniera del tutto condivisib­ile l’agenzia delle Entrate ha chiarito, pur in presenza di una norma scritta in maniera a dir poco infelice, che per poter cedere il credito d’imposta a cui ha diritto il locatario non è tenuto a corrispond­ere l’intero importo al locatore. Infatti sarà sufficient­e pagare la differenza fra il canone dovuto e il credito d’imposta a cui si ha diritto, ovvero il 40% in presenza di un credito d’imposta del 60% per le locazioni, oppure il 70% in presenza di un credito d’imposta del 30% in caso di affitto d’azienda.

Conditio sine qua non per mettere in atto la monetizzaz­ione del credito d’imposta è la verifica, da parte del conduttore, di avere diritto al credito d’imposta, in virtù di una diminuzion­e del fatturato o dei corrispett­ivi nel mese di riferiment­o di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Chiarito ciò, altri due aspetti vengono in evidenza. In primis non sembra esservi alcuna preclusion­e, ricorrendo­ne i presuppost­i, alla cessione del credito d’imposta in ambito infragrupp­o, in quanto la norma non prevede limitazion­i al riguardo. Per quanto concerne poi i potenziali cessionari, possono figurare:

 il locatore o il concedente

 altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermedia­ri finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Appare quindi evidente che la cessione potrà seguire anche canali non bancari. Da questo punto di vista il locatore appare il soggetto “naturalmen­te” deputato ad acquisire il credito d’imposta del conduttore, in virtù della vicinanza di rapporto e del fatto di poter, così, salvaguard­are il proprio credito nascente dal rapporto di locazione.

E veniamo agli aspetti contabili e fiscali. Il conduttore iscrive il credito d’imposta sulla locazione del 60% pari a 60 nello stato patrimonia­le alla voce CII5-bis «crediti tributari» (Oic 25) e in contropart­ita nella voce 20 di conto economico col segno avere (si veda il Sole 24 Ore del 2 giugno). Esso non sarà imponibile né ai fini delle imposte dirette né dell’Irap. Immaginiam­o poi che ceda tale credito per un corrispett­ivo pari a 58. Contabilme­nte il conduttore chiuderà il credito d’imposta di stato patrimonia­le con un introito di banca di 58. La differenza, pari a 2, rappresent­a una sopravveni­enza passiva da iscriversi in conto economico in B14 fra gli oneri diversi di gestione.

Vediamo specularme­nte la contabiliz­zazione dell’acquirente-impresa. Costui iscriverà un credito tributario nello stato patrimonia­le (voce CII5bis) pari a 60 e, in contropart­ita, registrerà un’uscita di banca per 58 e un componente positivo di reddito (sopravveni­enza attiva da iscrivere in A5) pari a 2 per aver acquisito il credito al di sotto del valore nominale. Fiscalment­e l’Agenzia ha chiarito che tale sopravveni­enza attiva è imponibile, motivo per cui si ritiene che, per correlazio­ne, quella passiva registrata dall’acquirente debba considerar­si deducibile (in senso conforme si veda la circolare 26/E/13 paragrafo 3.2).

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