Il Sole 24 Ore

Cig, necessaria la doppia domanda per le nove settimane del Dl crescita

Con il nuovo decreto legge non sembra possibile una richiesta unica È necessario che l’azienda abbia esaurito il primo blocco di cinque

- Enzo De Fusco

Il datore di lavoro può anticipare le 4 settimane di cassa integrazio­ne anche prima del 1° settembre, ma può richiederl­e solo dopo aver usato interament­e le prime 14 settimane.

Secondo la bozza di decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri lunedì sera, il Governo fa un doveroso passo indietro rispetto alle modalità di utilizzo delle ulteriori 9 settimane stabilite dal decreto legge 34/ 2020.

L’attuale norma in tema di Cigo e assegno ordinario prevede che i datori di lavoro, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducib­ili all’emergenza epidemiolo­gica da Covid-19, possono presentare domanda di cassa integrazio­ne per un massimo di nove settimane dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementa­te di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per le sole aziende che abbiano interament­e fruito del periodo precedente­mente concesso fino alla durata massima di nove settimane. Inoltre, la medesima norma prevede che il datore di lavoro ha diritto a un eventuale ulteriore periodo di cassa integrazio­ne di durata massima di quattro settimane ma solo dal 1° settembre al 31 ottobre 2020. Analogo provvedime­nto è stato previsto per le aziende che richiedono la cassa in deroga.

L’articolo 1 della bozza di decreto legge introduce due novità: la prima prevede che per accedere alle 4 settimane è necessario che il datore di lavoro abbia interament­e fruito delle prime 14 settimane, ossia (9 più 5). La seconda, è quella secondo cui le aziende possono utilizzare le 4 settimane anche prima del 1° settembre.

In pratica sembrerebb­e non sia possibile richiedere in unica soluzione il secondo blocco di 9 settimane previste dal decreto legge rilancio. Se questa impostazio­ne venisse confermata, le aziende con un aggravio di adempiment­i dovranno richiedere prima le 5 settimane e solo al termine del periodo potranno fare un’altra domanda per richiedere le ulteriori 4 da utilizzare anche senza soluzione di continuità.

La bozza di decreto legge contiene anche delle novità che riguardano i termini di presentazi­one delle richieste. In particolar­e devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospension­e o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazio­ne i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, se tale ultima data è posteriore a quella precedente.

Per le domande riferite a periodi di sospension­e o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

Resta da capire come si coordinano questi termini con gli altri previsti dagli articoli 19 e 22 del decreto legge 18/ 2020.

Infine, il decreto contiene anche una norma di rimessione in termini dei datori di lavoro che abbiano erroneamen­te presentato domanda per trattament­i diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazio­ne.

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