Il Sole 24 Ore

Una chance di recupero fino a dicembre per i morosi

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Il concreto utilizzo del bonus è legato al pagamento dei canoni entro il 31 dicembre 2020. Il comma 6 dell’articolo 28 del Dl 34/2020 prevede che il credito d’imposta possa essere utilizzato nella dichiarazi­one dei redditi relativa all’annualità di sostenimen­to della spesa (Modello redditi 2021), oppure in compensazi­one.

In alternativ­a all’utilizzo diretto, come previsto dall’ articolo 122 del decreto Rilancio, il credito può essere ceduto al locatore/concedente nonché ad altri soggetti (comprese banche e altri intermedia­ri finanziari). Le modalità attuative sono state demandate a un futuro provvedime­nto del direttore dell’agenzia Entrate, ancora non emanato, ma la cessione è ammessa fino al 31 dicembre 2021.

Mentre con la risoluzion­e 32/E del 6 giugno scorso è già stato istituito il codice tributo “6920” («Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concession­e o affitto d’azienda - articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34») per consentire, fin da subito, l’utilizzo in compensazi­one tramite modello F24 telematico. La compensazi­one mediante modello F24 può avvenire solo successiva­mente al pagamento dei canoni agevolabil­i.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile (imposte dirette ed Irap).

Il credito spettante e i corrispond­enti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazi­one dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabil­i si considera sostenuta.

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