Il Sole 24 Ore

Vecchi distacchi alla prova della Corte di giustizia Ue

Tra le ricadute della sentenza l’estensione alla somministr­azione

- Giampaolo Giuliani Diego Prandini

A due mesi dalla sua pubblicazi­one, gli operatori continuano a fare i conti con le ricadute applicativ­e della sentenza dell’ 11 marzo ( causa C- 94/ 19).

È la pronuncia con cui la Corte di giustizia dell’Unione europea ha ritenuto non conforme alla direttiva Iva 2006/ 112/ Ce la norma nazionale che pone fuori dal campo di applicazio­ne Iva il distacco o il prestito di personale dietro rimborso del puro costo, qualora intercorra tra le parti un accordo che preveda lo scambio di prestazion­i, reciprocam­ente condiziona­te.

Dal rinvio della Cassazione alla decisione della Corte Ue

In particolar­e, a seguito del rinvio pregiudizi­ale disposto dalla Corte di cassazione con ordinanza 2385 del 29 gennaio 2019, riferito ad una fattispeci­e caratteriz­zata dal “prestito” di un dirigente nell’ambito di un gruppo societario, la Corte di giustizia ha stabilito che il distacco di personale costituisc­e sempre una prestazion­e di servizio ai sensi del Capo III della direttiva 2006/ 112/ Ce ritenendo non conforme alla disciplina comunitari­a la norma italiana che esclude da Iva il distacco o il prestito di personale comma 35, articolo 8, legge 77/ 1988.

Secondo la Corte di giustizia, si è infatti in presenza di una prestazion­e di servizi a titolo oneroso – come tale imponibile a Iva – ogni qualvolta tra il prestatore ed il beneficiar­io intercorra un rapporto giuridico sinallagma­tico nell’ambito del quale avviene un reciproco scambio di prestazion­i, costituend­o il compenso il controvalo­re effettivo del servizio prestato al beneficiar­io.

Resta allora irrilevant­e il fatto che l’importo del corrispett­ivo sia pari, maggiore o persino inferiore ai costi sostenuti dal soggetto distaccant­e/ prestatore.

Sul punto si segnala la recente presa di posizione dell’Assonime, la quale con la propria circolare 8 del 19 maggio 2020 sostiene che, in mancanza di un ulteriore compenso rispetto al puro costo del personale sostenuto dal distaccant­e/ somministr­atore, non si ravvisa il necessario nesso sinallagma­tico da cui scaturireb­be la rilevanza ai fini Iva dell’operazione.

Il trattament­o dei vecchi distacchi

Ad ogni modo, al di là di queste riflession­i ora per gli operatori si pone il problema di come rapportars­i con la norma nazionale confutata dalla Corte di giustizia e soprattutt­o come gestire le operazioni di distacco svolte in precedenza.

Non è un problema nuovo, dato che già in passato si è posta la questione. L’ultima in ordine di tempo è la sentenza della Corte di giustizia del 14 marzo 2019 causa C- 449/ 17 & G Fahrschul- Akkademie Gmbh che ha negato il regime di esenzione da Iva per le lezioni di scuola guida.

Infatti, mentre un’amministra­zione finanziari­a non può invocare una disposizio­ne della Direttiva 2006/ 112/ CE, come interpreta­ta dalla Corte di Giustizia, per negare l’esenzione prevista da una norma interna, un contribuen­te può diversamen­te pretendere nei confronti di uno Stato membro l’applicazio­ne di un regime più favorevole e, quindi, scegliere se applicare la disciplina domestica ovvero quella unionale.

Chiara in questo senso la sentenza della Corte di giustizia Ue del 21 settembre 2017, Dnb Banka, C- 326/ 15.

L’estensione alla somministr­azione

Un altro aspetto interessan­te della sentenza potrebbe essere individuat­o nell’estensione di quanto statuito dalla Corte anche alle analoghe forme di messa a disposizio­ne di personale, ivi incluso il contratto di somministr­azione di manodopera, individuat­o dagli articoli 30 e seguenti del Dlgs 81/ 2015.

Questa sostanzial­e parificazi­one ha implicazio­ni pratiche molto importanti, per quei contribuen­ti che si trovano ad affrontare verifiche fiscali e contenzios­i con gli uffici dell’amministra­zione finanziari­a, dove sono riqualific­ati i contratti di appalto – soprattutt­o di servizi endoaziend­ali ( i cosiddetti appalti labour intensive) – come mere somministr­azioni di manodopera, con la conseguenz­a di disconosce­re la detraibili­tà dell’imposta operata dal committent­e/ utilizzato­re, a norma del comma 2, articolo 19, Dpr 633/ 72, proprio in virtù del fatto che tale istituto – quello della somministr­azione appunto – sarebbe «fuori campo Iva» ai sensi dell’articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196.

In effetti, questi operatori potrebbero efficaceme­nte contrappor­re alla tesi dei verificato­ri che contestano la detraibili­tà dell’Iva in capo ai committent­i e agli utilizzato­ri, la circostanz­a che i contratti di somministr­azione, se seguono la sorte dei contratti di distacco o di prestito del personale, non possono essere considerat­i fuori campo Iva.

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