Il Sole 24 Ore

Il fondo c’è ma senza istruzioni

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Nel settore degli studi profession­ali è stato creato il fondo di solidariet­à bilaterale di comparto che, però, non è ancora operativo perché manca il comitato amministra­tori. Quando lo sarà, costituirà il riferiment­o per la gestione delle crisi. È il decreto del 27 dicembre 2019 ad assicurare ai lavoratori che prima non erano coperti dalla normativa in materia di integrazio­ne salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospension­e dell’attività lavorativa.

La novità è l’estensione dei trattament­i in parola al perimetro dei datori di lavoro con almeno 3 dipendenti, prima esclusi da qualsiasi copertura: ai fini del raggiungim­ento della soglia dimensiona­le vengono computati anche gli apprendist­i, sebbene possano essere coperti dalle prestazion­i soltanto quelli con contratto di apprendist­ato profession­alizzante.

Quali sono gli effetti per i datori di lavoro? Occorre distinguer­e: gli studi profession­ali che occupano mediamente più di 3 dipendenti (fino a 15) saranno chiamati – non appena l’Inps diramerà le istruzioni operative – a versare una contribuzi­one di finanziame­nto al fondo pari allo 0,45%, calcolato sulla retribuzio­ne imponibile ai fini previdenzi­ali, di cui due terzi a carico loro e un terzo, da trattenere mensilment­e dalla busta paga, a carico del lavoratore. Si tratta di datori di lavoro che oggi non sopportano questo onere.

Differenti sono, invece, gli effetti della costituzio­ne del fondo per quanto riguarda la platea degli studi che impiegano più di 5 dipendenti: per questi datori, che già stanno versando la contribuzi­one per il finanziame­nto del sostegno al reddito all’Inps (al Fondo di integrazio­ne salariale), si tratterà di versare la contribuzi­one al fondo di settore neocostitu­ito. Se la soglia dimensiona­le supera i 15 dipendenti, allora la contribuzi­one è pari allo 0,65% della retribuzio­ne imponibile ai fini previdenzi­ali così ripartita: 0,43% a carico del datore e 0,22% del lavoratore.

Per tutti i datori di lavoro, a prescinder­e dal numero di addetti, è poi previsto un contributo addizional­e, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione dell’ammortizza­tore, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzio­ni perse.

Venendo alle misure di sostegno al reddito, il fondo bilaterale erogherà un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessat­i da riduzione dell’orario di lavoro o da sospension­e temporanea dell’attività lavorativa, di importo pari alla prestazion­e dell’integrazio­ne salariale, con i relativi massimali: nella pratica, il trattament­o è pari all’80% della retribuzio­ne persa, nei limiti stabiliti per il 2020 dalla circolare Inps 20/2020.

Per l’accesso alla prestazion­e in questione, le riduzioni o le sospension­i temporanee dell’attività lavorativa possono avere una durata massima di 12 mesi in un biennio mobile. Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile per queste causali: riorganizz­azione aziendale, crisi aziendale, contratto di solidariet­à.

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