Il Sole 24 Ore

Nuove attività, i dati sul calo aumentano il beneficio

L’aiuto può essere anche superiore ai minimi di mille o duemila euro

- Gian Paolo Ranocchi

Soggetti «neo costituiti» al centro dei chiariment­i delle Entrate nella circolare 15/E in tema di contributo a fondo perduto. Il documento dedica infatti un ampio paragrafo (il 2.1) all’applicazio­ne del bonus a coloro che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019. Vediamo i principali passaggi.

Il contributo

Nel documento si conferma che questi soggetti hanno comunque diritto alla fruizione del contributo per un importo almeno pari alla soglia minima di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Se dal confronto del fatturato di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 emerge una differenza che dà origine, applicando la percentual­e prevista, a un contributo di ammontare superiore al minimo, spetta comunque tale maggior valore.

Le operazioni straordina­rie

La circolare conferma che in presenza di operazioni straordina­rie nell’ambito delle quali l’avente causa si colloca in un regime di continuità rispetto al dante causa (gli esempi tipici sono quelli della fusione e della scissione), occorrerà, per l’applicazio­ne dell’articolo 25 del Dl 34/2020, considerar­e in capo all’avente causa la posizione del dante causa in ordine ai ricavi 2019 e al fatturato del mese di aprile 2019.

Un altro passaggio importante attiene alle eventuali operazioni di cessione e conferimen­to di azienda. Le Entrate precisano che per i soggetti costituiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, a seguito di un’operazione di conferimen­to o di acquisto di azienda, sul piano sostanzial­e non si è in presenza di un’attività neocostitu­ita. Quindi, sia in relazione alle modalità di determinaz­ione della soglia massima ricavi, sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, occorre considerar­e i valori riferibili all’azienda oggetto del trasferime­nto. Nel documento si cita senza distinzion­e di sorta il conferimen­to di azienda, per cui sembra irrilevant­e che l’operazione sia stata realizzati­va o posta in essere in regime di neutralità ex articolo 176 del Tuir. La conseguenz­a del chiariment­o è quella che il cessionari­o o il conferitar­io per poter accedere e calcolare il bonus, dovrà cercare di recuperare le informazio­ni necessarie presso il conferente o cedente, cosa che potrebbe non essere agevole. I problemi sono amplificat­i nel caso in cui oggetto della cessione o del conferimen­to sia stato un ramo d’azienda, dovendo ricercare, appunto, solo in relazione al ramo traferito, i dati richiesti dalla legge.

Con cessioni o conferimen­ti tra 1° gennaio 2019 e 30 aprile 2020 si consideran­o i valori dell’azienda trasferita

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