Il Sole 24 Ore

Seconde case e spese: tutti i dubbi del superbonus

La versione in vigore dell’incentivo del 110% lascia domande da chiarire Necessario esaminare l’effetto dell’attivazion­e di interventi trainanti

- Pagina a cura di Luca De Stefani

In attesa di conoscere le modifiche, che verranno apportate dal Parlamento in sede di conversion­e in legge del decreto Rilancio, al super bonus del 110% perl’ effi ci ent amento energetico, le misure antisismic­he« speciali », i pannelli fotovoltai­ci e le colonnine di rica ricadei veicoli elettrici, cerchiamo di analizzare quali sono i sono i dubbi che dovranno essere chiariti, dubbi che dovranno essere chiariti, in base al testo oggi in vigore( si veda anche la tabella in pagina).

Relativame­nte ai condomìni, come soggetti beneficiar­i, si fa riferiment­o sicurament­e alle spese relative alle parti comuni condominia­li, le quali vanno ripartite trai beneficiar­i finali, cioè i con dò mini. Non vi sono requisitiN­on vi sono requisiti particolar­i particolar­i per i condòmini. Non rileva neanche la tipologia di unità immobiliar­i che compongono l’edificio condominia­le.

Se una spesa trainante viene effettuata effettuata dal condominio sulle parti comuni dal condominio sulle parti comuni condominia­li, questa questa dovrebbe trainare dovrebbe trainare il superbonus del 110% anche per le altre spese non trainanti sulla singola unità immobiliar­e da parte dei condòmini (si veda in tal senso Il Sole 24 Ore del 1° Giugno e Nt Plus del 29 maggio). Sul tema si auspica un chiariment­o da parte delle Entrate, in discontinu­ità con quanto affermato affermatop­er il bonus mobili nella circolare per il bonus mobili nella circolare 29/ E /2013, paragrafo 3.2, secondo la quale l’intervento «sulle parti comuni condominia­li» non consente ai singoli con dò mini di« acquistare mobilie grandi« acquistare mobilie grandi elettrodom­estici da destinare all’ arredo elettrodom­estici da destinare all’arredo della propria unità immobiliar­e ».

L’altra categoria di beneficiar­i è costituita dalle «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e profession­i, su unità immobiliar­i, salvo quanto previsto al comma 10» dell’articolo 119 del Dl 34/2020.

Se le unità immobiliar­i fanno parte di edifici con più unità, le persone fisiche possono beneficiar­e della detrazione anche sulle parti comuni (anche se non condominia­li, ma di un unico proprietar­io e senza la presenza di un condominio). Inoltre, anche in questo caso (come per i condomìni), le suddette «unità immobiliar­i» (diverse dagli edifici unifamilia­ri) possono essere di qualunque tipologia, come ad esempio gli appartamen­ti che sono abitazione secondaria. Da un’attenta lettura, dovrebbero essere agevolati anche gli uffici o i negozi (singolarme­nte accatastat­i o facenti parte di condomìni), ma devono essere sempre posseduti da «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e profession­i».

Per una persona fisica che ha un appartamen­to in un condominio, il quale non effettua i lavori «trainanti», l’unica possibilit­à di beneficiar­e del superbonus del 110%, però, rimane solo l’isolamento termico della singola unità immobiliar­e, che deve interessar­e almeno il 25% della superficie «dell’involucro dell’intero edificio, costituito dall’unione di tutte le unità immobiliar­i che lo compongono» (Faq Mise del 1 agosto 2016, n.2.13)e deve portare all’aumento di almeno due classi energetich­e dell’edificio o al raggiungim­ento di quella più alta (condizioni difficili da ottenere isolando solo un’unità).

Secondo l’articolo 119, comma 10 del Dl 34/2020, il superbonus del 110% sul risparmio energetico qualificat­o dell’articolo 14 del Dl 63/2013, comprensiv­o dei tre nuovi interventi trainanti, non può essere usufruito «dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e profession­i, su edifici unifamilia­ri, diversi da quello adibito ad abitazione principale» (concetto diverso da quello di «prima casa»); questa limitazion­e, comunque, non vale per il superbonus del 110% sugli interventi antisismic­i o sulle installazi­oni di impianti solari fotovoltai­ci e sistemi di accumulo.

Invece, si applica indirettam­ente anche perla detrazione del 110% sulle colonnine di ricarica, in in quanto per beneficiar­ne è necessario usufruire quanto per beneficiar­neè necessario usufruire« congiuntam­ente ad almeno uno» dei super bonus sui tre nuovi interventi dell’ecobonus, ma questi non sono ammessi sugli «edifici unifamilia­ri, diversi da quello adibito adda quello adibito ad abitazione principale abitazione principale», pertanto, non è ammesso neanche l’incentivo al 110% sulle colonnine. Per il 110% sull’ effi ci enta mento e sulle colonnine, quindi, sono esclusi i sono esclusi i lavo rieseguiti­lavo rieseguiti da persone fisiche su« edifici unifamilia­ri» adibiti ad abitazioni secondarie.

Invece, queste persone fisiche su «edifici unifamilia­ri» adibiti ad abitazioni secondarie, nelle zone sismiche 1,23, possono beneficiar­e del super bonus del 110% sulle misure antisismic­he« speciali », anche se non effettuano uno dei tre interventi trainanti. Una volta che la «persona fisica» ha effettuato l’ intervento­antisismic­o benefician­do del 110% sull’edificio unifamilia­re( non abitazione principale ), può usufruire del super bonus del 110% anche anche peri pannelli fotovoltai­ci peri pannelli fotovoltai­ci e i sistemi di accumulo.

I profession­isti e le imprese sono esclusi da qualunque detrazione del 110%, tranne nei casi in cui siano condòmini e solo per le parti comuni.

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