Il Sole 24 Ore

Detrazione Iva sui fondi erogati per prestazion­i

Fuori campo i finanziame­nti se configuran­o soltanto movimenti di denaro Imponibili­tà anche per le imposte dirette quando sono corrispett­ivi

- Marco Magrini Benedetto Santacroce

I contributi, comunitari e nazionali, ricevuti per l’acquisto di un supercalco­latore da parte di una impresa comune (joint undertakin­g) nata da un partenaria­to pubblico – privato, non sono rilevanti Iva e Ires in quanto mere movimentaz­ioni di denaro per il tramite di un consorzio che solo successiva­mente ne assume la gestione. Sono invece corrispett­ivi in campo Iva e allo stesso tempo contributi in conto impianti e in conto esercizio rilevanti Ires, le altre somme versate al consorzio nell’ambito di un rapporto a prestazion­i corrispett­ive disciplina­to dal codice dei contratti pubblici, finalizzat­e all’approntame­nto di un’area «Tecnopolo» e alla gestione e funzioname­nto del supercompu­ter, anche se in parte si potrà applicare il regime di non imponibili­tà Iva in base all’articolo 72 del Dpr 633/1972 e spetterà la piena detraibili­tà Iva sugli acquisti in capo allo stesso consorzio.

Molto articolata la domanda e conseguent­emente la risposta all’interpello 188 del 15 giugno 2020 da parte dell’agenzia delle Entrate che si basa su alcuni presuppost­i interpreta­tivi lineari, se distintame­nte assunti in relazione ai due profili, Iva e Imposte sui redditi, con alcune peculiarit­à in merito alla natura contributi­va Ires delle somme di cui è prevista la fatturazio­ne.

La gestione dell’Iva

Viene riaffermat­a la linea tracciata dalla giurisprud­enza unionale (Corte di giustizia, C-544/16, punti 36 e 37) e la prassi nazionale (circolare 34/ E/13) secondo la quale la qualificaz­ione di una erogazione quale corrispett­ivo ovvero quale contributo deve essere individuat­a innanzi tutto in base a norme di legge, siano esse specifiche o generali, nonché a norme di rango comunitari­o o tramite ricorso a criteri suppletivi. Nel caso specifico gli accordi di partenaria­to per l’acquisto del supercalco­latore con la contribuzi­one destinata all’impresa comune e la fonte comunitari­a escludono la presenza di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, cioè di un rapporto obbligator­io a prestazion­i corrispett­ive, rimandando ad una mera erogazione di denaro esclusa da Iva in base all’articolo 2, comma 3, lettera a) del Dpr 633/1972.

Invece sussiste rilevanza Iva nei finanziame­nti al consorzio per l’approntame­nto dell’area «Tecnopolo» e per la gestione e funzioname­nto del supercalco­latore, versati in parte dal ministero, tramite un ente di ricerca in partenaria­to, in questa parte imponibili Iva aliquota ordinaria, e dalla stessa impresa comune, in questa parte non imponibili articolo 72, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972 ( articolo 18 del regolament­o Ue 1488/2018), a valere su fondi comunitari Horizon202­0. L’Iva sugli acquisti effettuati dal consorzio resta detraibile (circolare 20/E/2015).

Profili Ires

La classifica­zione agli effetti delle imposte sui redditi riguarda solo i contributi, anche se fatturati ai fini Iva all’erogante, che si riferiscon­o all’approntame­nto dell’area «Tecnopolo», che ospita il supercalco­latore, e alla sua gestione e funzioname­nto: sono, rispettiva­mente, contributi in conto impianti e in conto esercizio.

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