Il lockdown non blocca la fideiussione sugli affitti
Respinto ricorso d’urgenza del ristoratore che chiedeva di congelare tre mensilità
Il locatore ha diritto di incassare la fideiussione posta a garanzia dell’affitto del ristorante inquilino, nonostante lo stop da lockdown imposto dalle norme emergenziali a questo tipo di attività.
Il Tribunale di Milano con un’ordinanza depositata il 10 giugno scorso scende in campo nella delicata arena della crisi da Covid19 e soprattutto nella selva dei decreti emergenziali. Lo fa con una decisione controintuitiva, respingendo il ricorso d’urgenza di un prestigioso locale meneghino ( valutando quantomeno il valore del canone d’affitto) che aveva smesso di pagare le mensilità dovute dal febbraio scorso. Secondo il ricorrente, in debito di oltre 270 mila euro con la proprietà dell’immobile, la repentina chiusura dell’attività per effetto del lockdown disposto dal Governo a inizio marzo sarebbe una causa di giustificazione sufficiente per la sospensione dei pagamenti. Nonostante ciò, lamenta il ristoratore, il padrone dei muri aveva subito attivato la fideiussione posta a garanzia del credito violando in un colpo solo - secondo questo punto di vista - sia i decreti emergenziali ( sospensione degli affitti commerciali) sia i diritti non ( solo) patrimoniali del ristoratore, su cui a questo punto graverebbe anche il rischio di segnalazione per inaffidabilità nel circuito bancario .
Il Tribunale ( Sesta Sezione, estensore Ada Favarolo) ha però respinto il ricorso, non tanto sul versante del fumus boni iuris quanto soprattutto sul periculum in mora.
Sul primo punto il giudice non è neppure entrato nella valutazione del rapporto tra legislazione emergenziale ( articolo 3 comma 6/bis del dl 6/2020) e codice civile ( articolo 1256, impossibilità sopravvenuta determinata da fatto non imputabile al debitore) mentre ha lungamente argomentato circa il periculum in mora.
Secondo il tribunale milanese non c’è alcun automatismo tra l’attivazione della fideiussione a garanzia dei mancati pagamenti e, sull’altro versante, il danno irreparabile alla ricorrente da segnalazione alla centrale rischi. Se il ristoratore lamenta il rischio di finire nella lista dei proscritti del credito, - non potendo onorare l’azione di regresso della banca - il giudice sottolinea che il danno irreparabile lamentato non può essere di natura meramente patrimoniale, e che inoltre la circolare della Banca d’Italia n° 139 del 1991 non crea, ma anzi esclude qualsiasi automatismo di segnalazione per un singolo episodio di sofferenza creditizia. L’appostazione a sofferenza, recita infatti quella circolare “implica una valutazione da parte dell’intermediario della completa situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore”.
Sulla base di questa considerazione il giudice cautelare ha rigettato l’istanza di bloccare l’escussione fideiussoria rimettendo di fatto la questione al tribunale per il merito ( non creditizio, in questo caso).
Resta, almeno per il momento, il principio di diritto secondo cui le garanzie sugli affitti possono essere attivate anche in tempo di Covid- 19 e nonostante le chilometriche previsioni dei decreti emergenziali.