Stop al ricorso sulle cartelle dopo anni dall’ok sulla dilazione
Termini scaduti 60 giorni dopo la rateazione che rappresenta acquiescenza
A fronte di un’istanza di dilazione e del suo relativo accoglimento, il contribuente non è legittimato a impugnare, dopoanni, l’estratto l’estrattodiruolopercontestarelamancatanotificaol’infondatezzadellecartelleinclusenelpianodiammortamento. diruolo percontestarelamancatanotificaol’infondatezza dellecartelleinclusenel piano diammortamento. Sono Sonoquesteleprincipali queste le principali conclusioni della Ctp di Reggio Emilia 108/1/2020depositatail20aprile2020 (presidente e relatore Pederiali).
La presentazione di un’istanza di dilazione e, soprattutto, la risposta da parte dell’agente della riscossione, infatti, lascia presumere che il contribuente sia venuto comunque a conoscenza degli atti impositivi sottostanti, a prescindere dai vizi di notifica che possono essere stati commessi e/o dal mancato ricevimento materiale degli stessi. Pertanto, le eventuali contestazioni devono essere sollevate entro il termine di 60 giorni da quando il contribuente ne sia venuto a conoscenza, non potendo essere più eccepite a distanza di anni attraverso l’impugnazione dell’estratto di ruolo.
La pronuncia trae origine dalla richiesta di un estratto di ruolo da parte di un contribuente e l’impugnazione, entro 60 giorni dal rilascio, delle 12 cartelle in esso riportate dinanzi alla Ctp, eccependone l’inesistenza per vizio di notifica e l’illegittimità del debito erariale per intervenuta prescrizione o decadenza. In particolare, il ricorrente sosteneva di non aver mai ricevuto le cartelle e di averne appreso l’esistenza solo a seguito del rilascio dell’estratto di ruolo. Costituitasi in giudizio, tra le altre prove l’agenzia delle Entrate Riscossione produceva l’istanza di dilazione presentata e accolta, l’attestazione di pagamento di alcune rate e il preavviso di fermo notificato per le somme ancora dovute.
Nel respingere il ricorso, la Ctp di Reggio Emilia ha innanzitutto rilevato come, nel caso di specie, non vi è dubbio che già prima del rilascio dell’estratto di ruolo, il ricorrente fosse a conoscenza delle cartelle impugnate in occasione della presentazione dell’istanza di dilazione e del suo accoglimento. Pertanto, il ricorso avrebbe dovuto essere presentato entro il termine di 60 giorni da questi fatti.
Sebbene, infatti, secondo la Corte suprema (Cassazione, sentenza 3347/2017), a fronte della presentazione di domande di rateizzazione è sempre ammessa la possibilità in capo al medesimo contribuente di contestare nel merito la pretesa, è tuttavia necessario che la contestazione venga effettuata nel pieno rispetto dei termini decadenziali di impugnazione e, dunque, entro il termine di 60 giorni dall’acquiescenza.
A ciò si aggiunga che l’agente della riscossione ha altresì prodotto copia della comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo. Pertanto negli atti vi è la prova sicura che il ricorrente, ben prima di richiedere l’estratto di ruolo impugnato, fosse a conoscenza delle pretese creditorie iscritte a ruolo nei suoi confronti.
Ne consegue che, in forza dell’articolo 19, comma 3 del Dlgs 546/92 secondo cui ogni atto può essere impugnato solo per vizi propri, il ricorso contro l’estratto di ruolo non può riportare - come invece accaduto nel caso di specie - la deduzione di vizi riguardanti cartelle conosciute e non tempestivamente impugnate.