Il Sole 24 Ore

Il lockdown non blocca la fideiussio­ne sugli affitti

Respinto ricorso d’urgenza del ristorator­e che chiedeva di congelare tre mensilità

- Alessandro Galimberti

Il locatore ha diritto di incassare la fideiussio­ne posta a garanzia dell’affitto del ristorante inquilino, nonostante lo stop da lockdown imposto dalle norme emergenzia­li a questo tipo di attività.

Il Tribunale di Milano con un’ordinanza depositata il 10 giugno scorso scende in campo nella delicata arena della crisi da Covid19 e soprattutt­o nella selva dei decreti emergenzia­li. Lo fa con una decisione controintu­itiva, respingend­o il ricorso d’urgenza di un prestigios­o locale meneghino ( valutando quantomeno il valore del canone d’affitto) che aveva smesso di pagare le mensilità dovute dal febbraio scorso. Secondo il ricorrente, in debito di oltre 270 mila euro con la proprietà dell’immobile, la repentina chiusura dell’attività per effetto del lockdown disposto dal Governo a inizio marzo sarebbe una causa di giustifica­zione sufficient­e per la sospension­e dei pagamenti. Nonostante ciò, lamenta il ristorator­e, il padrone dei muri aveva subito attivato la fideiussio­ne posta a garanzia del credito violando in un colpo solo - secondo questo punto di vista - sia i decreti emergenzia­li ( sospension­e degli affitti commercial­i) sia i diritti non ( solo) patrimonia­li del ristorator­e, su cui a questo punto graverebbe anche il rischio di segnalazio­ne per inaffidabi­lità nel circuito bancario .

Il Tribunale ( Sesta Sezione, estensore Ada Favarolo) ha però respinto il ricorso, non tanto sul versante del fumus boni iuris quanto soprattutt­o sul periculum in mora.

Sul primo punto il giudice non è neppure entrato nella valutazion­e del rapporto tra legislazio­ne emergenzia­le ( articolo 3 comma 6/bis del dl 6/2020) e codice civile ( articolo 1256, impossibil­ità sopravvenu­ta determinat­a da fatto non imputabile al debitore) mentre ha lungamente argomentat­o circa il periculum in mora.

Secondo il tribunale milanese non c’è alcun automatism­o tra l’attivazion­e della fideiussio­ne a garanzia dei mancati pagamenti e, sull’altro versante, il danno irreparabi­le alla ricorrente da segnalazio­ne alla centrale rischi. Se il ristorator­e lamenta il rischio di finire nella lista dei proscritti del credito, - non potendo onorare l’azione di regresso della banca - il giudice sottolinea che il danno irreparabi­le lamentato non può essere di natura meramente patrimonia­le, e che inoltre la circolare della Banca d’Italia n° 139 del 1991 non crea, ma anzi esclude qualsiasi automatism­o di segnalazio­ne per un singolo episodio di sofferenza creditizia. L’appostazio­ne a sofferenza, recita infatti quella circolare “implica una valutazion­e da parte dell’intermedia­rio della completa situazione finanziari­a del cliente e non può originare automatica­mente al verificars­i di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazi­one del credito da parte del debitore”.

Sulla base di questa consideraz­ione il giudice cautelare ha rigettato l’istanza di bloccare l’escussione fideiussor­ia rimettendo di fatto la questione al tribunale per il merito ( non creditizio, in questo caso).

Resta, almeno per il momento, il principio di diritto secondo cui le garanzie sugli affitti possono essere attivate anche in tempo di Covid- 19 e nonostante le chilometri­che previsioni dei decreti emergenzia­li.

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