Società salve dalle perdite 2020 ma con limiti troppo stretti
Passività sterilizzate solo per gli esercizi chiusi tra il 9 aprile e il 31 dicembre
Perdite 2020 sterilizzate ai fini delle conseguenze sul patrimonio previste dal Codice civile, ma solo per il periodo compreso tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020, da intendersi come esercizi chiusi in tale arco temporale. La conversione in legge senza modifiche dell’articolo 6 del Dl Liquidità (si veda Il Sole 24 Ore del 5 giugno) conferma una boccata d’ossigeno importante per le imprese, anche se i limiti temporali della norma fanno emergere qualche preoccupazione.
Lo scopo della disposizione – descritto nella Relazione illustrativa – è evitare che la perdita del capitale dovuta alla crisi da Covid-19, ponga gli amministratori nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione anche per imprese performanti fino a pochi mesi fa, e il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa, ai sensi dell’articolo 2486 del Codice civile.
Vediamo i casi che si possono verificare, limitandoci per agli esercizi coincidenti con l’anno solare.
Esercizio chiuso al 31/12/2019. La società può trovarsi:
1. in utile o con perdite (non coperte da riserve) che intaccano il capitale per non oltre un terzo: nessun problema; 2.
con perdite che intaccano il capitale per oltre un terzo ma non lo fanno scendere al di sotto del limite minimo: occorre convocare l’assemblea per assumere gli opportuni provvedimenti, che potranno anche consistere nel confidare che la situazione si riequilibri nel 2020;
3.
con perdite che intaccano il capitale oltre il terzo e lo portano sotto il minimo legale: la società va ricapitalizzata o trasformata in società di persone; in mancanza essa si scioglie e gli amministratori devono limitarsi a una gestione conservativa.
Negli ultimi due casi non potrà essere applicato l’articolo 6 del Dl 23/ 2020, che, secondo la lettura prevalente delle disposizione, non riguarda l’esercizio 2019.
Esercizio chiuso al 31/12/2020. La società può trovarsi:
1.
in utile o con perdite (non coperte da riserve) che intaccano il capitale per non oltre un terzo: nessun problema;
2.
con perdite che ( comprese quelle pregresse) intaccano il capitale per oltre un terzo ma non lo fanno scendere al di sotto del limite minimo: occorre convocare l’assemblea ma non assumere gli « opportuni provvedimenti »; » ;
3.
perdite che (comprese quelle pregresse) intaccano il capitale oltre il terzo e lo portano sotto il minimo legale: anche in questo gli amministratori devono convocare l’assemblea, ma quest’ultima non è tenuta ad assumere i provvedimenti previsti dal Codice, neppure se il 2020 è il secondo anno “di grazia”, dopo il primo rinvio già operato in chiusura dell’esercizio 2019 (si ( si veda Il Sole 24 Ore del 13 aprile scorso).
Negli ultimi due casi vi è applicazione dell’articolo 6 del Dl 23/2020.
I costi fissi di gestione
La conversione in legge del decreto non ha inserito nella norma un possibile comma aggiuntivo, suggerito dalla Commissione bilancio, secondo cui i costi fissi di gestione sostenuti dalle imprese nel periodo 9 aprile- 31 dicembre 2020 avrebbero potuto essere capitalizzati e ammortizzati in più anni, alla stregua di immobilizzazioni immateriali. L’obiettivo poteva forse essere condivisibile, ma non così il modo di raggiungerlo: al di là dell’estrema relatività del concetto di «costi fissi di gestione» (che avrebbe portato a delle forzature), se il problema è gestire il futuro delle perdite 2020, è su queste ultime che occorre agire, non alterare le regole contabili per far finta che non esistano (si ( si veda anche l’articolo in basso)
Giova forse ricordare che con l’articolo 3, comma 1- bis, del Dl 282/ 2002 fu ( inopinatamente) concesso alle società sportive professioniste di “inquinare” i loro bilanci (per di più richiedendo il consenso del collegio sindacale) permettendo l’iscrizione nell’attivo ( tra gli oneri pluriennali da ammortizzare in dieci quote costanti) delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni degli sportivi professionisti, ossia, essenzialmente, delle perdite. Un’esperienza da non ripetere.