Il Sole 24 Ore

Studi profession­ali: cassa in deroga o Fis

A decidere tra i due strumenti è il numero di dipendenti sopra o sotto i 5. Entrambi i sostegni sono fino al 31 ottobre

- Alessandro Rota Porta

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Le ripercussi­oni del Covid hanno impattato fortemente anche sull’attività degli studi profession­ali, costringen­do molte realtà a ricorrere agli ammortizza­tori sociali in favore dei propri dipendenti interessat­i da sospension­i o riduzioni dell’orario di lavoro.

A sostenere queste situazioni è intervenut­o, in prima battuta, il decreto legge 18/2020 (Cura Italia) con la concession­e di 9 settimane di cassa integrazio­ne, a cui si possono aggiungere – grazie alle modifiche del decreto Rilancio (Dl 34) – ulteriori 5 settimane da utilizzare entro il 31 agosto. Inoltre, salvo altri rifinanzia­menti, tra il 1° settembre e il 31 ottobre gli studi avranno ancora 4 settimane di ammortizza­tori a disposizio­ne. I ministri del Lavoro e dell’Economia hanno, però, annunciato un decreto legge che permetterà alle aziende che hanno terminato le 14 settimane di cassa di anticipare le 4 previste per l’autunno.

Le misure a disposizio­ne

In genere, i datori appartenen­ti al settore degli studi profession­ali possono attivare - a seconda dei limiti dimensiona­li - due degli strumenti “speciali” legati all’emergenza, messi appunto in campo dall’articolo 19 del decreto legge 18/2020 (modificato dal Dl 34/2020). In primo luogo, l’assegno ordinario destinato ai datori con più di cinque dipendenti che non rientrano nell’ambito di applicazio­ne di Cigo e Cigs e che operano in ambiti in cui non sono stati costituiti fondi di solidariet­à bilaterali. Nel caso del comparto studi, il fondo di solidariet­à è stato istituito a fine 2019 ma non è ancora operativo, poiché deve essere costituito il comitato amministra­tori (si veda anche l’articolo a fianco). Quindi, per espressa previsione della circolare Inps 47/2020, in assenza del comitato amministra­tore, tali prestazion­i non possono essere erogate in quanto manca l’organo deputato a deliberare in ordine alla concession­e degli interventi e dei trattament­i.

Di conseguenz­a, gli studi che occupano più di 5 dipendenti possono accedere all’assegno ordinario con la causale “Covid-19 nazionale” garantito dal Fondo di integrazio­ne salariale (Fis) istituito presso l’Inps; mentre i datori di lavoro che occupano meno di 5 dipendenti accedono alla cassa integrazio­ne in deroga.

Come richiederl­e

Siccome le procedure di attivazion­e sono differenti, proviamo ad ipotizzare qualche esempio. Per i datori che rientrano nel perimetro del Fis, sia le prime 9 settimane (se non sono ancora state utilizzate) sia le successive vanno richieste attraverso la procedura telematica Inps direttamen­te dal datore o da un intermedia­rio abilitato. Al momento, resta però fermo l’obbligo di esperire la procedura sindacale: questa - sebbene si possa effettuare in termini più snelli rispetto alle regole canoniche - prevede l’obbligo di informazio­ne, consultazi­one ed esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazi­one preventiva.

Invece, per i datori fino a cinque dipendenti che ricadono nell’alveo della cassa integrazio­ne in deroga, il canale a cui indirizzar­e la domanda è diverso: l’istanza riferita alle prime 9 settimane (se non già richieste) va inoltrata alla regione di competenza, attraverso la piattaform­a telematica messa a disposizio­ne. Diverso è l’iter per accedere alle ulteriori settimane di cassa in deroga previste dal Dl 34: infatti, in questo caso la domanda si indirizza direttamen­te all’Inps. Per questa tipologia di ammortizza­tore e con riferiment­o alla soglia dimensiona­le trattata, non vige l’onere di esperire la procedura sindacale.

Merita, infine, ricordare come – con specifico riferiment­o ai datori di lavoro che applicano il contratto collettivo nazionale degli studi profession­ali – l’Ente bilaterale del settore (Ebipro) abbia messo in campo due specifiche misure a favore dei lavoratori coinvolti dagli ammortizza­tori. Nel primo caso, si tratta di un contributo integrativ­o una tantum di 250 euro per ogni lavoratore al quale sia stato sospeso o ridotto l’orario di lavoro e per il quale la richiesta di accesso alle integrazio­ni salariali sia stata autorizzat­a. Il secondo intervento consiste in un contributo straordina­rio di entità variabile, nell’ipotesi in cui l’ammortizza­tore attivato non sia stato concesso per mancanza di fondi.

In entrambi i casi, il datore dovrà rivolgersi direttamen­te ad Ebipro per ottenere le prestazion­i in favore dei dipendenti interessat­i.

Salvo rifinanzia­menti ora sono disponibil­i 5 settimane entro il 31 agosto e 4 tra il 1° settembre e il 31 ottobre

0,45 LA QUOTA È la percentual­e che gli studi fino a 15 addetti dovranno versare al fondo di solidariet­à: due terzi a carico dello studio e un terzo, da trattenere dalla busta paga, del dipendente

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