Il Sole 24 Ore

Nel calcolo del fatturato il rebus delle operazioni fuori campo Iva

Mancano istruzioni sui casi senza presuppost­o oggettivo o comunque esclusi Qualche regola emerge per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti

- Luca Gaiani

Rebus operazioni fuori campo Iva per la determinaz­ione del “fatturato” ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto. Le istruzioni delle Entrate prevedono di considerar­e, in talune circostanz­e, anche i corrispett­ivi non rilevanti per il tributo, ma le indicazion­i andrebbero meglio precisate.

Il calcolo del fatturato è l’elemento che sta creando maggiori problemi per i contribuen­ti alle prese con le istanze per il contributo a fondo perduto (Cfp) previsto dall’articolo 25 del decreto rilancio. Le circolari dell’Agenzia si soffermano sui requisiti temporali, ma non forniscono indicazion­i esaustive sull’ambito oggettivo. Una prima istruzione si trova nel punto 2.2.5 della circolare 9/E/2020 (riguardant­e il decreto liquidità), richiamato dalla circolare 15/E/2020. Si devono prendere a riferiment­o le operazioni eseguite e fatturate ad aprile che, conseguent­emente, hanno partecipat­o alla liquidazio­ne di tale mese, cui vanno «sommati i corrispett­ivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini Iva».

Quindi, un primo dato certo è che si conteggian­o tutte le operazioni fatturate (o annotate nei corrispett­ivi) che entrano nella liquidazio­ne periodica: oltre alle operazioni imponibili (ovviamente al netto dell’Iva e comprenden­do le fatture attive in inversione contabile) si tratta di quelle non imponibili (articoli 8 e 9 oltre alle cessioni intracomun­itarie), esenti (articolo 10) e non soggette per mancanza di territoria­lità con obbligo di fatturazio­ne ex articolo 21 comma 6-bis.

Per le fatture emesse per supportare movimenti esclusi da Iva (oltre alla generica indicazion­e della circolare 9/E), un chiariment­o è fornito dalle istruzioni ai modelli che prevedono, per chi svolge operazioni non rilevanti (in particolar­e rivenditor­i di giornali e periodici e tabaccai, le cui operazioni hanno scontato l’Iva a monte e non hanno obbligo di fatturazio­ne), di considerar­e gli aggi relativi a dette operazioni. Aggi che, in realtà, sono l’importo che rileva, non già come fatturato, ma come ricavi ai fini dei limiti per la contabilit­à semplifica­ta (articolo 18, comma 10, Dpr 600/73). Un’altra indicazion­e delle istruzioni (non ripresa dalla circolare 15) riguarda le agenzie di viaggio (articolo 74-ter) che possono considerar­e le fatture emesse (obbligator­iamente ai sensi dell’articolo 21, comma 6, e senza separata indicazion­e dell’imposta) per l’ammontare che risulta da tali documenti.

Ma che ne è delle altre operazioni fuori campo per carenza del presuppost­o oggettivo o escluse dalla base imponibile che molte imprese fatturano ordinariam­ente anche per esigenze informatic­he? Letteralme­nte parrebbero da escludere per evitare che il calcolo sia influenzat­o da scelte del contribuen­te . Si auspica però che le Entrate consentano di includere nel conteggio anche tali fatture, laddove si tratti di una modalità conforme a consolidat­e procedure amministra­tive e dunque utilizzata sia ad aprile 2019 che ad aprile 2020.

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