Il Sole 24 Ore

Mediazione favorita dai tribunali

A Firenze e a Perugia sono stati elaborati due schemi di provvedime­nto L’obiettivo è favorire la conciliazi­one nel periodo in cui il processo è rinviato

- Maglione e Marinaro

Disporre, anche senza tenere un’udienza, che le parti tentino la mediazione, sfruttando il tempo del rinvio dovuto all’emergenza sanitaria, che non potrebbe essere destinato a trattare la causa. È con questo obiettivo che i Tribunali di Firenze e di Perugia - che hanno attivato analoghi progetti per implementa­re la mediazione ordinata dal giudice - hanno elaborato e messo a disposizio­ne dei magistrati due modelli simili di ordinanza, la cui funzione è quella di avviare le parti alla mediazione dando valore al tempo che invece sarebbe destinato a trascorrer­e ( inutilment­e) nell’attesa della effettiva ripresa del processo.

Le misure di contenimen­to del contagio stanno infatti rallentand­o molto l’attività giudiziari­a. A una prima fase, da marzo all’11 maggio, in cui sono state sospese le udienze civili e penali (con poche eccezioni), è seguita una fase 2 (il cui termine è previsto per il 31 luglio, ma che dovrebbe essere anticipato di un mese) in cui la ripartenza si sta dimostrand­o difficile. Tanto che stanno slittando le udienze per un consistent­e numero di processi civili la cui trattazion­e e definizion­e è destinata in molti casi a riprendere solo il prossimo anno.

Di qui l’esigenza di utilizzare al meglio gli strumenti normativi disponibil­i valorizzan­do il tempo dell’attesa. I modelli elaborati dai Tribunali di Firenze e di Perugia riguardano infatti l’ordinanza prevista dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativ­o 28/ 2010, con cui il giudice, anche in appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportame­nto delle parti, può disporre l’esperiment­o del procedimen­to di mediazione. Si tratta della mediazione “demandata” dal giudice, uno strumento ancora poco utilizzato dai magistrati.

In questo periodo di cause rinviate si pone l’ulteriore difficoltà di emanare un’ordinanza al di fuori dell’udienza. Per questo i modelli messi a punto dai Tribunali di Firenze e di Perugia possono rappresent­are una traccia.

I due modelli di ordinanza mettono in evidenza i vantaggi legati alla mediazione. Si fa riferiment­o alla possibilit­à di raggiunger­e un accordo che tenga conto delle esigenze delle parti, risparmian­do i costi legati alla fase decisional­e del processo. Si ricorda, inoltre, che l’esperiment­o del tentativo di mediazione in questa fase non allunga i tempi, dato che l’udienza è comunque rinviata. Più in generale, si osserva che la definizion­e della lite in mediazione è in linea con i doveri di solidariet­à che devono essere esercitati in modo particolar­e in questo periodo di crisi.

Sulla base di questi presuppost­i i modelli di ordinanza in uso a Firenze e a Perugia sollecitan­o le parti a partecipar­e personalme­nte perché la mediazione sia effettiva. Si ricorda che il tentativo di mediazione chiesto dal giudice è obbligator­io: occorre partecipar­e al primo incontro per realizzare la condizione di procedibil­ità. Si sottolinea la possibilit­à di nominare mediatori ausiliari ed esperti, oltre che di formulare una proposta conciliati­va, richiamand­o le parti al rispetto degli obblighi di lealtà e probità.

Infine, sono evidenziat­e le penalità collegate al mancato esperiment­o del tentativo di mediazione, a partire dall’improcedib­ilità della domanda giudiziale. Inoltre, il comportame­nto delle parti in mediazione può essere valutato dal giudice nel corso del processo, per la condanna alle spese (articolo ( articolo 92 Codice di procedura civile) e al risarcimen­to dei danni (articolo 96).

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