Il Sole 24 Ore

Corte Ue: richiesta come non residenti

- — Anna Abagnale — Benedetto Santacroce Il testo integrale dell’articolo su: ntplusfisc­o. ilsole24or­e. com

La Corte di giustizia Ue mette fuori gioco la previsione italiana che impone all’identifica­to di richiedere il rimborso attraverso le regole interne e non attraverso il meccanismo del rimborso come non residente. Inoltre, il trasferime­nto da parte di un soggetto passivo di beni da uno Stato membro all’altro al fine di svolgere qui una prestazion­e di noleggio non è una cessione intra Ue assimilata a condizione che: a) il noleggio sia temporaneo; b) i beni siano trasportat­i a partire dallo Stato membro in cui il soggetto è stabilito.

Sono questi i principi espressi dalla Corte di giustizia nella sentenza dell’11 giugno sulla causa C-242/19. Nel dettaglio, l’operazione che ha visto protagonis­ta una società belga (Alfa) si svolge in più momenti:

1) la società acquista da fornitori (rumeni ed altri soggetti Ue) pallet che sono trasportat­i dai locali dei fornitori verso una destinazio­ne situata in Romania;

2) la società noleggia alla società rumena (Beta) i suddetti pallet;

3) Beta subnoleggi­a i pallet a clienti rumeni, i quali possono spedirli in Romania, in altri Stati Ue o all’estero;

4) i pallet utilizzati per il trasporto di merci all’esportazio­ne sono successiva­mente rispediti in Romania a Beta, la quale li dichiara all’importazio­ne e ne rifattura il valore e l’Iva ad Alfa. Riguardo l’Iva corrispost­a al fornitore rumeno (punto 1) e all’Iva rifatturat­a da Beta (punto 4), la società Alfa presenta istanza di rimborso che le viene negato dal Fisco locale, la quale insiste sul mancato rispetto da parte della società dell’obbligo di identifica­rsi per perfeziona­re l’acquisto intra Ue in Romania.

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