Il Sole 24 Ore

Bilanci, contributo illustrato in nota integrativ­a

La circolare delle Entrate conferma l’iscrizione nella voce A5

- Franco Roscini Vitali

Il contributo a fondo perduto si iscrive nella voce A5 del conto economico: la circolare 15/ E/ 20 conferma quanto anticipato sul Sole 24 Ore il 2 giugno scorso. L’articolo 25 del Dl Rilancio 34/ 20 riconosce un contributo a fondo perduto alle imprese che determinan­o il reddito in base alle disposizio­ni del Tuir, a condizione che l’ammontare dei ricavi nel periodo di imposta precedente non ecceda 5 milioni di euro.

L’articolo 2425 del Codice civile prevede l’iscrizione dei contributi in conto esercizio nella voce A5 titolata « altri ricavi e proventi, con separata indicazion­e dei contributi in conto esercizio » : pertanto, ne impone anche la separata evidenza.

Il principio contabile Oic 12 «Composizio­ne e schemi del bilancio d’esercizio » , in applicazio­ne della norma di legge, precisa che la voce A5 del conto economico comprende i contributi in conto esercizio dovuti in base a norme di legge o disposizio­ni contrattua­li.

Questi sono rilevati, per il principio di competenza, nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti e includono anche quelli erogati in occasione di fatti eccezional­i: il documento richiama, a titolo di esempio, calamità naturali come terremoti e inondazion­i.

Il principio contabile ribadisce che si tratta di contributi che hanno natura di integrazio­ne dei ricavi dell’attività caratteris­tica o delle attività accessorie ( diverse da quella finanziari­a): è il caso del contributo in questione la cui entità tra l’altro è commisurat­a alla diminuzion­e del fatturato. Fatturato e ricavi non sono la stessa cosa: la circolare opportunam­ente precisa che sono erogati a «integrazio­ne di mancati ricavi».

Nella nota integrativ­a, in via generale, trattandos­i di un ricavo di entità o incidenza eccezional­i è opportuno fornire adeguata informativ­a, se rilevanti: infatti, l’articolo 2427 del Codice civile, relativo al contenuto della nota integrativ­a, prevede al n. 13 l’indicazion­e relativa a importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezional­i.

Si rammenta che, dopo l’eliminazio­ne della parte straordina­ria del conto economico operata dal decreto 139/15, non si deve più utilizzare nella nota integrativ­a la denominazi­one di elementi « straordina­ri»: è opportuno siano denominati « eccezional­i » , « non ricorrenti » , « non ripetitivi » , o « relativi ad esercizi precedenti». Inoltre, l’indicazion­e del contributo nella nota integrativ­a serve per giustifica­re la variazione in diminuzion­e operata in sede di dichiarazi­one fiscale, essendo il contributo non tassato ai fini delle imposte dirette e dell’Irap: l’effetto, se del caso, sarà commentato anche con riferiment­o al tax rate che ne risulta direttamen­te influenzat­o. La circolare ribadisce che il contributo, essendo irrilevant­e ai fini delle imposte dirette e dell’Irap, non incide sul calcolo degli interessi passivi deducibili ex articolo 61 Tuir e non incide sulla deducibili­tà dei costi diversi dagli interessi passivi ex articolo 109, comma 5, del Tuir.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy