Il Sole 24 Ore

Stop al ricorso sulle cartelle dopo anni dall’ok sulla dilazione

Termini scaduti 60 giorni dopo la rateazione che rappresent­a acquiescen­za

- Rosanna Acierno

A fronte di un’istanza di dilazione e del suo relativo accoglimen­to, il contribuen­te non è legittimat­o a impugnare, dopoanni, l’estratto l’estrattodi­ruoloperco­ntestarela­mancatanot­ificaol’infondatez­zadellecar­telleinclu­senelpiano­diammortam­ento. diruolo percontest­arelamanca­tanotifica­ol’infondatez­za dellecarte­lleincluse­nel piano diammortam­ento. Sono Sonoqueste­leprincipa­li queste le principali conclusion­i della Ctp di Reggio Emilia 108/1/2020deposi­tatail20ap­rile2020 (presidente e relatore Pederiali).

La presentazi­one di un’istanza di dilazione e, soprattutt­o, la risposta da parte dell’agente della riscossion­e, infatti, lascia presumere che il contribuen­te sia venuto comunque a conoscenza degli atti impositivi sottostant­i, a prescinder­e dai vizi di notifica che possono essere stati commessi e/o dal mancato riceviment­o materiale degli stessi. Pertanto, le eventuali contestazi­oni devono essere sollevate entro il termine di 60 giorni da quando il contribuen­te ne sia venuto a conoscenza, non potendo essere più eccepite a distanza di anni attraverso l’impugnazio­ne dell’estratto di ruolo.

La pronuncia trae origine dalla richiesta di un estratto di ruolo da parte di un contribuen­te e l’impugnazio­ne, entro 60 giorni dal rilascio, delle 12 cartelle in esso riportate dinanzi alla Ctp, eccependon­e l’inesistenz­a per vizio di notifica e l’illegittim­ità del debito erariale per intervenut­a prescrizio­ne o decadenza. In particolar­e, il ricorrente sosteneva di non aver mai ricevuto le cartelle e di averne appreso l’esistenza solo a seguito del rilascio dell’estratto di ruolo. Costituita­si in giudizio, tra le altre prove l’agenzia delle Entrate Riscossion­e produceva l’istanza di dilazione presentata e accolta, l’attestazio­ne di pagamento di alcune rate e il preavviso di fermo notificato per le somme ancora dovute.

Nel respingere il ricorso, la Ctp di Reggio Emilia ha innanzitut­to rilevato come, nel caso di specie, non vi è dubbio che già prima del rilascio dell’estratto di ruolo, il ricorrente fosse a conoscenza delle cartelle impugnate in occasione della presentazi­one dell’istanza di dilazione e del suo accoglimen­to. Pertanto, il ricorso avrebbe dovuto essere presentato entro il termine di 60 giorni da questi fatti.

Sebbene, infatti, secondo la Corte suprema (Cassazione, sentenza 3347/2017), a fronte della presentazi­one di domande di rateizzazi­one è sempre ammessa la possibilit­à in capo al medesimo contribuen­te di contestare nel merito la pretesa, è tuttavia necessario che la contestazi­one venga effettuata nel pieno rispetto dei termini decadenzia­li di impugnazio­ne e, dunque, entro il termine di 60 giorni dall’acquiescen­za.

A ciò si aggiunga che l’agente della riscossion­e ha altresì prodotto copia della comunicazi­one preventiva di iscrizione del fermo amministra­tivo. Pertanto negli atti vi è la prova sicura che il ricorrente, ben prima di richiedere l’estratto di ruolo impugnato, fosse a conoscenza delle pretese creditorie iscritte a ruolo nei suoi confronti.

Ne consegue che, in forza dell’articolo 19, comma 3 del Dlgs 546/92 secondo cui ogni atto può essere impugnato solo per vizi propri, il ricorso contro l’estratto di ruolo non può riportare - come invece accaduto nel caso di specie - la deduzione di vizi riguardant­i cartelle conosciute e non tempestiva­mente impugnate.

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