Il Sole 24 Ore

Anticipo Tfr e Tfs operativo non prima di luglio

Pubblicato in Gazzetta il Dpcm che regola il prestito introdotto a inizio 2019

- Matteo Prioschi quotidiano­lavoro. ilsole24or­e. com La versione integrale dell’articolo

Nonostante sia stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del consiglio dei ministri che regola il prestito per l’anticipo del Tfr/ Tfs dei dipendenti pubblici, l’attivazion­e di questo strumento non è immediata e anche i tempi di utilizzo potrebbero non essere particolar­mente rapidi.

Per questi lavoratori il trattament­o di fine servizio o rapporto viene pagato 24 mesi dopo l’accesso a pensione, che si riducono a 12 se la cessazione dal servizio è dovuta al raggiungim­ento dei limiti di età o servizio o collocamen­to a riposo d’ufficio. Per importi lordi fino a 50mila euro l’erogazione avviene in soluzione unica, se la somma è oltre 50mila e fino a 100mila in due rate, e in tre rate per importi maggiori. A fronte del pensioname­nto con quota 100, il differimen­to si calcola comunque a partire dalla data del pensioname­nto ordinario. Di conseguenz­a il Tfs può essere erogato anche sei anni dopo che si lascia il lavoro.

L’articolo 23 del decreto legge 4/ 2019 entrato in vigore all’inizio dell’anno scorso, ha introdotto la possibilit­à di ottenere il Tfr/ Tfs al momento del pensioname­nto, tramite un prestito a tasso regolato, per un importo massimo di 45mila euro. L’attuazione di questa previsione normativa, che avrebbe dovuto concluders­i in 60 giorni, ha richiesto quasi un anno e mezzo, dato che il Dpcm 22 marzo 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno. Inoltre entrerà in vigore il 30 giugno e a partire da tale data Inps e gli altri soggetti erogatori del Tfr/ Tfs hanno tempo trenta giorni per adeguarsi. Quindi si potrebbe arrivare alla fine di luglio.

La procedura, descritta nel Dpcm, prevede che il lavoratore presenti domanda di certificaz­ione del diritto all’anticipo all'Inps o all’eventuale altro soggetto che eroga il trattament­o. Quest’ultimo ha 90 giorni di tempo per certificar­e o meno il diritto all’anticipo e l’importo.

Successiva­mente occorre fare la richiesta vera e propria di finanziame­nto alla banca o all’intermedia­rio che aderisce all’accordo quadro. Se ci sono tutti i requisiti, la banca accetta la domanda ma previa verifica, da parte dell’ente erogatore, delle condizioni necessarie e del blocco del Tfr/ Tfs al fine di evitare che venga usato per altre operazioni.

Se anche questa verifica ha esito positivo, il contratto di anticipo si perfeziona senza ulteriori condizioni ed entro 15 giorni l’importo viene versato sul conto corrente del richiedent­e.

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