Nuove attività, i dati sul calo aumentano il beneficio
L’aiuto può essere anche superiore ai minimi di mille o duemila euro
Soggetti «neo costituiti» al centro dei chiarimenti delle Entrate nella circolare 15/E in tema di contributo a fondo perduto. Il documento dedica infatti un ampio paragrafo (il 2.1) all’applicazione del bonus a coloro che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019. Vediamo i principali passaggi.
Il contributo
Nel documento si conferma che questi soggetti hanno comunque diritto alla fruizione del contributo per un importo almeno pari alla soglia minima di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Se dal confronto del fatturato di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 emerge una differenza che dà origine, applicando la percentuale prevista, a un contributo di ammontare superiore al minimo, spetta comunque tale maggior valore.
Le operazioni straordinarie
La circolare conferma che in presenza di operazioni straordinarie nell’ambito delle quali l’avente causa si colloca in un regime di continuità rispetto al dante causa (gli esempi tipici sono quelli della fusione e della scissione), occorrerà, per l’applicazione dell’articolo 25 del Dl 34/2020, considerare in capo all’avente causa la posizione del dante causa in ordine ai ricavi 2019 e al fatturato del mese di aprile 2019.
Un altro passaggio importante attiene alle eventuali operazioni di cessione e conferimento di azienda. Le Entrate precisano che per i soggetti costituiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, a seguito di un’operazione di conferimento o di acquisto di azienda, sul piano sostanziale non si è in presenza di un’attività neocostituita. Quindi, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi, sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, occorre considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del trasferimento. Nel documento si cita senza distinzione di sorta il conferimento di azienda, per cui sembra irrilevante che l’operazione sia stata realizzativa o posta in essere in regime di neutralità ex articolo 176 del Tuir. La conseguenza del chiarimento è quella che il cessionario o il conferitario per poter accedere e calcolare il bonus, dovrà cercare di recuperare le informazioni necessarie presso il conferente o cedente, cosa che potrebbe non essere agevole. I problemi sono amplificati nel caso in cui oggetto della cessione o del conferimento sia stato un ramo d’azienda, dovendo ricercare, appunto, solo in relazione al ramo traferito, i dati richiesti dalla legge.
Con cessioni o conferimenti tra 1° gennaio 2019 e 30 aprile 2020 si considerano i valori dell’azienda trasferita