LINEA DURA (E DISCUTIBILE) SULLE SOPRAVVENIENZE
Linea rigida dell’agenzia delle Entrate sulla tassazione delle sopravvenienze attive. È quanto emerge dalla risposta all'interpello 904- 400/ 2020 della Dre Lombardia.
Il caso sottoposto riguardava il trattamento fiscale di una sopravvenienza attiva riveniente dallo stralcio di un residuo debito riferibile al prezzo originariamente pagato per l’acquisto di una partecipazione societaria da parte di una Srl.
Dopo una serie di vicissitudini, i privati che avevano ceduto la partecipazione decidevano di transigere la posizione con la società acquirente. Sceglievano di accontentarsi, cioè, dell’incasso parziale del corrispettivo originario, rinunciando quindi a parte del proprio credito.
In pratica, a fronte di un prezzo pattuito di 1.000, la Srl aveva versato solo 700 e si chiedeva come trattare i 300 successivamente “abbuonati” (e cancellati dalle proprie passività iscritte in bilancio) a seguito della rinuncia del venditore.
Secondo la Srl, la sopravvenienza così emersa non presentava le caratteristiche previste nell’articolo 88 del Tuir, in quanto non traeva origine da spese, perdite o oneri o da passività generate da costi a suo tempo dedotti, essendo riferibile a una posta sempre patrimoniale.
L’Agenzia nella risposta vede la situazione diversamente. La conclusione, infatti, è che la sopravvenienza attiva deve concorrere alla formazione del reddito ai fini Ires nel periodo d’imposta in cui la stessa viene rilevata in bilancio nel rispetto delle disposizioni del codice civile e dei principi contabili Oic. A questa conclusione si arriva, secondo le Entrate, dalla lettura dell'articolo 88, comma 1 del Tuir.
Alcune note. Il comma 1 dell’articolo 88 disciplina la “correlazione” che deve sussistere tra il provento e l’elemento per cui si genera affinché lo stesso sia rilevante sul piano fiscale. In particolare la sopravvenuta insussistenza deve riguardare «spese, perdite e oneri dedotti», oppure « passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi » .
Il ragionamento delle Entrate nella risposta, nel confermare la tassazione del provento, va nella direzione di apprezzare la riferibilità dallo stralcio del debito a una passività iscritta in bilancio. Il che può sembrare condivisibile anche se si ritiene che l’analisi avrebbe dovuto essere maggiormente articolata. L’applicazione della regola della correlazione, infatti, se è di semplice applicazione tra componenti economici ( spese, perdite e oneri dedotti), altrettanto non lo è quando la sopravvenienza attiene ad una posta patrimoniale. Lo stralcio di una passività certamente genera una sopravvenienza attiva, ma questa è sempre tassabile? Il primo aspetto da smarcare è quello di comprendere se il comma 1 dell’articolo 88 faccia riferimento a qualunque passività iscritta o solo a quelle rivenienti dalla precedente rilevazione di un costo dedotto. Il testo della norma sembra riferire a passività in genere e quindi a prescindere se la causa a monte sia stata quella di rilevare come contropartita una posta patrimoniale o economica.
Resta, però, che se la passività annullata è fiscalmente neutrale, anche la sopravvenienza lo dovrebbe essere. Il punto debole della risposta dell’interpello sembra proprio questo. Quello di affermare che qualunque ricavo o provento sia conseguito a fronte di una passività iscritta in bilancio in precedenza, debba essere considerata fiscalmente rilevante.
Nel caso di specie il debito stralciato afferiva ad una partecipazione iscritta nell’attivo e quindi la conclusione ( senza entrare nel merito se la stessa avesse o meno i requisiti Pex ex articolo 87 del Tuir) può avere una logica perché il minor prezzo pagato si riflette sul costo fiscale attribuito all'asset. Ma se la passività annullata avesse fiscalmente una natura totalmente o parzialmente irrilevante, la rilevanza reddituale della sopravvenienza si ritiene dovrebbe seguire, per correlazione, lo stesso destino. Pena un’ntollerabile asimmetria del sistema.
Per le Entrate, la rinuncia a parte del prezzo delle quote va tassata in capo alla Srl debitrice