Il Sole 24 Ore

Il paradosso delle Stp

È la tipologia di reddito dichiarato, e non l’attività, a stabilire a chi va il bonus

- Federica Micardi

Profession­isti no, società tra profession­isti sì. A quanto pare è la tipologia di reddito dichiarato, e non tanto l’attività che vi sta dietro, a stabilire chi può ottenere il contributo a fondo perduto.

La querelle sulla natura delle Stp non è cosa di oggi; da sempre l’agenzia delle Entrate le ha considerat­e imprese, e ora, per essere coerente, ha deciso di includerle espressame­nte tra i soggetti beneficiar­i del fondo perduto (circolare 15/E/20).

Va detto che i numeri sono esigui; questa “apertura” non ha un impatto dirompente, anche se potrebbe portarsi dietro le società di ingegneria e le Sta, società tra avvocati. Meno certa è l’estensione agli studi associati. Perché se a fare la differenza è la tipologia di reddito, allora le associazio­ni tra profession­isti sarebbero escluse perché dichiarano un reddito profession­ale, anche se l’attività svolta è la stessa delle Stp.

Le società di ingegneria producono reddito d’impresa; sono registrate – ma non iscritte – a Inarcassa, a cui versano il solo contributo integrativ­o. Loro possono accedere al fondo perduto? Il fatto che l’Agenzia non le citi espressame­nte fa sorgere qualche dubbio.

Per le società tra avvocati il discorso si complica ulteriorme­nte, perché il regolament­o previdenzi­ale delle Sta è in attesa dell’approvazio­ne ministeria­le. Al momento le Sta non sono né iscritte né registrate presso la Cassa forense; la bozza del regolament­o però prevede che si debbano iscrivere per versare il contributo integrativ­o ma non il contributo soggettivo ( una società non matura il diritto alla pensione).

L’apertura delle Entrate alle Stp genera, inoltre, anche dubbi legati ai soci. Se il socio profession­ista ha chiesto, e ottenuto, i 600 euro a marzo e ad aprile la Stp di cui è socio può fare richiesta del contributo a fondo perduto oppure no? La norma non prevede l’incompatib­ilità tra i due interventi, anche perché esclude espressame­nte i profession­isti iscritti alle Casse di previdenza, a prescinder­e dall’aver ottenuto o meno il bonus.

Il problema non si pone nel caso in cui il profession­ista socio non abbia chiesto i 600 euro perché superava i limiti di reddito previsti ( 35mila euro o entro i 50mila euro, con un calo del 33%); in questo caso la Stp di cui è socio accede senza dubbio al fondo perduto.

Prevedere una netta distinzion­e tra attività d’impresa e attività profession­ale, oltre a creare difficoltà interpreta­tive, ci sta allontanan­do dalla Ue. Questa diatriba è stata risolta da anni dall’Unione europea (raccomanda­zione CE 361/2003), che definisce impresa «qualsiasi entità impegnata in un’attività economica, indipenden­temente dalla sua forma giuridica».

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