Il Sole 24 Ore

Gli Isa 2018 liberano i crediti Iva 2020: doppio plafond con i rimborsi in TR

Disallinea­mento temporale da monitorare in vista dell’invio del 30 giugno Va poi anche considerat­o che ciascun «tetto» è inteso come importo annuo

- A cura di Matteo Balzanelli Massimo Sirri

L’affidabili­tà agli Isa complica la gestione dei crediti Iva annuali e infrannual­i. Alle regole ordinarie si affiancano infatti i criteri “speciali” previsti sia in relazione al conteggio degli importi che alle tempistich­e di utilizzo. Ecco quindi che gli “affidabili” nel 2018 cominciano a vedere i primi effetti con la dichiarazi­one Iva relativa al 2019 - prorogata al 30 giugno per l’emergenza coronaviru­s - e i TR del 2020.

I vantaggi

I soggetti che risultano affidabili, ossia quelli che raggiungon­o un determinat­o voto applicando gli indicatori sintetici di affidabili­tà fiscale (Isa), hanno accesso a una serie di benefici, tra cui la possibilit­à di:

 effettuare compensazi­oni di crediti Iva, senza visto di conformità, fino a 50.000 euro annui;

 richiedere rimborsi Iva, senza visto di conformità o garanzia, sempre fino a 50.000 euro annui.

Per evitare errori, è fondamenta­le considerar­e il disallinea­mento temporale tra l’annualità in cui si deve risultare affidabili e il credito “liberato”, facendo distinzion­e anche tra crediti annuali e infrannual­i. Infatti, anche se verrebbe naturale pensare che l’affidabili­tà verificata­si in un determinat­o anno implichi che i benefici riguardano i crediti del medesimo periodo, per l’Iva così non è, complice l’incompatib­ilità dei termini di presentazi­one dei vari modelli.

I «premi»

Pertanto, come previsto dal provvedime­nto n. 126200 del 2019, per i soggetti che sono risultati affidabili nel 2018 (voto almeno pari a 8) i crediti che godono degli effetti premiali sono quelli scaturenti da:

 dichiarazi­one Iva annuale per l’anno 2019, il cui termine di presentazi­one è slittato al 30 giugno a seguito della pandemia in corso;

 modelli Tr relativi ai trimestri del 2020, ricordando che il termine del primo è slittato anch’esso al 30 giugno.

Nella sostanza, l’affidabili­tà sul 2018 premia i crediti di dichiarazi­one e istanze Iva il cui termine di presentazi­one cade nel 2020.

In questi casi, si dispone di due plafond distinti: 50.000 euro per i crediti chiesti in compensazi­one cui vanno a sommarsi altri 50.000 per quelli chiesti a rimborso.

Il tetto annuo

Bisogna però fare attenzione perché ciascun plafond “liberament­e” spendibile va inteso come importo annuo. Per esempio, se dalla dichiarazi­one annuale Iva relativa al 2019 emerge un’eccedenza a credito di 80.000 euro, di cui 40.000 chiesti a rimborso e 40.000 in compensazi­one, non è necessaria l’apposizion­e del visto (né la prestazion­e della garanzia). Ma se poi viene presentato il TR sul primo trimestre 2020, con

15.000 euro chiesti in compensazi­one (il che comporta il superament­o della soglia annua con riferiment­o agli utilizzi tramite F24), è necessario chiedere l’apposizion­e del visto di conformità sul modello.

Ecco quindi che la logica della “competenza”, presente nella disciplina relativa a compensazi­oni e rimborsi dei crediti Iva, cede il passo a una logica di “utilizzo”.

Ad ogni modo, bisogna tener presente che:

 per importi fino a 5.000 euro è stato possibile effettuare compensazi­oni orizzontal­i fin dal 1° gennaio;

 le compensazi­oni che comportano il superament­o della soglia (5.000 euro) sono comunque condiziona­te alla preventiva presentazi­one della dichiarazi­one Iva, dovendo poi attendere il decimo giorno successivo

(articolo 17, Dlgs 241/1997);  le compensazi­oni devono transitare attraverso i canali telematici messi a disposizio­ne dalle Entrate.

Nella dichiarazi­one Iva, il regime premiale va fatto valere barrando l’apposita casella nel frontespiz­io, mentre nei TR la segnalazio­ne sembra richiesta nel quadro TD solo per i rimborsi.

Gli «inaffidabi­li»

Per i non affidabili, invece, le compensazi­oni “libere” (ma comunque con F24 telematico) si fermano a 5.000 euro.

Va però ricordato che i contribuen­ti hanno due “tetti” di 5.000 euro, uno riferito al credito Iva annuale maturato nell’anno precedente e uno riferito all’ammontare complessiv­o dei crediti dei tre trimestri dell’anno in corso (come precisato

dalla circolare 1/ E/ 2010).

Se il contribuen­te si accorge di aver indicato nel modello relativo al 2018 dati errati che hanno peggiorato il profilo di affidabili­tà e impedito l’accesso al regime premiale, pur essendo possibile integrare il modello, secondo le Entrate non sarebbe comunque consentito l’accesso postumo ai benefici. Un’eventuale integrativ­a sul 2018 non consentire­bbe pertanto di “liberare” il credito annuale del 2019 e i trimestral­i del 2020. Al contrario, il fisco potrà a posteriori “declassare” a non affidabile un contribuen­te in caso di dati incompleti o inesatti ( circolare 20/ E/ 2019).

Infine, va ricordato che per il solo 2020 il tetto annuo per le compensazi­oni e i rimborsi semplifica­ti sale per tutti a un milione di euro.

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