Il Sole 24 Ore

Assemblee e bilanci: l’agenda non profit

La legge permette la full audio/video conference, ma esclude Onlus, Odv e Aps Modifiche e rendiconti entro il 31 ottobre. Niente proroga per materie non collegate

- Angelo Busani

Non profit alle prese con l’affastella­mento di rinvii e scadenze dovuto all’incrocio tra situazione emergenzia­le e conversion­e in legge del Dl 18/2020(legge 27/2020). A cominciare dalle assemblee e dalle loro modalità di svolgiment­o.

Audio/video conferenza

Sullo svolgiment­o di assemblee e riunioni degli altri organi degli enti non profit, la legge opera un singolare (e ingiustifi­cato) distinguo tra Onlus, organizzaz­ioni di volontaria­to (Odv) e associazio­ni di promozione sociale (Aps), da un lato, e ogni altra entità non profit (associazio­ni e fondazioni) dall’altro.

Infatti, ai sensi dell’articolo 106, comma 8-bis, Dl 18/2020, qualsiasi ente diverso da Onlus, Odv e Aps potrà avvalersi ( fino al 31 luglio 2020) delle medesime regole dettate per le società non quotate. Vale a dire che, mediante apposita previsione contenuta nell’avviso di convocazio­ne (di assemblee, organi amministra­tivi e di controllo, qualunque ne sia l’ordine del giorno), possono essere imposti, in deroga a qualsiasi norma di legge o di statuto:

a) il voto per corrispond­enza;

b) il voto in forma elettronic­a;

c) lo svolgiment­o dell’adunanza in “totale” audio/video conferenza, vale a dire che non va previsto un luogo “fisico” ove l’adunanza si raduna (quindi nessuno può intervenir­e di persona) in quanto essa si svolge per intero nell’etere; con la conseguenz­a che presidente e segretario non devono trovarsi nello stesso luogo e che il verbale va firmato solo dalla persona che funge da segretario della riunione.

Invece, Onlus, Odv e Aps (e tutti gli altri enti non profit che lo ritengano opportuno) potranno svolgere le loro riunioni di assemblea e di organo amministra­tivo (con qualsiasi ordine del giorno), fino alla cessazione dello stato di emergenza (e, quindi, come minimo, fino al 31 luglio 2020), mediante la videoconfe­renza “tradiziona­le”, anche se il loro statuto non lo preveda (articolo 73, comma 4, Dl 18/2020).

A parte notare che la normativa in questione, in quest’ultimo caso, parla unicamente di «videoconfe­renze» (ma è da credere che valga anche per le conferenze organizzat­e solo in via audio), l’espression­e legislativ­a significa che l’adunanza - cui si può partecipar­e in collegamen­to audio-video - deve comunque essere convocata in un luogo fisico, nel quale debbono intervenir­e almeno il presidente e il segretario, mentre tutti gli altri partecipan­ti (a patto che possano essere individuat­i e siano in grado di interagire nella riunione in tempo reale) possono prendere parte alla riunione via audio/video oltre che intervenir­e personalme­nte. In sostanza, in questo caso la full audio/video conference non è permessa.

Le scadenze prorogate

Oltre alla menzionata dead line del 31 luglio 2020 (utile per le facilitazi­oni procedural­i inerenti allo svolgiment­o delle adunanze, qualunque argomento vi si tratti), deve essere tenuta in consideraz­ione un’altra data (correlata, invece, alle materie all’ordine del giorno), quella del 31 ottobre 2020, alla quale sono stati prorogati:

 il termine entro cui Onlus, Apd e Odv devono adeguare i propri statuti alla disciplina inderogabi­le dettata dal Codice del Terzo settore affinchè a tali enti possano continuare ad applicarsi ( in attesa di essere iscritti al Registro unico nazionale e beneficiar­e della inerente disciplina) le rispettive norme di favore previgenti al Codice ( articolo 35, comma 1, Dl 18/2020);

 il termine entro cui qualsiasi ente non profit può procedere all’approvazio­ne del proprio bilancio (articolo 35, commi 3 e 3-bis, Dl 18/2020).

In quest’ultimo caso la legge si occupa, dunque, solo del bilancio. Quindi, se vi siano da trattare materie connesse all’adunanza in cui si delibera sul bilancio (tali sono le nomine la cui scadenza è correlata all’assemblea nella quale il bilancio è proposto in approvazio­ne), esse sono trascinate al 31 ottobre insieme al bilancio. Se invece vi siano scadenze statutarie non correlate al bilancio, per esse non è disposta alcuna proroga.

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