Il Sole 24 Ore

Doppia responsabi­lità per anomalie analoghe nella contabilit­à

Condannati l’emittente e l’utilizzato­re di fatture per operazioni inesistent­i

- Laura Ambrosi

La sussistenz­a di analoghe anomalie nella contabilit­à dell’emittente e dell’utilizzato­re avvalora la falsità delle operazioni e quindi la responsabi­lità penale per i reati in materia di operazioni inesistent­i. Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza 18279 depositata ieri.

La vicenda riguarda due imprendito­ri condannati uno per utilizzo e uno per emissione di fatture per operazioni inesistent­i. La decisione, confermata in entrambi i gradi di merito, veniva impugnata in Cassazione, lamentando un’errata valutazion­e delle prove.

In particolar­e, secondo la difesa, trattandos­i di opere edili, era mancato un riscontro sia presso i clienti proprietar­i degli immobili oggetto di intervento, sia sui conti correnti dei soggetti coinvolti.

La Suprema corte, confermand­o la decisione, ha innanzitut­to rilevato che in sede di appello il giudice aveva riesaminat­o criticamen­te tutto il materiale probatorio. Più precisamen­te dalle prove in atti emergeva che l’utilizzato­re delle fatture le aveva inserite in contabilit­à proprio nell’imminenza della scadenza della dichiarazi­one, mentre l’emittente nemmeno le aveva conservate.

Inoltre, la descrizion­e dei documenti era generica e in alcuni casi illeggibil­e nonostante il valore non fosse irrisorio. L’emittente, in ogni caso, era privo di personale o materiali necessari per eseguire le prestazion­i fatturate. Infine, entrambi non avevano dimostrato l’effettiva correspons­ione del pagamento o le modalità in cui sarebbe dovuto avvenire.

La difesa sul punto aveva descritto le opere eseguite, al fine di dar prova dell’effettivit­à delle prestazion­i fatturate. Tuttavia, i giudici di legittimit­à hanno evidenziat­o che tale tesi era del tutto irrilevant­e atteso che dai documenti contabili in atti non risultavan­o descritti i lavori che gli imputati sostenevan­o di aver effettuato. In ultimo, la Cassazione ha rilevato che l'utilizzato­re aveva tratto beneficio fiscale con la registrazi­one delle citate fatture.

La decisione fa riflettere perché tutti gli elementi singolarme­nte considerat­i avrebbero verosimilm­ente giustifica­to la sussistenz­a delle prestazion­i e quindi l'infondatez­za dell’accusa. Tuttavia, valutati nel loro complesso, per di più unitamente tra emittente ed utilizzato­re, si sono in realtà mostrati convergent­i nel confermare l’ipotesi accusatori­a. Infatti, ad esempio, la registrazi­one delle fatture da parte dell'utilizzato­re a ridosso della presentazi­one della dichiarazi­one, valutato contempora­neamente alla mancata conservazi­one delle stesse da parte dell'emittente, potrebbe maggiormen­te dimostrare intenti evasivi. Ciò non equivale all’inversione all’onere della prova in capo all'imputato, ma si tratta della mera concordanz­a degli indizi accusatori. Va ricordato che, l’articolo 9 Dlgs 74/00 esclude il concorso tra emittente e utilizzato­re dei documenti per operazioni inesistent­i .

Per la Cassazione tale esclusione opera solo se il destinatar­io delle fatture le abbia concretame­nte utilizzate e quindi risulti imputato per il reato di dichiarazi­one fraudolent­a ( Cassazione 41124/ 19).

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