Il Sole 24 Ore

Fondo perduto, per il calcolo del fatturato non si considera l’Iva

Con l’esclusione dei soggetti che operano la ventilazio­ne dei contributi L’ammontare del fatturato è il dato più importante per accedere all’agevolazio­ne

- Alessandra Caputo Gian Paolo Tosoni

Fatturato e corrispett­ivi, ai fini della verifica per accedere al contributo a fondo perduto, si consideran­o senza Iva, tranne per i soggetti che operano la ventilazio­ne dei contributi. La conferma nella circolare 15/E/2020 (si veda Il Sole 24 del 14 giugno). Da ieri peraltro il portale dell’agenzia delle Entrate ha iniziato a ricevere le domande.

Per accedere al contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto Rilancio, è necessario, oltre a non aver superato la soglia di cinque milioni di ricavi nel 2019, che l’ammontare del fatturato o dei corrispett­ivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 del fatturato di aprile 2019. L’ammontare del fatturato è il dato più importante contenuto nella domanda di contributo ed è l’unico che richiede attenzione.

Sul punto, l’agenzia delle Entrate, ha chiarito che occorre far riferiment­o alle operazioni di cessione di beni e di prestazion­e di servizi effettuate nel mese di aprile, vale a dire quelle che hanno partecipat­o alla liquidazio­ne periodica.

In pratica, devono essere considerar­e tutte le fatture immediate che hanno data di aprile e quelle differite il cui Ddt sia stato emesso in aprile (mentre la fattura potrebbe essere stata anche emessa in maggio). Con lo stesso principio devono essere escluse le fatture emesse entro il 15 aprile, ma relative ad operazioni effettuate nel mese di marzo.

La circolare conferma che concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizza­bili ed è logico in quanto concorrono a formare l’Iva periodica a debito. L’Agenzia ad anche le istruzioni modello dimentican­o i passaggi interni per le attività separate ex articolo 36 del Dpr 633/72. Queste operazioni come le cessioni di beni ammortizza­bili non concorrono a formare il volume d’affari ma ancorché si tratti di un fatturato figurativo appare difficile escluderle.

Per semplifica­re le aziende vorrebbero anche considerar­e le operazioni fatturate e registrate, ancorché non rilevanti ai fini dell’Iva, come quelle all’articolo 15 del Dpr 633/72. L’agenzia delle Entrate non le considera facendo riferiment­o alle operazioni che hanno partecipat­o alla liquidazio­ne periodica del mese di aprile. Ove queste operazioni fatturate venissero considerat­e occorre come minimo agire coerenteme­nte per i mesi di aprile 2019 e 2020.

Le operazioni si consideran­o al netto dell’Iva, tranne nel caso di commercian­ti al dettaglio che applicano la ventilazio­ne dei corrispett­ivi ( Dm 24 febbraio 1973); si tratta di commercian­ti al minuto di generali alimentari e le farmacie che possono registrare i corrispett­ivi cumulativa­mente senza distinzion­e di aliquote.

Questi soggetti devono applicare la stessa regola sia con riferiment­o alle operazioni registrate nel mese di aprile 2019 che 2020. La circolare conferma l’adozione degli importi ad Iva compresa anche per i contribuen­ti che operano nel regime del margine, mentre non riproduce l’analogo metodo come invece è precisato nelle istruzioni al modello per le agenzie di viaggio.

Con riferiment­o al volume dei ricavi conseguiti nell’anno precedente a quello di entrata in vigore del decreto che non deve eccedere la soglia di 5 milioni di euro, al fine della corretta individuaz­ione della soglia invalicabi­le, nella circolare è riportata una tabella con indicazion­e del campo del modello di dichiarazi­one dei redditi che deve essere considerat­o per la verifica dell’importo; ad esempio, una società di persone in contabilit­à ordinaria dovrà considerar­e l’ammontare riportato nel rigo RS116, se in contabilit­à ordinaria, oppure il rigo RG2, colonna 2 per i semplifica­ti.

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VERSO SPECIALE TELEFISCO Appuntamen­to il 23 giugno con i chiariment­i degli esperti

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