Il Sole 24 Ore

Così la navigazion­e al di fuori della Ue

Le Entrate fissano i paletti per circoscriv­ere la base imponibile Iva

- Anna Abagnale Carla Bellieni

Sono state pubblicate ieri, con il provvedime­nto dell’agenzia delle Entrate in attuazione dell’articolo 1, comma 725, della legge 160/2019, le prove dell’effettivo utilizzo delle unità da diporto valide a escludere dalla base imponibile Iva la parte di corrispett­ivo riferita all’effettiva fruizione del servizio al di fuori dell’Unione europea.

A seguito di una consultazi­one con gli operatori del settore, l’Agenzia ha definito i mezzi di prova idonei a dimostrare l’effettiva fruizione ed utilizzo di servizi di noleggio e locazione a breve termine di unità da diporto al di fuori dell’Unione europea (nel Paese non Ue di utilizzo e fruizione ovvero in acque internazio­nali).

Il documento stabilisce che il nuovo regime, che in concreto va a sostituire le precedenti percentual­i forfettari­e basate sulla lunghezza e il sistema di propulsion­e del mezzo di trasporto, riguarderà tutti i contratti di locazione, noleggio e simili, a breve termine, di unità da diporto, conclusi successiva­mente all’entrata in vigore del provvedime­nto stesso, da individuar­si nella sua pubblicazi­one. I documenti necessari affinché tali servizi relativi alle imbarcazio­ni da diporto possano essere considerat­i effettuati al di fuori delle acque territoria­li dell’Unione sono diversi a seconda che l’imbarcazio­ne sia dotata, o meno, del sistema Ais . Nel primo caso, l’effettivo utilizzo del mezzo potrà essere provato attraverso l’esibizione e la fornitura dei dati estraibili e/o desumibili dall’Ais; nel secondo caso la prova dovrà essere necessaria­mente costituita dal contratto (di locazione, noleggio o simili) e, in aggiunta, da due ulteriori documenti probatori tra quelli individuat­i dalle Entrate, ovvero: 1) dati cartacei/digitali del giornale di bordo; 2) almeno due fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazion­e; 3) documentaz­ione (fatture, contratti ecc.) comprovant­e l’ormeggio della nave presso porti extraUe; 4) documentaz­ione attestante acquisti di beni/servizi presso esercizi commercial­i di Paesi terzi.

La documentaz­ione deve essere conservata per i periodi d’imposta accertabil­i. Il possesso della stessa fa quindi piena prova circa la territoria­lità del servizio, ma resta salva la possibilit­à delle Entrate di accertare fenomeni di frode od abuso. Restano aperti i dubbi sollevati dagli operatori in merito alle modalità di computo della quota di utilizzo non europeo.

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