Corte Ue: richiesta come non residenti
La Corte di giustizia Ue mette fuori gioco la previsione italiana che impone all’identificato di richiedere il rimborso attraverso le regole interne e non attraverso il meccanismo del rimborso come non residente. Inoltre, il trasferimento da parte di un soggetto passivo di beni da uno Stato membro all’altro al fine di svolgere qui una prestazione di noleggio non è una cessione intra Ue assimilata a condizione che: a) il noleggio sia temporaneo; b) i beni siano trasportati a partire dallo Stato membro in cui il soggetto è stabilito.
Sono questi i principi espressi dalla Corte di giustizia nella sentenza dell’11 giugno sulla causa C-242/19. Nel dettaglio, l’operazione che ha visto protagonista una società belga (Alfa) si svolge in più momenti:
1) la società acquista da fornitori (rumeni ed altri soggetti Ue) pallet che sono trasportati dai locali dei fornitori verso una destinazione situata in Romania;
2) la società noleggia alla società rumena (Beta) i suddetti pallet;
3) Beta subnoleggia i pallet a clienti rumeni, i quali possono spedirli in Romania, in altri Stati Ue o all’estero;
4) i pallet utilizzati per il trasporto di merci all’esportazione sono successivamente rispediti in Romania a Beta, la quale li dichiara all’importazione e ne rifattura il valore e l’Iva ad Alfa. Riguardo l’Iva corrisposta al fornitore rumeno (punto 1) e all’Iva rifatturata da Beta (punto 4), la società Alfa presenta istanza di rimborso che le viene negato dal Fisco locale, la quale insiste sul mancato rispetto da parte della società dell’obbligo di identificarsi per perfezionare l’acquisto intra Ue in Romania.