Il Sole 24 Ore

L’integrativ­a salva dalle liste

Con il migliorame­nto del punteggio si può uscire dall’analisi di rischio

- Cerofolini e Pegorin

Le Entrate chiariscon­o con una circolare di 118 pagine l’applicazio­ne degli Isa per il periodo d’imposta 2019. La circolare 16/E/2020 è composta da una parte generale e da due allegati che contengono uno schema di sintesi degli Isa interessat­i dalle prossime evoluzioni ( con le informazio­ni richieste a tal fine nei modelli di quest’anno) e l’elenco degli Isa evoluti con il Dm 24 dicembre 2019. Vediamo gli aspetti essenziali legati alle novità.

I controlli

Nel documento di prassi l’Agenzia precisa che la politica di utilizzo degli Isa nella logica dei controlli va nella direzione di tenere conto di una stima di affidabili­tà basata sulla storia fiscale del contribuen­te. Così per la formazione delle liste selettive non sarà più tenuto conto del punteggio isolatamen­te considerat­o ma, invece, della posizione pluriennal­e del contribuen­te. In ragione di ciò gli uffici competenti, nel condurre l’attività di controllo sul 2018 dovranno valutare anche l’esito dei risultati relativi al 2019.

Analogamen­te, per il periodo di imposta 2020, si terrà conto pure del livello di affidabili­tà fiscale più elevato derivante dall’applicazio­ne degli Isa per i precedenti periodi d’imposta 2018 e 2019.

La risposta 8.3 precisa (finalmente) che una dichiarazi­one integrativ­a presentata successiva­mente, che migliora il punteggio di affidabili­tà superando la “sufficienz­a”, consente di uscire dal rischio delle liste di controllo Isa.

Regime premiale

La circolare 16/E/2020 affronta anche le regole di computo del punteggio necessario per ottenere i benefici del regime premiale. Da quest’anno, infatti, possono essere ottenuti anche grazie alla media del punteggio ottenuto sommando il livello di affidabili­tà complessiv­o del 2018 con quello del 2019.

Il documento di prassi precisa che l’obiettivo degli eventuali benefici è raggiungib­ile anche se il punteggio sull’anno è inferiore a quello minimo necessario se la media ottenuta grazie anche al voto dell’anno precedente consente di raggiunger­e l’obiettivo. Così, ad esempio, se si “punta” all’esclusione dal rischio degli accertamen­ti analitico induttivi ( articolo 39, comma 1, lettera d, del Dpr 600/ 73), il beneficio è ottenibile anche se il punteggio 2019 è di 8 se si abbina a un 10 ottenuto nell’anno precedente ( media 9).

Coefficien­te individual­e

Quest’anno è stato previsto un apposito correttivo alla stima dei «Ricavi/ compensi per addetto » e del « Valore aggiunto per addetto » che interviene sul coefficien­te individual­e che tante problemati­che aveva creato lo scorso anno. Questo avviene in presenza simultanea di alcune condizioni tra cui, principalm­ente, la riduzione dei ricavi/compensi nel 2019 rispetto agli anni precedenti.

La correzione interviene ( pro contribuen­te) per calmierare l’effetto del coefficien­te individual­e positivo, agendo nei casi in cui si fosse registrato un peggiorame­nto ( nel periodo d’imposta 2019) delle condizioni di business dell’impresa rispetto alle annualità precedenti. Si auspica che possa risolvere molti dei problemi che avevano caratteriz­zato gli Isa applicati sul 2018.

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