Il Sole 24 Ore

Sospension­e termini con interpreta­zione a rischio per i privati

Secondo il Pra lo stop agli iter amministra­tivi vale solo per la Pa

- Maurizio Caprino Guglielmo Saporito

È giallo sulla sospension­e dei termini dei procedimen­ti amministra­tivi che era stata disposta per l’emergenza coronaviru­s dal Dl Cura Italia (Dl 18/2020, articolo 103). Ora che l’attività sta riprendend­o, emergono interpreta­zioni secondo cui la sospension­e varrebbe solo per la pubblica amministra­zione e non anche per cittadini e imprese, come invece sembrava pacifico e pare emergere ancora dalla lettura della norma. Il risultato è che alcuni privati che in questi giorni stanno espletando pratiche ritenendos­i ancora nei termini vengono respinti per decadenza o sanzionati per ritardo.

È il caso di alcune immatricol­azioni di veicoli nuovi: la richiesta di iscrizione al Pra va normalment­e presentata entro 60 giorni dalla data della dichiarazi­one di vendita e dal conteggio dei tempi andrebbe escluso il periodo della sospension­e, dal 23 febbraio al 15 maggio. Ma l’Avvocatura dell’Aci, ente gestore del Pra, sta fornendo un’interpreta­zione diversa, basata sulla relazione illustrati­va al Dl. Se quest’ultima venisse adottata in modo generalizz­ato, sarebbero a rischio milioni di procedimen­ti di vari tipi, comprese le autorizzaz­ioni a svolgere certe attività.

Maciò non pare corretto: il comma 1 dell’articolo 103 (modificato dall’articolo 37 del Dl 23/2020) stabilisce che nel periodo di sospension­e non vi sono scadenze né si perdono facoltà o vi sono sanzioni per ritardi. Tutto ciò che appartiene ad un procedimen­to amministra­tivo, cioè tutto ciò che si può chiedere ed ottenere dalla pubblica amministra­zione, beneficia della sospension­e. Senza distinguer­e tra privati e pubbliche amministra­zioni (che non perdono i loro poteri, né formano silenzio assenso o silenzio rigetto).

Tutto ciò non significa paralisi assoluta: se il procedimen­to si è svolto con tappe anche tra il 23 febbraio e il 15 maggio (ad esempio, in via digitale), non vengono meno né l’operato dell’amministra­zione né quello del privato, anche se non vi possono essere conseguenz­e sfavorevol­i né per l’uno né per l’altro. La norma tende infatti ad evitare squilibri, danni e conseguenz­e negative.

Ciò vale come disciplina generale, quindi non si applica agli specifici procedimen­ti disciplina­ti da altre norme sull’emergenza Covid-19. Ad esempio, la sospension­e non si applica a procedure di collaudo di pescherecc­i, versamenti e adempiment­i fiscali, permessi di soggiorno, stipendi e procedimen­ti disciplina­ri.

L’evento eccezional­e ha quindi, nella sostanza, le stesse conseguenz­e sia nei rapporti contrattua­li tra privati sia in quelli con la pubblica amministra­zione: tra privati è indispensa­bile tener presente la difficoltà di adempiere nei mesi di di emergenza (articolo 91 del Dl 18/2020); nei rapporti con enti pubblici, tale difficoltà è diventata, nell’articolo 103 del Dl 18 / 2020 una sospension­e che riguarda i termini, sintetizza­bile con il concetto che nessuna posizione può risultare compromess­a da un’attività avvenuta (o mancata) nei mesi regolati dalla legge. Non pare rilevante il fatto che la relazione illustrati­va affermi che la sospension­e sia stata decisa «al fine di evitare» che l’amministra­zione «incorra in eventuali ritardi»: espression­e generica che non esclude garanzie anche per i privati, anzi. Inoltre la lettera della norma pare chiara di per sé.

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