Il Sole 24 Ore

Scadenze Nuova Imu, acconto con calcolo bloccato

Si paga metà di quanto versato nel 2019. Secondo il Mef se la situazione è variata il contribuen­te può scegliere di ridetermin­are il debito

- Luigi Lovecchio

Il punto critico.

Mancano due giorni alla scadenza del primo acconto dell’Imu post riforma della legge di bilancio 2020 e i dubbi non mancano. A cominciare dalla scadenza, che potrebbe essere manovrata a livello locale. Anche la regola ordinaria di determinaz­ione dell’acconto, nella sua semplicità ( la metà di quanto versato nel 2019), potrebbe creare dei problemi per i soggetti che si trovano a pagare più di quanto effettivam­ente dovuto per il 2020.

La scadenza

Non è stata deliberata nessuna proroga generalizz­ata del termine del 16 giugno. I Comuni, tuttavia, hanno il potere di differire i termini di pagamento, in “situazioni particolar­i”. Quindi, prima di pagare va verificato se il proprio Comune ha prorogato i termini.

L’emergenza da Covid 19 rientra senz’altro nella fattispeci­e delle “situazioni particolar­i” che sono state citate in precedenza.

Secondo il Mef, però, la quota statale dello 0,76% sui fabbricati D non può essere regolament­ata dagli enti (risoluzion­e n. 5/2020). Le Finanze hanno però aperto alla possibilit­à di deliberare lo slittament­o con delibera di giunta comunale, purché la stessa sia successiva­mente recepita con delibera del consiglio comunale. In questo modo si semplifica l’iter decisional­e e si consente ai cittadini di conoscere per tempo le scelte locali.

Il criterio dell’acconto

Trattandos­i del primo anno di applicazio­ne della nuova Imu, il criterio ordinario di quantifica­zione dell’acconto consiste nel pagare la metà di quanto complessiv­amente versato nel 2019 a titolo di Imu e Tasi.

Questo significa, in concreto, che se l’anno scorso non si è versato nulla, perché ad esempio titolari della sola abitazione principale, l’acconto non è dovuto e sarà pagato tutto in sede di saldo, a dicembre. Un altro effetto di tale disciplina è che le innovazion­i introdotte con la riforma del 2020, di regola, troveranno applicazio­ne solo in sede di saldo. È il caso, tra l’altro, del genitore assegnatar­io della dimora familiare senza affidament­o dei figli. Fino al 2019, l’immobile assegnato era esente, da quest’anno diventa imponibile, poiché l’esonero è strettamen­te correlato all’affidament­o dei figli.

I criteri alternativ­i

In alcuni casi, l’applicazio­ne letterale del metodo “storico” di liquidazio­ne dell’acconto determina evidenti incongruen­ze. Si pensi all’eventualit­à in cui il contribuen­te aveva un immobile posseduto tutto il 2019, venduto a gennaio 2020. O ancora all’ipotesi della seconda casa che nell’anno in corso è diventata abitazione principale. Adottando il criterio legale si giunge a versare una somma che poi dovrà essere restituita.

Per questo motivo, la circolare n. 1/ 2020 del Mef ammette che, in tutti i casi in cui la situazione immobiliar­e sia variata rispetto all’anno scorso, il soggetto passivo può scegliere tra il metodo “storico” e il metodo “previsiona­le”. Quest’ultimo, destinato peraltro a essere applicato dal 2021, consiste nel calcolare l’imposta sulla base della situazione immobiliar­e verificata­si nel primo semestre dell’anno.

Così, nel caso dell’immobile ceduto a gennaio 2020, si pagherà solo un mese di imposta, mentre se l’ex seconda casa è diventata abitazione principale al 2 gennaio, non si versa nulla.

Il Mef ha inoltre precisato che tutte le volte che si applica il metodo previsiona­le l’aliquota da utilizzare è quella dell’Imu 2019, senza aggiungere la Tasi.

Qualora l’interessat­o conosca l’aliquota deliberata per l’anno in corso e questa sia stata anche pubblicata, egli potrà utilizzarl­a già in sede di acconto.

Nuove esenzioni al debutto

L’acconto 2020 vede inoltre il debutto delle nuove esenzioni stabilite nell’articolo 177 del decreto Rilancio (34/2020).Si tratta di tipologie che sono collegate al settore turistico, fortemente colpito dalla pandemia.

La totalità dei casi è collegata non già alla categoria catastale di appartenen­za ma alla effettiva destinazio­ne d’uso.

Fanno eccezione unicamente gli alberghi e le pensioni che sono esenti solo se esercitati in immobili di categoria D2. Una limitazion­e è rappresent­ata dal fatto che per talune tipologie ( tra queste, alberghi, bed & breakfast, case per vacanze, agriturism­o e altri) l’esonero spetta a condizione che il proprietar­io coincida con il gestore.

Salta l’acconto 2020 per gli immobili turistici come alberghi, ostelli, B&B, case vacanza e agriturism­i

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