Fondo perduto, ecco le istruzioni del Fisco: domande da domani
Il contributo spetta anche ai dipendenti che hanno un’impresa e ai forfettari
Il contributo a fondo perduto spetta anche a persone fisiche che esercitano attività d’impresa e che contestualmente hanno un rapporto di lavoro dipendente o sono titolari di pensione. L’apertura viene dalla circolare 15/E emanata ieri dall’agenzia delle Entrate. Aiuti anche a forfettari e società fra professionisti . Al contributo si applica il limite complessivo di 800 mila euro previsto dalle disposizioni comunitarie. Chiarimenti anche per il calcolo del fatturato e per le operazioni straordinarie. Domande al via da domani.
La circolare.
L’apertura.
Il contributo a fondo perduto spetta anche alle persone fisiche che esercitano attività d'impresa e che contestualmente hanno un rapporto di lavoro dipendente o sono titolari di pensione. L'apertura viene dalla circolare 15/ E emanata nel pomeriggio di ieri dall'agenzia delle Entrate, a commento delle disposizioni dell'articolo 25 del decreto rilancio. Ancorché ciò non sia espressamente indicato nella legge, al contributo si applica il limite complessivo di 800mila euro previsto dalle disposizioni comunitarie sugli aiuti in periodo di emergenza da Covid-19. Chiarimenti anche per il calcolo del fatturato e per le operazioni straordinarie.
Imprese e lavoratori dipendenti
In vista dell'avvio della trasmissione delle istanze telematiche, previsto per domani, 15 giugno, l'Agenzia ha diffuso la circolare 15/E con le istruzioni applicative del contributo a fondo perduto.
La circolare chiarisce in primo luogo chi ha diritto e chi no all’erogazione. La legge prevede l'esclusione, che in generale spetta ai titolari di partita Iva, dei lavoratori dipendenti. Ciò aveva fatto sorgere il dubbio che un lavoratore subordinato non potesse mai usufruire del contributo anche quando svolge una ulteriore attività rilevante. L'Agenzia ha fugato questo dubbio chiarendo che la norma si riferisce ai soggetti i cui redditi sono unicamente riconducibili allo status di lavoratore dipendente. Le persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo (oppure titolari di reddito agrario), e che contestualmente hanno in essere un rapporto di lavoro dipendente (o sono pensionati), possono comunque fruire del contributo in relazione alle predette attività con partita Iva.
Stessa situazione nel caso di soci lavoratori dipendenti. Se i soci hanno anche il ruolo di dipendenti della società, quest'ultima avrà la facoltà di fruire del contributo a fondo perduto.
Società tra professionisti
Possono usufruire del contributo le società tra professionisti, che producono reddito di impresa, indipendentemente dal fatto che i soci ricadano o meno nelle esclusioni per i professionisti iscritti alle casse previdenziali. Contributo spettante anche per i soggetti in regime forfetario ( comma 54 della legge 190/ 2014) sempre sussistendo gli altri requisiti.
Due sono le condizioni oggettive previste dalla norma: ricavi 2019 non superiori a 5 milioni e fatturato di aprile 2020 inferiore ai due terzi di quello di aprile 2019 (su quest'ultimo requisito, si veda l'altro pezzo in pagina). La circolare chiarisce che le imprese costituite nel 2019, per calcolare i ricavi rilevanti, non dovranno procedere ad alcun ragguaglio sulla base dei 12 mesi. Ad esempio, il contributo spetta a una società costituita il 30 giugno 2019 che, nei sei mesi di vita, ha realizzato ricavi per 3 milioni (il ragguaglio darebbe 6 milioni e porterebbe fuori soglia).
Viene confermato che la somma a fondo perduto rientra tra i contributi in conto esercizio da iscrivere nella voce A5 del conto economico in quanto va ad integrare i ricavi colpiti dall'emergenza. Il contributo non è comunque soggetto a tassazione. La contabilizzazione deve avvenire nel bilancio 2020 ( si veda Il Sole 24 Ore di ieri). Mancando la natura sinallagmatica, aggiungiamo, il contributo a fondo perduto non rientra nel campo di applicazione dell'Iva ( articolo 3, Dpr 633/ 1972) e non dovrà essere fatturato.
Limite di 800mila euro
La circolare precisa che il contributo a fondo perduto spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla comunicazione della Commissione Ue del 19 marzo 2020 sugli aiuti in periodo di emergenza da Covid-19. Ciò comporta due vincoli particolarmente stringenti. In primo luogo, scatta l'esclusione dalla erogazione per le imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019 secondo la definizione data dagli appositi regolamenti comunitari. Inoltre, al contributo si applica il tetto complessivo di 800mila euro, da quantificare cumulando anche ulteriori misure rientranti nella descritta disciplina comunitaria, come ad esempio il taglio del saldo Irap 2019 e del primo acconto 2020 (articolo 24) o i crediti di imposta per gli aumenti di capitale (articolo 26).