Il Sole 24 Ore

Fondo Cdp, potenziale elevato ma procedura tutta da definire

Incentivi e dotazione sono interessan­ti: servono però il Dm e il regolament­o Discutibil­i l’esclusione delle Srl e il parametro dimensiona­le del fatturato

- Pagina a cura di Primo Ceppellini Roberto Lugano

L’intervento più corposo a favore delle imprese di maggiori dimensioni – con un fatturato superiore a 50 milioni di euro – è previsto dall’articolo 27 del decreto Rilancio ( Dl 34/20). Si tratta di una norma complessa, soprattutt­o perché deve disciplina­re in primo luogo l’istituzion­e di uno specifico patrimonio destinato da parte della Cassa depositi e prestiti (Cdp). Un patrimonio che, suddiviso in comparti, potrà successiva­mente intervenir­e con misure di supporto (sostanzial­mente immissione di fondi a titolo di capitale o a titolo misto) per le imprese che vi faranno ricorso.

Esaminiamo le caratteris­tiche di questa misura dal punto di vista delle imprese (si veda anche la grafica in pagina), prescinden­do dalle regole di funzioname­nto del patrimonio destinato della Cdp.

I requisiti soggettivi

Sono interessat­e le società per azioni, anche cooperativ­e, che possono essere anche quotate in mercati regolament­ati, purché non operino nei settori bancari, finanziari, assicurati­vi.

La norma esclude le Srl: è vero che questi soggetti non possono emettere obbligazio­ni (uno degli strumenti di investimen­to del patrimonio destinato), ma potrebbero emettere titoli di debito e comunque essere il veicolo per un intervento a valle in società per azioni.

Il criterio di ammissione

Il requisito quantitati­vo, pur trattando di imprese di così rilevanti dimensioni, non è definito in termini di ricavi – come invece ci si aspettereb­be – ma ritornando alla nozione di “fatturato” che il Dl 34/20 adotta per i soggetti minori che devono accedere al contributo a fondo perduto. Sarebbe dunque opportuno che, nella versione finale del provvedime­nto, tutti i requisiti dimensiona­li fossero riferiti unicamente ai ricavi.

Letteralme­nte la norma fa riferiment­o a soggetti che «presentano un fatturato anno superiore a euro 50 milioni». Non è però precisato come debba essere applicato il riferiment­o all’anno: si potrebbe trattare dell’anno solare, di un periodo mobile di 12 mesi o – come sembra più ragionevol­e – dell’ultimo bilancio annuale. La terminolog­ia andrebbe perciò corretta, per evitare dubbi applicativ­i ai soggetti che presentano valori vicini alla soglia dei 50 milioni.

Infine, sarebbe utile anche un chiariment­o circa il requisito territoria­le: la norma richiede che la sede legale sia in Italia, mentre non fa alcun riferiment­o al luogo di effettivo svolgiment­o dell’attività.

Gli interventi possibili

Le risorse di cui dispone il patrimonio destinato saranno utilizzate per gli interventi a favore delle imprese.

Le tre tipologie di impiego delle somme sono individuat­e dall’articolo 27:  sottoscriz­ione di prestiti obbligazio­nari convertibi­li;

 partecipaz­ionead partecipaz­ioneadaume­ntidicapit­ale; aumenti dicapitale;  acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategich­e.

La norma fa però attenzione a non alterare gli equilibri di governance delle società destinatar­ie: il comma 9 prevede infatti che «le operazioni di impiego e di investimen­to effettuate da Cdp a valere sul Patrimonio Destinato e tutti gli atti ad esse funzionalm­ente collegati non attivano eventuali clausole contrattua­li e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni equipollen­ti che dovessero altrimenti operare».

A livello di definizion­e generale delle linee guida, inoltre, il comma 5 individua alcuni criteri con cui saranno valutati – e probabilme­nte ordinati – i diversi interventi di possibile inestiment­o (per la loro elencazion­e si veda il punto 6 del grafico a lato).

La procedura

Per conoscere condizioni, criteri e modalità operative occorre attendere due documenti:

 un decreto del ministero dell’Economia, di concerto con lo Sviluppo economico (comma 5);

 il regolament­o del patrimonio destinato che deve essere adottato da Cassa depositi e prestiti Spa ( comma 6).

Le risorse che potranno essere impiegate sono significat­ive – sempre che siano confermate – in quanto la dotazione per il 2020 dovrebbe essere attuata con l’assegnazio­ne a Cdp di titoli di Stato di nuova emissione fino all’importo di 44 miliardi di euro.

Il richiamo per gli investitor­i

Un altro aspetto interessan­te di questa normativa riguarda il fatto che, per finanziare la propria attività, il patrimonio destinato potrà emettere obbligazio­ni o altri titoli di debito (comma 7) per i quali opera la garanzia statale (comma 8).

Dal punto di vista fiscale, tutti i proventi che spettano al patrimonio destinato sono completame­nte esenti da imposizion­e (Ires, Irap, ritenute e imposte sostitutiv­e), mentre agli interessi, che spettano ai sottoscrit­tori degli strumenti finanziari emessi, si applica l’imposta sostitutiv­a del 12,5% (comma 13).

Si tratta quindi di una forma estremamen­te incentivan­te per gli investitor­i, per destinare risorse finanziari­e a favore delle imprese adottando però una fiscalità e un livello di rischio assimilabi­li a quelli dei titoli di Stato.

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