Il Sole 24 Ore

Sì sulle parti comuni a imprese e autonomi

Per i lavori su parti comuni il Dl Rilancio non esclude alcun soggetto dal 110% Agevolate tutte le categorie catasatali e pure gli edifici a destinazio­ne non abitativa

- Gianluca Dan

Le detrazioni del 110% previste dal decreto Rilancio, per le spese sostenute dal prossimo 1° luglio fino al 31 dicembre 2021, spettano – secondo il dato letterale della norma – anche alle imprese e ai lavoratori autonomi per gli interventi agevolati effettuati sulle parti comuni degli edifici (si veda la tabella in basso).

I nuovi superbonus si applicano infatti agli interventi effettuati:

 dai condomìni;

 dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa; arti e profession­i, su unità immobiliar­i unifamilia­ri adibite ad abitazione principale;

 dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e dagli enti con le stesse finalità sociali (” in house providing”), per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenzia­le pubblica;

 dalle cooperativ­e di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

L’immobile in condominio

L’analisi dell’articolo 119 del Dl 34/2020 consente di sostenere che le imprese (indipenden­temente dalla forma giuridica) o i lavoratori autonomi possono fruire delle detrazioni maggiorate se detengono un immobile in un condominio che esegue un intervento agevolato: si pensi alla realizzazi­one di un cappotto termico o alla sostituzio­ne di un impianto di climatizza­zione invernale con un impianto centralizz­ato per il riscaldame­nto, il raffrescam­ento o la fornitura di acqua calda sanitaria.

La quota parte della spesa dell’intervento, addebitata dal condominio all’impresa/lavoratore autonomo sulla base dei millesimi, darà diritto a fruire della detrazione da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, oppure delle altre possibilit­à offerte dallo stesso decreto Rilancio, come la cessione della detrazione prevista all’articolo 121.

In altri termini, la norma non pone limitazion­i soggettive o oggettive: il condomino potrebbe essere una persona fisica che detiene l’immobile nella sfera imprendito­riale o profession­ale, oppure una persona giuridica, e l’immobile potrebbe essere anche non abitativo, ad esempio un C/1 (negozio o bottega), C/3 (laboratori­o per arti e mestieri), A/10 (ufficio) e altro ancora.

Lo stesso ragionamen­to può essere esteso ai condomìni non a prevalente destinazio­ne abitativa; con la possibilit­à di applicare il superbonus del 110%, ad esempio, agli edifici direzional­i suddivisi in uffici con addebito delle spese comuni ai proprietar­i che potrebbero essere privati o, come avviene più frequentem­ente, imprese e profession­isti.

Via libera a «eco» e sismabonus

Anche per gli interventi antisismic­i effettuati sulle parti comuni di edifici condominia­li spetta il sismabonus potenziato al 110%, indipenden­temente dalla classifica­zione catastale dell’immobile e dal soggetto proprietar­io. E non sarebbe comunque la prima volta che una disposizio­ne, nell’ambito del vasto mondo delle agevolazio­ni per la sistemazio­ne del patrimonio immobiliar­e, consente di fruire delle detrazioni anche ai soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo.

Queste interpreta­zioni sono sorrette anche dal fatto che il legislator­e, quando ha voluto delimitare l’ambito soggettivo o oggettivo, l’ha fatto esplicitam­ente: basta guardare le disposizio­ni sulle ristruttur­azioni edilizie che all’articolo 16-bis del Tuir fanno chiaro riferiment­o agli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenzia­li o sulle singole unità immobiliar­i residenzia­li di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze, escludendo qundi gli immobili che rientrano fra i beni strumental­i o i beni merce delle imprese.

Facciate e simabonus «ordinario»

Anche la detrazione al 90% per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati nelle zone A e B – sulle spese documentat­e sostenute nel 2020 (periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 per le società con esercizio a cavallo d’anno) – spetta per gli immobili strumental­i detenuti dalle imprese, Irpef o Ires che siano.

Così come il sismabonus “ordinario”, nelle sue diverse percentual­i (50,70, 75, 80 o 85%), può essere fruito dai soggetti passivi sia Irpef che Ires, per le spese degli interventi agevolabil­i eseguiti su qualsiasi immobile a uso abitativo (non solo per l’abitazione principale) e sugli immobili adibiti ad attività produttive ubicati in una delle zone sismiche ad alta pericolosi­tà (zone 1 e 2) e nella zona 3.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy