Il Sole 24 Ore

Lo sconto sugli affitti vale per studi singoli, associati e società

Il bonus del 60% sui canoni per tre mesi può essere fruito a prescinder­e dalla forma organizzat­iva, con verifiche sul soggetto che ne beneficia. Detrazione dimezzata se l’immobile è anche abitazione

- Pagina a cura di Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi

Il tax credit sugli affitti degli studi è accessibil­e a tutti i profession­isti, a prescinder­e dalla forma adottata per svolgere l’attività profession­ale: individual­e, associativ­a o societaria (Stp). Ovviamente le verifiche sui requisiti soggettivi richiesti dalla legge dovranno essere effettuate sul soggetto destinatar­io dell’agevolazio­ne.

L’articolo 28 del decreto Rilancio (n. 34/2020) ha esteso il bonus per i mesi di marzo, aprile e maggio,anche ai lavoratori autonomi dopo che il decreto Cura Italia lo aveva limitato alle imprese. Vediamo le peculiarit­à del sistema grazie anche ai chiariment­i varati con la circolare 14/E dell’agenzia delle Entrate.

I requisiti

Per fruire del credito d’imposta, l’oggetto della locazione deve essere un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgiment­o dell’attività profession­ale. L’Agenzia ha chiarito che è irrilevant­e la classifica­zione catastale se l’utilizzo del bene è conforme ai requisiti di legge. Il credito d’imposta compete nella misura del 50% in relazione ai canoni di locazione per gli immobili adibiti sia a studio che ad uso personale a condizione, però, che il profession­ista non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivam­ente all’esercizio dell’attività profession­ale.

I presuppost­i di accesso al bonus dei profession­isti sono uguali a quelli previsti per le imprese. La verifica del mancato superament­o di 5 milioni di compensi sul 2019 evidenteme­nte porrà problemi per un numero molto ristretto di soggetti, vista l’entità del volume da rispettare. L’aspetto legato al riscontro del calo del fatturato “mese su mese”, invece, potrebbe sicurament­e comportare qualche problema in più.

I contratti

Nell’ambito delle attività profession­ali il bonus compete principalm­ente in relazione a tradiziona­li contratti di locazione di immobili adibiti all’attività profession­ale. In questi casi il credito d’imposta è pari al 60% del canone per i mesi agevolati anche autonomame­nte considerat­i. L’articolo 28 del Dl 34/2020 premia con un bonus del 30% anche i canoni di locazione relativi ai contratti di servizi a prestazion­i complesse purché l’oggetto includa un immobile destinato all’esercizio abituale e profession­ale dell’attività di lavoro autonomo. Nella pratica sono diffusi i casi in cui porzioni immobiliar­i sono affittate con contratti di servizi complessi a profession­isti. Il caso tipico riguarda le stanze della singola unità immobiliar­e, date in uso esclusivo al profession­ista insieme con la messa a disposizio­ne di spazi comuni (sale riunioni, segreteria) e servizi di altro genere (segreteria, strumentaz­ione tecnica). Si tratta di capire se in questi casi sia accessibil­e il bonus. Nella circolare 14/E l’Agenzia fa rientrare nell’alveo dell’agevolazio­ne gli immobili che fanno parte di contratti di coworking. Questo contratto atipico sostanzial­mente regola i rapporti tra i “clienti” e il “gestore” di uno spazio condiviso. Per questa via, quindi, si ritiene che i casi descritti possano rientrare nel tax credit affitti.

Il subaffitto

Una situazione non affrontata dalla circolare 14 è, invece, la fruizione del credito d’imposta in presenza di sublocazio­ne di immobili ad uso non abitativo. Il rischio in questi casi è di una reiterazio­ne del bonus per lo stesso bene. Se la soluzione di limitare a un solo utilizzato­re dell’immobile l’accesso al beneficio è corretta, resta da capire chi sia questo soggetto. La norma fa solo riferiment­o a canoni di locazione, ma l’Agenzia nella circolare richiama i contratti di locazione identifica­ti ai sensi dell’articolo 1571 e seguenti del Codice civile, ricomprend­endo quindi implicitam­ente anche quello di sublocazio­ne (articolo 1594 del Codice civile).

Il comma 1 dell’articolo 28 individua il tipo di attività che deve essere svolta nell’immobile per accedere al tax credit (compreso l’esercizio abituale e profession­ale dell’attività di lavoro autonomo); il che sembra dimostrare l’intenzione di riconoscer­e il bonus al soggetto che paga il canone di locazione nello svolgiment­o dell’attività economica diretta, che poi è anche quella che è stata interessat­a dagli effetti negativi del lockdown che il credito d’imposta intende parzialmen­te ristornare. Di fatto il sub locatario. Ma il punto meriterebb­e una conferma ufficiale.

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STEFANO MARRA

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