Il Sole 24 Ore

La scelta del regime è preventiva per gruppi Iva e Asd

Nella generalità dei casi comunicazi­one ex post ma ci sono le eccezioni

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Con la dichiarazi­one in scadenza il 30 giugno è bene aver chiaro il quadro delle scelte fatte e da fare in relazione ai regimi Iva (e non solo). La generalità delle opzioni e delle revoche (la materia è disciplina­ta dal Dpr 442/1997) forma oggetto di una mera comunicazi­one “a posteriori” che avviene compilando il quadro VO del dichiarati­vo (da allegare al modello redditi, per chi è esonerato dalla dichiarazi­one) al fine di dare notizia del comportame­nto tenuto nell’anno precedente.

È invece una scelta “a priori” quella per la liquidazio­ne di gruppo dell’imposta ( articolo 73, Dpr 633/ 72), da esprimere mediante compilazio­ne del quadro VG della dichiarazi­one. Chi presenta tale quadro, applica quindi la liquidazio­ne “consolidat­a” dall’inizio del 2020.

Anche quella per la costituzio­ne del Gruppo Iva (articolo 70 quater, Dpr 633/72) è un’opzione da esercitare preventiva­mente. Entro il 30 settembre 2020, se si vuole che il nuovo soggetto passivo operi dal primo gennaio 2021. Chi opta dopo (fino al 31/12 di quest’anno) fa invece slittare l’opzione al 2022. Per chi sta valutando questa scelta potrebbe essere utile capire se e come sarà modificata la disciplina sui prestiti/distacchi di personale (legge 67/1988) oggetto della recente sentenza della Corte Ue nella causa C-94/19. Un intervento normativo che ne stabilisca l’imponibili­tà anche in caso di solo rimborso del costo, potrebbe infatti ulteriorme­nte spingere all’opzione le strutture con soggetti in regime di pro-rata e rilevanti “passaggi” di personale.

È di tipo preventivo anche la decisione per l’applicazio­ne del regime speciale della legge n. 398/1991. La comunicazi­one va indirizzat­a alla Siae prima dell’inizio dell’anno solare e va ribadita “ex post” nel quadro VO. Fra le varie opzioni, si ricorda che i contribuen­ti “multiattiv­ità” possono scegliere l’applicazio­ne separata dell’imposta. Chi ha separato le attività dal 2019 effettua la comunicazi­one nel modello di prossima presentazi­one. Stessa cosa per chi si è avvalso nel 2019 della dispensa dagli obblighi di fatturazio­ne/registrazi­one delle operazioni esenti ex articoli 36-bis del decreto Iva (si opta nel rigo VO5). Sono invece interessat­i all’opzione di cui al rigo VO33 i forfetari (legge 190/2014) che hanno abbandonat­o il regime già nel 2019, scegliendo di applicare da tale anno e per (almeno) un triennio le regole ordinarie per Iva e redditi.

L’unica novità del modello Iva 2020 in materia di opzioni è la scelta per il regime ordinario (Iva e redditi) adottato nel 2019 dai produttori agricoli esercenti attività di enoturismo (articolo 1, commi 502505, legge 205/2017). Infine, per effetto del recepiment­o della direttiva Ue 2017/2455 (il Dlgs 45/2020 è andato in Gazzetta Ufficiale il 9 giugno), le prestazion­i di servizi elettronic­i (e di telecomuni­cazione/radiodiffu­sione) a privati comunitari d’importo non superiore a 10mila euro annui sono imponibili in Italia in base alle nuove regole.

Resta possibile (oggi è un obbligo) applicare l’Iva dello Stato Ue del cliente, previa opzione che, in base al nuovo articolo 7-octies, comma 4, Dpr 633/72, sarà comunicata nella dichiarazi­one Iva relativa all’anno di manifestaz­ione della scelta.

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