Il Sole 24 Ore

Ricorsi al 16 settembre: una proroga enigmistic­a e con troppe eccezioni

- Dario Deotto Luigi Lovecchio

Tra le tante proroghe tributarie previste dai vari provvedime­nti emergenzia­li, particolar­mente enigmatica – e allo stesso tempo insidiosa – è quella per la notifica del ricorso di primo grado del giudizio, stabilita dal comma 3 dell’articolo 149 del Dl Rilancio (Dl 34/2020).

La norma dispone la proroga al 16 settembre 2020 del «termine finale» per la notifica del ricorso introdutti­vo alle Commission­i tributarie in relazione ai soli atti richiamati dal comma 1 dello stesso articolo 149, nonché per quelli che possono essere definiti in acquiescen­za ex articolo 15 del Dlgs 218/1997. Condizione ulteriore per fruire di tale differimen­to – sia per gli atti richiamati dal comma 1 dell’articolo 149, che per quelli definibili in acquiescen­za – è che i termini di versamento scadano «nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020».

Coordinate diverse

È una sorta di rebus fiscale di difficile soluzione. Per prima cosa, alcuni degli atti richiamati dal citato comma 1 non sono affatto impugnabil­i (atti di accertamen­to con adesione, accordo di conciliazi­one, accordo di mediazione). Mentre per gli altri atti, sempre menzionati dal comma 1, non si comprende cosa li accomuni, se non che risultano atti esclusi dall’ acquiescen­za. Si tratta, infatti, solamente dei pochi atti citati dalle lettere da d) ag) dello stesso comma 1, come ad esempio quelli di recupero dei crediti d’imposta.

Peraltro, occorre rilevare che per quasi tutti questi atti il termine di pagamento risulta indipenden­te da quello di impugnazio­ne. Infatti, il termine di pagamento delle imposte liquidate o “recuperate” attraverso gli atti menzionati scade generalmen­te al sessantesi­mo giorno dalla notifica, a prescinder­e dal fatto che il termine per l’impugnazio­ne abbia potuto beneficiar­e di eventuali sospension­i, come quella di 64 giorni dell’articolo 83 del Dl “cura Italia”. Sicché, per verificare se gli atti espressame­nte citati –dalle lettere d ad) ag ), comma 1, articolo 149– possono fruire della proroga per la notifica del ricorso al 16 settembre prossimo, occorre anche verificare se i relativi termini di versamento scadono effettivam­ente nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

Sono esclusi tra gli altri gli atti per cui è stata fatta istanza di adesione e le cartelle di pagamento

Incrocio con l’acquiescen­za

Altrettant­o oscuro appare il riferiment­o agli atti «definibili ai sensi dell’articolo 15» del Dlgs 218/1997. Si tratta della cosiddetta acquiescen­za, che prevede la riduzione delle sanzioni a un terzo «nel caso di omessa impugnazio­ne». Risulta quindi già di per sé controvers­o che si stabilisca la proroga del termine per il ricorso per atti per i quali, in realtà, si rinuncia all’impugnazio­ne (fruendo di penalità ridotte). Atti per i quali, comunque, il termine di versamento deve scadere sempre nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

Al riguardo, va notato che per beneficiar­e delle sanzioni ridotte previste per l’acquiescen­za occorre che il contribuen­te provveda al pagamento delle somme complessiv­amente dovute entro il termine per la proposizio­ne del ricorso. Forse, quindi, è stata questa la “molla” che ha fatto includere il riferiment­o all’acquiescen­za, in una norma che proroga il termine per il ricorso.

In sostanza, poiché alcuni atti impositivi possono essere definiti in acquiescen­za entro il termine per la proposizio­ne del ricorso, il legislator­e ha pensato di differire l’alternativ­a legata sia alla presentazi­one del ricorso, sia alla definizion­e in acquiescen­za. Il fatto è che anche quest’alternativ­a risulta applicabil­e solo per taluni (eletti) atti impositivi. Ad esempio, non possono beneficiar­ne gli atti di accertamen­to per cui è stata presentata istanza di adesione, le cartelle di pagamento, gli atti di contestazi­one delle sanzioni.

Insomma, anche quella per gli atti definibili in acquiescen­za risulta una proroga elitaria. Che non appare comunque ragionevol­e per una vicenda delicata, com’è quella legata alla presentazi­one dell’atto introdutti­vo del giudizio tributario.

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