Mediazione favorita dai tribunali
A Firenze e a Perugia sono stati elaborati due schemi di provvedimento L’obiettivo è favorire la conciliazione nel periodo in cui il processo è rinviato
Disporre, anche senza tenere un’udienza, che le parti tentino la mediazione, sfruttando il tempo del rinvio dovuto all’emergenza sanitaria, che non potrebbe essere destinato a trattare la causa. È con questo obiettivo che i Tribunali di Firenze e di Perugia - che hanno attivato analoghi progetti per implementare la mediazione ordinata dal giudice - hanno elaborato e messo a disposizione dei magistrati due modelli simili di ordinanza, la cui funzione è quella di avviare le parti alla mediazione dando valore al tempo che invece sarebbe destinato a trascorrere ( inutilmente) nell’attesa della effettiva ripresa del processo.
Le misure di contenimento del contagio stanno infatti rallentando molto l’attività giudiziaria. A una prima fase, da marzo all’11 maggio, in cui sono state sospese le udienze civili e penali (con poche eccezioni), è seguita una fase 2 (il cui termine è previsto per il 31 luglio, ma che dovrebbe essere anticipato di un mese) in cui la ripartenza si sta dimostrando difficile. Tanto che stanno slittando le udienze per un consistente numero di processi civili la cui trattazione e definizione è destinata in molti casi a riprendere solo il prossimo anno.
Di qui l’esigenza di utilizzare al meglio gli strumenti normativi disponibili valorizzando il tempo dell’attesa. I modelli elaborati dai Tribunali di Firenze e di Perugia riguardano infatti l’ordinanza prevista dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28/ 2010, con cui il giudice, anche in appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione. Si tratta della mediazione “demandata” dal giudice, uno strumento ancora poco utilizzato dai magistrati.
In questo periodo di cause rinviate si pone l’ulteriore difficoltà di emanare un’ordinanza al di fuori dell’udienza. Per questo i modelli messi a punto dai Tribunali di Firenze e di Perugia possono rappresentare una traccia.
I due modelli di ordinanza mettono in evidenza i vantaggi legati alla mediazione. Si fa riferimento alla possibilità di raggiungere un accordo che tenga conto delle esigenze delle parti, risparmiando i costi legati alla fase decisionale del processo. Si ricorda, inoltre, che l’esperimento del tentativo di mediazione in questa fase non allunga i tempi, dato che l’udienza è comunque rinviata. Più in generale, si osserva che la definizione della lite in mediazione è in linea con i doveri di solidarietà che devono essere esercitati in modo particolare in questo periodo di crisi.
Sulla base di questi presupposti i modelli di ordinanza in uso a Firenze e a Perugia sollecitano le parti a partecipare personalmente perché la mediazione sia effettiva. Si ricorda che il tentativo di mediazione chiesto dal giudice è obbligatorio: occorre partecipare al primo incontro per realizzare la condizione di procedibilità. Si sottolinea la possibilità di nominare mediatori ausiliari ed esperti, oltre che di formulare una proposta conciliativa, richiamando le parti al rispetto degli obblighi di lealtà e probità.
Infine, sono evidenziate le penalità collegate al mancato esperimento del tentativo di mediazione, a partire dall’improcedibilità della domanda giudiziale. Inoltre, il comportamento delle parti in mediazione può essere valutato dal giudice nel corso del processo, per la condanna alle spese (articolo ( articolo 92 Codice di procedura civile) e al risarcimento dei danni (articolo 96).