Il Sole 24 Ore

Il Fisco spiega le proroghe per i tributi comunali

Stop alla notifica delle ingiunzion­i ma non degli accertamen­ti esecutivi

- Luigi Lovecchio

Il ministero dell’Economia e delle finanze spiega a contribuen­ti ed enti locali come vanno applicate le disposizio­ni sui controlli che sono state varate per fare fronte all’emergenza Covid. Con la risoluzion­e n. 6 arrivano una serie di chiariment­i di rilievo. In primo luogo, per il Mef, è previsto il divieto di notifica fino alla fine di agosto per le ingiunzion­i, ma non per gli accertamen­ti esecutivi. Inoltre, per i tributi locali è previsto che tutti i termini, compresi quelli in scadenza a fine anno, potranno beneficiar­e di una proroga di 85 giorni.

Divieto di notifica delle ingiunzion­i fiscali fino alla fine di agosto ma via libera agli accertamen­ti esecutivi dei comuni. La sospension­e dei termini delle attività di controllo, prevista nell'articolo 67 del decreto Cura Italia ( decreto legge 18/ 2020), inoltre, comporta un differimen­to di tutti i termini di decadenza e prescrizio­ne. Sono le importanti indicazion­i del Mef sugli effetti dei decreti dell'emergenza sulle entrate comunali, contenute nella risoluzion­e n. 6 di ieri.

Gli effetti della sospension­e

Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del Dl 18/ 2020, i termini delle attività di controllo sono sospesi nel periodo tra l' 8 marzo e il 31 maggio. Tale sospension­e, che comunque non impediva il compimento di attività da parte degli enti impositori, non ha cessato del tutto i suoi effetti. In sintonia con la circolare n. 10/ 2020 dell'agenzia delle Entrate, il ministero dell’Economia conferma che anche per le entrate locali la stessa comporta ope legis il corrispond­ente differimen­to dei termini decadenzia­li e prescrizio­nali. La precisazio­ne è di particolar­e rilievo per il mondo dei tributi comunali che non è destinatar­io di alcuna proroga espressa. Ne consegue, tra l'altro, che i termini in scadenza a fine anno potranno beneficiar­e di un allungamen­to pari a 85 giorni.

Il documento di prassi prende quindi in esame il dettato dell'articolo 68 del decreto 18/ 2020, dopo le modifiche del decreto Rilancio ( Dl 34/ 2020). Nel primo comma di tale articolo è disposta la sospension­e dei versamenti in scadenza tra l' 8 marzo e il 31 agosto 2020 rivenienti da cartelle, accertamen­ti esecutivi e avvisi di addebito. Si richiama inoltre il testo integrale dell'articolo 12, del decreto legislativ­o 159/ 2015. Secondo quanto rilevato dalla circolare n. 5/ 2020 delle Entrate, gli accertamen­ti esecutivi interessat­i dalla sospension­e sono solo quelli già affidati all'agente della riscossion­e, alla data dell' 8 marzo scorso. Il rinvio all'articolo 12 del Dlgs 159/ 2015, inoltre, comporta il divieto di notificare le cartelle di pagamento durante il periodo di moratoria. Va altresì ricordato che da tale divieto, l'Ader, nelle sue Faq, ha desunto la preclusion­e ad attivare nuove azioni esecutive nonché ad adottare nuove misure cautelari ( fermi amministra­tivi e ipoteche).

Stop alle ingiunzion­i

Nel secondo comma del citato articolo 68 del decreto Cura Italia, infine, è stabilito che le previsioni del primo comma del medesimo articolo si applichino anche alle ingiunzion­i ed agli accertamen­ti esecutivi emessi dagli enti territoria­li. Al riguardo, si ricorda che, a decorrere dal primo gennaio, la legge di bilancio 2020 ha esteso alle entrate comunali l'istituto già operante per l'Agenzia delle Entrate ( articolo 29, DL n. 78/ 2010).

Sul punto, la risoluzion­e in commento osserva, condivisib­ilmente, che la lettura sistematic­a dei primi due commi del menzionato articolo 68 induce a ritenere che il divieto di notifica delle cartelle debba valere anche per le ingiunzion­i fiscali. La disciplina di legge, infatti, intende mettere sullo stesso piano la riscossion­e erariale e quella locale. Ne consegue che fino al 31 agosto prossimo non possono essere notificate le ingiunzion­i di pagamento delle entrate comunali. Passando agli accertamen­ti esecutivi, il Mef rileva che il riferiment­o recato nell'articolo 68, secondo comma, del decreto Cura Italia, è rivolto unicamente agli atti già divenuti esecutivi all' 8 marzo scorso. Ne deriva che nulla vieta ai comuni di notificare i nuovi atti impoesatti­vi durante il periodo di sospension­e, atteso che essi sono, per l'appunto, esclusi dalla previsione in esame.

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