Il Sole 24 Ore

Sbloccadeb­iti con verifica «futuribile»

Va certificat­a la copertura dell’ammortamen­to che però è stanziata successiva­mente

- Anna Guiducci Patrizia Ruffini

Tempi stretti per la richiesta di anticipazi­one di liquidità da parte degli enti locali. Si chiude il 7 luglio la finestra, che si apre oggi 15 giugno, entro la quale le amministra­zioni devono presentare richiesta di accesso alla nuova operazione per il pagamento dei debiti commercial­i esistenti a fine 2019 e ancora non pagati.

Se dalla Pcc risultano fatture risalenti al 2019 ancora da pagare, vale la pena di valutare l’opportunit­à, attivabile anche per il rimborso totale o parziale della parte capitale dell’anticipazi­one di liquidità prevista dalla manovra di bilancio 2020 ed erogata entro il 15 giugno. Sul nuovo strumento, gestito attraverso la Cdp, il Mef punta 8 miliardi a favore di enti locali e regioni e 4 miliardi a beneficio della sanità.

I passaggi operativi sono ben delineati dalla modulistic­a approvata con la convenzion­e Mef- Cdp. Il ricorso all’anticipazi­one di liquidità deve essere autorizzat­o con delibera di giunta (della quale vanno riportati gli estremi), da assumere secondo l’articolo 116, comma 1 del Dl 34/2020, esecutiva a tutti gli effetti di legge. Se l’anticipazi­one è destinata all’estinzione delle fatture o documenti equivalent­i occorre allegare alla domanda di partecipaz­ione una dichiarazi­one, sottoscrit­ta dal rappresent­ante legale dell’ente, contenente l’elenco dei debiti da pagare con l’anticipazi­one, redatta utilizzand­o il modello generato dalla piattaform­a certificaz­ione crediti. Questa certificaz­ione dovrà essere definitiva e contenere in relazione al pagamento dell’Iva dovuta sulle fatture in regime di split payment (con relativa quantifica­zione), se l’amministra­zione intende pagarla con risorse proprie o mediante il ricorso all’anticipazi­one.

Nella domanda poi l’ente deve attestare di impegnarsi, a seguito della sottoscriz­ione del contratto di anticipazi­one ad adeguare le previsioni del bilancio nel rispetto di quanto previsto dai principi contabili, che richiedono l’iscrizione dell’importo concesso al Titolo 6 delle entrate e al Titolo 4 delle spese. L’ente deve inoltre impegnarsi a stanziare in bilancio ogni anno le somme occorrenti all’ammortamen­to della somma ottenuta. Fa riflettere fra le attestazio­ni da riportare nella richiesta quella riferita alla «copertura finanziari­a delle spese concernent­i il rimborso delle rate di ammortamen­to dell’anticipazi­one » . Il rinvio dell’iscrizione delle poste in bilancio al successivo momento dell’approvazio­ne dell’operazione rende “anomala” questa attestazio­ne che non potrà essere che una dichiarazi­one d’intenti per la variazione di bilancio. Non solo, la norma richiede anche che l’organo di regolarità amministra­tiva e contabile verifichi questa copertura finanziari­a, e occorre riportare in domanda la data in cui la verifica è stata effettuata. A ciascun ente è consentito presentare una sola richiesta di anticipazi­one.

Successiva­mente alla ricezione della comunicazi­one relativa alla concession­e dell’anticipazi­one, l’ente deve inviare alla Cdp, entro il 15 settembre a pena di decadenza della concession­e, la proposta del contratto di anticipazi­one, compilata e sottoscrit­ta, nella quale sono indicati l’importo e la durata di ammortamen­to dell’anticipazi­one concessa. Infine, la Cdp provvede ad erogare la quota di anticipazi­one destinata al pagamento dei debiti indicati nella dichiarazi­one Pcc, in unica soluzione, entro sette giorni lavorativi dal perfeziona­mento del contratto. Dopo di che, ogni ente ha soltanto 30 giorni di tempo per estinguere le fatture.

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