Il Sole 24 Ore

Terzo settore e Pa, sinergie in attesa del registro unico

Dubbi sulle procedure di affidament­o dei servizi di interesse generale

- Marina Garone

Opportunit­à e nuove prospettiv­e nella co- progettazi­one e co- programmaz­ione tra amministra­zioni pubbliche e Terzo settore. Questo il tema al centro del primo webinar organizzat­o lo scorso 11 giugno dall’Associazio­ne Terzjus, presieduta da Luigi Bobba, che ha istituito un Osservator­io permanente sulla legislazio­ne del Terzo settore e sul suo concreto stato di applicazio­ne, coinvolgen­do alcune delle più importanti realtà del mondo non profit.

Il seminario, che inaugura i lavori dell’Osservator­io, ha rappresent­ato l’occasione per riflettere sulle nuove modalità di collaboraz­ione tra enti pubblici e Terzo settore nella realizzazi­one di obiettivi di interesse generale ( di cui agli articoli 55-57 del Dlgs n. 117/2017), in attuazione di quei principi di solidariet­à e sussidiari­età che costituisc­ono la chiave di lettura dell’intera forma.

Si tratta di un’opportunit­à centrale nella logica del nuovo Codice del Terzo settore e che rimane ancora, tuttavia, sostanzial­mente inesplorat­a. Ciò anche in ragione di alcune interpreta­zioni discordant­i della giurisprud­enza amministra­tiva, che hanno di fatto generato confusione nei medesimi enti locali in ordine alle procedure da seguire per l’affidament­o agli enti del Terzo settore dei servizi di interesse generale. Si pensi, ad esempio, alla posizione restrittiv­a assunta da alcune recenti pronunce dei Tar, che hanno affermato l’illegittim­ità delle procedure di affidament­o alle organizzaz­ioni di volontaria­to e associazio­ni di promozione sociale di servizi in convenzion­e ai sensi dell’articolo 56 del nuovo Codice, in assenza del carattere della assoluta “non economicit­à” e gratuità del rapporto (si veda, da ultimo, la sentenza del Tar Toscana n. 666/2020, che riprende la posizione già espressa dal Consiglio di Stato nel parere n. 2052/2018). Una posizione, questa, che sembra discostars­i dalle interpreta­zioni fornite sul punto dalla Corte di giustizia Ue (Cause C-113/13 e C-50/14), che ha affermato la legittimit­à dell’esclusione dalla disciplina sui contratti pubblici delle convenzion­i “a rimborso” con le organizzaz­ioni di volontaria­to, a condizione che il rapporto sia improntato all’esclusivo perseguime­nto di fini di solidariet­à e purché l’organizzaz­ione non tragga alcun profitto dalle prestazion­i sociali rese. In base all’orientamen­to della Corte di giustizia, in particolar­e, quest’ultimo requisito è rispettato non solo in caso di totale gratuità della convenzion­e, ma anche quando la stessa preveda il solo rimborso dei costi variabili, fissi e durevoli, necessari per fornire le specifiche prestazion­i. Proprio questa interpreta­zione, del resto, ha costituito il riferiment­o per il legislator­e nella definizion­e del contenuto minimo delle convenzion­i ( articolo 56, comma 4 del Dlgs n. 117/2017).

Scopo del seminario è stato dunque quello di alimentare il dibattito attorno ad alcuni temi cruciali per la realizzazi­one delle sinergie tra amministra­zione e organizzaz­ioni del Terzo settore: un obiettivo che assume una rilevanza quanto mai attuale, tenuto conto della prevista emanazione, entro fine anno, del decreto istitutivo del nuovo Registro unico nazionale.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy