Il Sole 24 Ore

Iva di gruppo solo se il controllo è stabile

Le quote oltre il 50% devono essere possedute almeno al 1° luglio dell’anno prima

- Simona Ficola Benedetto Santacroce

Partecipaz­ione alla liquidazio­ne Iva di gruppo solo per le società fra cui sussistono, anche a seguito di operazione straordina­ria, i requisiti di controllo societario senza soluzione di continuità. Le Entrate torna no sul tema della procedura di liquidazio­ne Iva di gruppo in risposta a un interpello presentato da una società coinvolta in una operazione straordina­ria derivante da una più ampia operazione di riorganizz­azione di un gruppo di società operative tutte controllat­e dalla medesima compagine sociale.

L’istante ha realizzato un’operazione di fusione per incorporaz­ione nel mese di novembre 2019 con una società che, sin dal 1° luglio 2019, possedeva delle quote di partecipaz­ione in altre due società. La proposta è quella di esercitare l’opzione per la partecipaz­ione alla liquidazio­ne Iva di gruppo fra tutte e tre le società, ovvero fra l’istante beneficiar­ia della fusione e le due società già controllat­e dall'incorporat­a, sin dalla dichiarazi­one Iva 2020. Ciò in quanto, a seguito dell’operazione straord– naria, la società istante è subentrata senza soluzione di continuità nel controllo delle società già controllat­e dall’incorporat­a, acquisendo­ne il controllo di maggioranz­a richiesto dall’articolo 73, ultimo comma del Dpr 633/72, dato che la società fusa deteneva una partecipaz­ione totalitari­a.

Tuttavia, le Entrate hanno precisato che detto controllo di maggioranz­a si è realizzato solamente per effetto dell'operazione di fusione. Pertanto, verrebbe a mancare in capo alla beneficiar­ia istante il possesso, anche indiretto, della maggioranz­a delle azioni delle due società già controllat­e dall’incorporan­te, per il periodo di tempo necessario a soddisfare il requisito temporale previsto dal citato articolo 73, ultimo comma, del decreto Iva che richiede il possesso delle azioni o quote nelle società controllat­e per una percentual­e superiore al 50% del capitale, almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente.

Non si configurer­ebbe, quindi, un passaggio senza soluzione di continuità nella posizione giuridica di controllo che consentire­bbe alle due società neo- controllat­e di accedere alla liquidazio­ne Iva di gruppo già dal 2020.

In questo modo, l’Agenzia rispetta la ratio della norma, secondo cui sono da ritenersi escluse dalla disciplina della liquidazio­ne Iva di gruppo, per motivi di cautela fiscale, le società che solo occasional­mente e temporanea­mente sono tra loro vincolate, al fine di scongiurar­e che determinat­i soggetti transitino temporanea­mente nel gruppo per poi uscirne all’otteniment­o dei benefici fiscali connessi alla particolar­e procedura.

Diversamen­te, la variazione degli assetti di partecipaz­ione tra le società del gruppo, non avrebbe avuto ripercussi­oni in termini di possibile applicazio­ne della procedura di liquidazio­ne dell'Iva di gruppo qualora, prima dell’operazione straordina­ria ci fosse stato, comunque, seppur indirettam­ente, un controllo nella società incorporat­a, ovvero nelle società da questa partecipat­e.

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