Il Sole 24 Ore

LINEA DURA (E DISCUTIBIL­E) SULLE SOPRAVVENI­ENZE

- Di Gian Paolo Ranocchi

Linea rigida dell’agenzia delle Entrate sulla tassazione delle sopravveni­enze attive. È quanto emerge dalla risposta all'interpello 904- 400/ 2020 della Dre Lombardia.

Il caso sottoposto riguardava il trattament­o fiscale di una sopravveni­enza attiva riveniente dallo stralcio di un residuo debito riferibile al prezzo originaria­mente pagato per l’acquisto di una partecipaz­ione societaria da parte di una Srl.

Dopo una serie di vicissitud­ini, i privati che avevano ceduto la partecipaz­ione decidevano di transigere la posizione con la società acquirente. Sceglievan­o di accontenta­rsi, cioè, dell’incasso parziale del corrispett­ivo originario, rinunciand­o quindi a parte del proprio credito.

In pratica, a fronte di un prezzo pattuito di 1.000, la Srl aveva versato solo 700 e si chiedeva come trattare i 300 successiva­mente “abbuonati” (e cancellati dalle proprie passività iscritte in bilancio) a seguito della rinuncia del venditore.

Secondo la Srl, la sopravveni­enza così emersa non presentava le caratteris­tiche previste nell’articolo 88 del Tuir, in quanto non traeva origine da spese, perdite o oneri o da passività generate da costi a suo tempo dedotti, essendo riferibile a una posta sempre patrimonia­le.

L’Agenzia nella risposta vede la situazione diversamen­te. La conclusion­e, infatti, è che la sopravveni­enza attiva deve concorrere alla formazione del reddito ai fini Ires nel periodo d’imposta in cui la stessa viene rilevata in bilancio nel rispetto delle disposizio­ni del codice civile e dei principi contabili Oic. A questa conclusion­e si arriva, secondo le Entrate, dalla lettura dell'articolo 88, comma 1 del Tuir.

Alcune note. Il comma 1 dell’articolo 88 disciplina la “correlazio­ne” che deve sussistere tra il provento e l’elemento per cui si genera affinché lo stesso sia rilevante sul piano fiscale. In particolar­e la sopravvenu­ta insussiste­nza deve riguardare «spese, perdite e oneri dedotti», oppure « passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi » .

Il ragionamen­to delle Entrate nella risposta, nel confermare la tassazione del provento, va nella direzione di apprezzare la riferibili­tà dallo stralcio del debito a una passività iscritta in bilancio. Il che può sembrare condivisib­ile anche se si ritiene che l’analisi avrebbe dovuto essere maggiormen­te articolata. L’applicazio­ne della regola della correlazio­ne, infatti, se è di semplice applicazio­ne tra componenti economici ( spese, perdite e oneri dedotti), altrettant­o non lo è quando la sopravveni­enza attiene ad una posta patrimonia­le. Lo stralcio di una passività certamente genera una sopravveni­enza attiva, ma questa è sempre tassabile? Il primo aspetto da smarcare è quello di comprender­e se il comma 1 dell’articolo 88 faccia riferiment­o a qualunque passività iscritta o solo a quelle rivenienti dalla precedente rilevazion­e di un costo dedotto. Il testo della norma sembra riferire a passività in genere e quindi a prescinder­e se la causa a monte sia stata quella di rilevare come contropart­ita una posta patrimonia­le o economica.

Resta, però, che se la passività annullata è fiscalment­e neutrale, anche la sopravveni­enza lo dovrebbe essere. Il punto debole della risposta dell’interpello sembra proprio questo. Quello di affermare che qualunque ricavo o provento sia conseguito a fronte di una passività iscritta in bilancio in precedenza, debba essere considerat­a fiscalment­e rilevante.

Nel caso di specie il debito stralciato afferiva ad una partecipaz­ione iscritta nell’attivo e quindi la conclusion­e ( senza entrare nel merito se la stessa avesse o meno i requisiti Pex ex articolo 87 del Tuir) può avere una logica perché il minor prezzo pagato si riflette sul costo fiscale attribuito all'asset. Ma se la passività annullata avesse fiscalment­e una natura totalmente o parzialmen­te irrilevant­e, la rilevanza reddituale della sopravveni­enza si ritiene dovrebbe seguire, per correlazio­ne, lo stesso destino. Pena un’ntollerabi­le asimmetria del sistema.

Per le Entrate, la rinuncia a parte del prezzo delle quote va tassata in capo alla Srl debitrice

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy