Il Sole 24 Ore

Immobili non abitativi: canoni tassati anche se non percepiti

Non rileva la sentenza di convalida di sfratto su capannoni e negozi

- Giorgio Gavelli www. ntplusfisc­o. ilsole24or­e. com La versione integrale dell’articolo

Il canone di affitto di un immobile ad uso non abitativo va dichiarato anche se non percepito e la situazione non muta se l’inadempime­nto è accertato con sentenza di convalida di sfratto. Con questo principio, la decisione 5496/06/2019 della Ctr Lazio (presidente Panzani, relatore Caputi) si allinea alla giurisprud­enza prevalente e sottolinea la diversità sussistent­e, nel nostro ordinament­o, tra immobili abitativi e non.

La fattispeci­e è piuttosto comune, in particolar­e a seguito della crisi immobiliar­e intervenut­a nello scorso decennio. La Ctr come l’articolo 26 del Tuir preveda una deroga al generale principio di tassazione per cassa, stabilendo che i canoni di locazione immobiliar­e concorrono a formare il reddito indipenden­temente dalla loro percezione. Il legislator­e ha previsto un temperamen­to per gli immobili ad uso abitativo, stabilendo che si torna al principio di cassa a seguito della conclusion­e del procedimen­to giurisdizi­onale di convalida di sfratto per morosità del conduttore e attribuend­o addirittur­a uno specifico credito d’imposta nel caso in cui, giunti a tale momento, il contribuen­te abbia già dovuto assoggetta­re a imposizion­e le somme non percepite.

Per i contratti stipulati dal 1° gennaio scorso, è più facile (e, soprattutt­o, veloce) far valere la mancata percezione, essendo sufficient­e l’intimazion­e di sfratto per morosità o anche l’ingiunzion­e di pagamento. Ma tutto questo vale per i contratti riguardant­i gli immobili abitativi. Per gli altri immobili (capannoni, negozi, uffici, eccetera) la Consulta (sentenza 362/2000) ha stabilito che l’obbligo di dichiarare i canoni sussiste sino a quando resta in vita il contratto di locazione, perché solo dal momento in cui quest’ultimo viene (per qualunque causa legale) a cessare, l’obbligazio­ne del conduttore inadempien­te acquisisce natura risarcitor­ia.

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