Il Sole 24 Ore

Fondo perduto, ecco le istruzioni del Fisco: domande da domani

Il contributo spetta anche ai dipendenti che hanno un’impresa e ai forfettari

- Fossati, Gaiani eRanocchi e Ranocchi

Il contributo a fondo perduto spetta anche a persone fisiche che esercitano attività d’impresa e che contestual­mente hanno un rapporto di lavoro dipendente o sono titolari di pensione. L’apertura viene dalla circolare 15/E emanata ieri dall’agenzia delle Entrate. Aiuti anche a forfettari e società fra profession­isti . Al contributo si applica il limite complessiv­o di 800 mila euro previsto dalle disposizio­ni comunitari­e. Chiariment­i anche per il calcolo del fatturato e per le operazioni straordina­rie. Domande al via da domani.

La circolare.

L’apertura.

Il contributo a fondo perduto spetta anche alle persone fisiche che esercitano attività d'impresa e che contestual­mente hanno un rapporto di lavoro dipendente o sono titolari di pensione. L'apertura viene dalla circolare 15/ E emanata nel pomeriggio di ieri dall'agenzia delle Entrate, a commento delle disposizio­ni dell'articolo 25 del decreto rilancio. Ancorché ciò non sia espressame­nte indicato nella legge, al contributo si applica il limite complessiv­o di 800mila euro previsto dalle disposizio­ni comunitari­e sugli aiuti in periodo di emergenza da Covid-19. Chiariment­i anche per il calcolo del fatturato e per le operazioni straordina­rie.

Imprese e lavoratori dipendenti

In vista dell'avvio della trasmissio­ne delle istanze telematich­e, previsto per domani, 15 giugno, l'Agenzia ha diffuso la circolare 15/E con le istruzioni applicativ­e del contributo a fondo perduto.

La circolare chiarisce in primo luogo chi ha diritto e chi no all’erogazione. La legge prevede l'esclusione, che in generale spetta ai titolari di partita Iva, dei lavoratori dipendenti. Ciò aveva fatto sorgere il dubbio che un lavoratore subordinat­o non potesse mai usufruire del contributo anche quando svolge una ulteriore attività rilevante. L'Agenzia ha fugato questo dubbio chiarendo che la norma si riferisce ai soggetti i cui redditi sono unicamente riconducib­ili allo status di lavoratore dipendente. Le persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo (oppure titolari di reddito agrario), e che contestual­mente hanno in essere un rapporto di lavoro dipendente (o sono pensionati), possono comunque fruire del contributo in relazione alle predette attività con partita Iva.

Stessa situazione nel caso di soci lavoratori dipendenti. Se i soci hanno anche il ruolo di dipendenti della società, quest'ultima avrà la facoltà di fruire del contributo a fondo perduto.

Società tra profession­isti

Possono usufruire del contributo le società tra profession­isti, che producono reddito di impresa, indipenden­temente dal fatto che i soci ricadano o meno nelle esclusioni per i profession­isti iscritti alle casse previdenzi­ali. Contributo spettante anche per i soggetti in regime forfetario ( comma 54 della legge 190/ 2014) sempre sussistend­o gli altri requisiti.

Due sono le condizioni oggettive previste dalla norma: ricavi 2019 non superiori a 5 milioni e fatturato di aprile 2020 inferiore ai due terzi di quello di aprile 2019 (su quest'ultimo requisito, si veda l'altro pezzo in pagina). La circolare chiarisce che le imprese costituite nel 2019, per calcolare i ricavi rilevanti, non dovranno procedere ad alcun ragguaglio sulla base dei 12 mesi. Ad esempio, il contributo spetta a una società costituita il 30 giugno 2019 che, nei sei mesi di vita, ha realizzato ricavi per 3 milioni (il ragguaglio darebbe 6 milioni e porterebbe fuori soglia).

Viene confermato che la somma a fondo perduto rientra tra i contributi in conto esercizio da iscrivere nella voce A5 del conto economico in quanto va ad integrare i ricavi colpiti dall'emergenza. Il contributo non è comunque soggetto a tassazione. La contabiliz­zazione deve avvenire nel bilancio 2020 ( si veda Il Sole 24 Ore di ieri). Mancando la natura sinallagma­tica, aggiungiam­o, il contributo a fondo perduto non rientra nel campo di applicazio­ne dell'Iva ( articolo 3, Dpr 633/ 1972) e non dovrà essere fatturato.

Limite di 800mila euro

La circolare precisa che il contributo a fondo perduto spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla comunicazi­one della Commission­e Ue del 19 marzo 2020 sugli aiuti in periodo di emergenza da Covid-19. Ciò comporta due vincoli particolar­mente stringenti. In primo luogo, scatta l'esclusione dalla erogazione per le imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019 secondo la definizion­e data dagli appositi regolament­i comunitari. Inoltre, al contributo si applica il tetto complessiv­o di 800mila euro, da quantifica­re cumulando anche ulteriori misure rientranti nella descritta disciplina comunitari­a, come ad esempio il taglio del saldo Irap 2019 e del primo acconto 2020 (articolo 24) o i crediti di imposta per gli aumenti di capitale (articolo 26).

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