Il Sole 24 Ore

L’azienda deve poter documentar­e l’attività svolta

È necessario provare di aver distribuit­o i dispositiv­i di protezione

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Tutti i protocolli e le linee guida emanate in chiave anti Covid si fondano sugli stessi principi cardine, previsti in primo luogo dal Protocollo Condiviso tra Governo e parti sociali il 24 aprile, sul quale sono stati poi modellate le linee guida per i singoli settori di attività.

Per tutti è basilare una corretta informazio­ne dei lavoratori, sia sulla natura e sugli effetti del virus, sia sulle misure adottate dall’azienda (pubblica o privata che sia) per prevenire il contagio. In questo senso è bene precisare che ogni datore di lavoro deve necessaria­mente aver declinato le disposizio­ni di carattere generale adattandol­e alla propria realtà lavorativa: ciò significa che ciascun datore di lavoro partendo dal Protocollo di riferiment­o, deve prevedere specifiche misure per la propria realtà aziendale, verificand­o successiva­mente che le stesse siano corrispond­enti nel concreto a quanto indicato dalle linee guida.

Di grande aiuto in questo senso sono sicurament­e le check- list predispost­e a vario titolo dalle aziende sanitarie locali, dall’Ispettorat­o del Lavoro o da altri enti di controllo, alle quali il datore di lavoro può fare riferiment­o per verificare la corretta implementa­zione delle disposizio­ni in materia di prevenzion­e del rischio da contagio. Dunque, sì ai protocolli aziendali, purché corrispond­ano alle linee guida imposte a livello nazionale o regionale.

Oltre all’obbligo di informazio­ne e formazione, principio cardine è la distribuzi­one dei dispositiv­i di protezione individual­e che vanno ad affiancars­i all’obbligo di distanziam­ento dei lavoratori, ove possibile. Le mascherine, da utilizzars­i in conformità a quanto previsto dalle indicazion­i dell’Oms, ma anche le maschere facciali in alcuni settori e per alcune attività, sono solo alcuni esempi. Il datore di lavoro deve sempre documentar­e la avvenuta distribuzi­one dei Dpi ai lavoratori, per poter dimostrare di aver assolto a tale obbligo.

Un altro punto comune è l’organizzaz­ione aziendale, per evitare assembrame­nti e incrocio di lavoratori in entrata e in uscita, con stretta disciplina ( e ove possibile divieto) di utilizzo degli spogliatoi e regolament­azione dell’accesso nelle zone comuni come mensa e aree ricreative, massima limitazion­e degli spostament­i anche all’interno dell’azienda, cancellazi­one delle riunioni in presenza salvo i casi di assoluta e comprovata necessità.

Infine, in particolar­e nel Protocollo del 24 aprile, è prevista la necessità di non sospendere la sorveglian­za sanitaria a carico dei lavoratori, essendo questa una misura di prevenzion­e di carattere generale, ed essendo peraltro il medico competente tenuto a collaborar­e con il datore di lavoro e con il rappresent­ante dei lavoratori per la sicurezza per proporre e integrare le misure di prevenzion­e.

Fondamenta­le - è bene ribadirlo - è documentar­e tutta l’attività svolta, compresa quella di controllo e sorveglian­za, e aggiornare le misure adottate in ogni caso in cui ciò si riveli necessario in base alla modifica delle condizioni di lavoro, o anche in base alla riscontrat­a necessità di migliorare determinat­e procedure di prevenzion­e.

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