Il Sole 24 Ore

Per i negozi negli ipermercat­i agevolazio­ne ridotta al 30%

- Gian Paolo Ranocchi

Il credito d’imposta disciplina­to dall’articolo 28 del decreto Rilancio si applica anche ai contratti di affitto di azienda, a condizione che nell’ambito dello stesso sia previsto l’utilizzo di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgiment­o dell’attività industrial­e, commercial­e, artigianal­e, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e profession­ale dell’attività di lavoro autonomo.

In questo caso il tax credit previsto scende dalla misura ordinaria del 60% al 30% del canone. Oltre al rispetto dei requisiti soggettivi richiesti dal decreto l’accesso è comunque condiziona­to al fatto che il canone mensile sia stato effettivam­ente corrispost­o. Il periodo agevolato resta il medesimo: canoni di marzo, aprile e maggio 2020, salvo che per il settore turistico e agriturist­ico stagionale per il quale il trimestre slitta in avanti di un mese (aprile, maggio e giugno).

L’apertura è apprezzabi­le perché era irrazional­e ed ingiusto escludere dall’agevolazio­ne coloro che gestiscono l’attività in regime di affitto di azienda come, invece, avveniva in costanza delle disposizio­ni previste dall’articolo 65 del Dl “cura Italia”.

La riduzione del bonus dal 60% al 30% nell’ambito dei canoni di locazione dei contratti di affitto di azienda va evidenteme­nte ricercata nel fatto che il Governo ha inteso agevolare la sola quota di costo del canone riferita all’uso dell’immobile. E dato che nei contratti citati si è in presenza di accordi che remunerano l’utilizzo di un “complesso organizzat­o”, la misura ordinaria dell’agevolazio­ne individuat­a nel 60% del canone è stata forfetaria­mente dimezzata. Ecco quindi il 30% a prescinder­e, va detto, da quale sia effettivam­ente l’incidenza del valore dell’immobile utilizzato (o degli immobili se sono più di uno) sul canone complessiv­o.

Il presuppost­o per accedere al tax credit locazioni è che il contratto di affitto d’azienda includa la concession­e in locazione o godimento di almeno un immobile destinato allo svolgiment­o delle attività previste dalla norma. La circolare 14/E ha precisato che per l’accesso al bonus è sufficient­e che almeno uno degli immobili rientranti nel contratto di affitto di azienda, risponda ai requisiti di destinazio­ne d’uso richiesti dal decreto legge.

L’agevolazio­ne interessa in particolar­e alcuni settori economici nell’ambito dei quali la gestione di attività commercial­i in regime di locazione d’azienda è particolar­mente diffusa. Ci riferiamo, ad esempio, ai comparti turistico/ricettivi, della ristorazio­ne e alla somministr­azione di alimenti e bevande e alle attività svolte nei grandi centri commercial­i. Ambito, quest’ultimo, nel quale non sono rari i contenzios­i sulla qualificaz­ione del contratto, con l’affittuari­o che tenta di far valere una locazione “mascherata”. È chiaro, comunque, che un contratto d’affitto d’azienda - finché non riqualific­ato - resterà con il bonus al 30 per cento.

Più in particolar­e, per quanto riguarda le strutture alberghier­e si ricorda che l’accesso al bonus non è preordinat­o alla verifica del volume di ricavi del 2019 (il limite ordinario è di 5 milioni di euro). Resta invece da verificare per tutti gli esercenti un’attività economica, e quindi anche per le strutture alberghier­e, come condizione necessaria di accesso il calo del fatturato o dei corrispett­ivi nel mese di riferiment­o di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

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