Il Sole 24 Ore

Multe sulla pec, bocciate le notifiche indiscrimi­nate

Il garante: ricerca della mail solo se il destinatar­io è un profession­ista L’obiettivo è evitare che il messaggio venga letto non solo dal destinatar­io

- Maurizio Caprino La versione integrale dell’articolo

Niente più notifiche via pec “indiscrimi­nate” per le multe stradali: d’ora in poi, la ricerca dell’indirizzo di posta elettronic­a certificat­a del destinatar­io di un verbale tramite il codice fiscale dell’interessat­o può essere effettuata solo se questi è un profession­ista. Questo e altri paletti sono stati suggeriti dal garante della Privacy e recepiti dal ministero dell’Interno con circolare 300/A/4027/20/127/9 dell’8 giugno. Tutto è nato da segnalazio­ni al

Garante, che ha studiato come allineare al Gdpr la precedente circolare in materia. Essa “avviene” con le procedure in uso dal febbraio 2018 per applicare la norma che consente le notifiche via pec (Dm 18 dicembre 2017). Sono modifiche che limitano la possibilit­à di notifica, per dare più riservatez­za al destinatar­io. A scapito delle spese di notifica che di solito sono a suo carico e con la modalità telematica sono azzerate. I paletti sono tre:

 la ricerca in base al codice fiscale della persona fisica intestatar­ia di un veicolo è consentita solo quando essa è un profession­ista o nei rari casi in cui si ha certezza che, al momento dell’infrazione, il mezzo veniva utilizzato in un’attività d’impresa (in pratica, accade solo quando il conducente viene fermato subito);

 in ogni caso, le ricerche per codice fiscale “massive e indiscrimi­nate” non sono consentite, perché occorre sempre la «valutazion­e del singolo caso e delle concrete modalità di utilizzo del veicolo», quindi sembra di capire che occorra motivare la scelta di tale modalità di ricerca;

 non è obbligator­ia la notifica via pec quando il codice fiscale ricercato risulta abbinato a un indirizzo pec di «chiara matrice aziendale».

Da questi vincoli emerge che la preoccupaz­ione principale del Garante è di evitare che il messaggio con la notifica possa essere letto da chi lavora assieme al destinatar­io. Il problema si pone soprattutt­o per le imprese individual­i quando la ricerca avviene in base al codice fiscale, perché in questo caso il codice della persona fisica coincide con quello dell’impresa. Situazione di fatto analoga è quella del profession­ista, per il quale però la notifica via pec resta possibile anche dopo una ricerca per codice fiscale; né si sarebbe potuto fare diversamen­te, visto che lo prevede il Dm. Una soluzione potrebbe arrivare con l’Indice dei domicili digitali delle persone fisiche.

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