Dalla carta alle edicole tutte le misure per l’editoria
Sale la percentuale di resa forfettaria nell’ambito del regime speciale Iva
Il Dl 34/2020 ha introdotto una serie di misure per il settore editoriale quotidiano e periodico provato dagli effetti del Covid-19. I provvedimenti, limitati al 2020, seguono la legge di Bilancio 2020 (che ha introdotto tre nuove tipologie di contributi per scuole e studenti) e al cura Italia (che ha potenziato il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari e il tax credit edicole).
Le agevolazioni (articolo 186 e seguenti del Dl 34/2020) consistono nel credito di imposta sugli investimenti pubblicitari, nell’incremento della percentuale di resa forfettaria dei giornali nell’ambito del regime speciale Iva editoria, nella riproposizione del credito di imposta per l’acquisto della carta, nell’introduzione di un bonus una tantum per le edicole e nel credito di imposta per i servizi digitali.
Regime speciale Iva
Il regime speciale monofase Iva editoria di cui all’articolo 74, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972, prevede due modalità di determinazione della base imponibile: in relazione alle copie effettivamente vendute ovvero in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 70% per i libri e dell’80% per quotidiani e periodici esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. In tale contesto l’articolo 187 del Dl 34/2020 introduce, solo per il 2020, un regime straordinario di forfettizzazione delle rese. Per il commercio di quotidiani e periodici e dei relativi supporti integrativi, l’Iva si può applicare, in deroga a quanto previsto dall’articolo 74 in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa nella misura del 95%, in luogo dell’80% previsto in via ordinaria.
La novella, oltre a incrementare per l’anno in corso la percentuale di resa, sembra ampliare la possibilità di applicare il metodo della resa forfettaria anche alle cessioni di giornali quotidiani/periodici con supporti integrativi. In via ordinaria infatti il metodo della resa forfettaria è applicabile solo ai supporti integrativi ceduti unitamente ai libri per le scuole e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi. Pare inoltre possibile recuperare la maggiore imposta liquidata dall’editore con il metodo della resa forfettaria nel corso dei mesi dell’anno 2020 antecedenti l’entrata in vigore del Dl 34/2020. Trattandosi di regime speciale Iva per il quale non è prevista l’emissione obbligatoria della fattura, si ritiene che, in assenza di diverse indicazioni dalle Entrate, sia possibile per l’editore intervenire con una registrazione a credito nel registro Iva delle edizioni. A tal fine potrebbe essere utile redigere un documento a uso interno che esponga l’elaborazione delle rettifiche registrate nel registro delle edizioni.
La modifica, seppur limitata al 2020, acuisce la differenza di base imponibile tra i libri e i giornali quotidiani e periodici. Vengono così ulteriormente favoriti i prodotti di informazione rispetto ai libri. Si confermano le asimmetrie con i libri che fanno parte di collane periodiche e che sono stati pertanto registrati come tali e identificati con codice ISSN. Considerando che l’emergenza sanitaria ha colpito anche l’editoria libraria, si auspica che il legislatore, in sede di conversione del decreto rilancio, possa rendere permanente questa misura di sostegno estendendola anche ai libri, uniformando le percentuali di resa forfetaria a quelle previste per giornali quotidiani e periodici.
Bonus per l’acquisto della carta
L’articolo188 L’articolo188delDlrilanciointroduceun del Dl rilanciointroduceun credito d’imposta per l’acquisto della cartadei cartadeigiornali. giornali. È Èlariedizionedelcredito lariedizionedelcredito d’imposta previsto dall’articolo 4, commi182-186, dellalegge350/2003. La nuovaedizioneesclude nuovaedizioneescludeperòl’editorialibraria. peròl’editorialibraria. In Inparticolare, particolare, peril2020, allesole impreseeditricidi impreseeditricidiquotidianieperiodici quotidianie periodici iscritte al Registro degli operatori della comunicazione comunicazioneèriconosciutouncredito è riconosciuto un credito d’imposta pari all’8% della spesa sostenutanel2019perl’acquistodellacarta per la stampa delle testate edite, entro il limite di 24 milioni di euro per l’anno 2020, checostituiscetettodispesa. Ilcreditod’impostanonconcorrealla Ilcreditod’impostanonconcorreallaformazionedelredditoimponibileepuòessere formazionedelredditoimponibilee puòessere fatto valere anche in compensazione.
Le altre agevolazioni
Il Dl 34/2020 (articolo 189) prevede un sostegno per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione. Il contributo, che non concorre alla formazione del reddito, è riconosciuto una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni per il 2020, che costituisce tetto di spesa.
Inoltre, al fine di sostenere l’offerta informativa online nel periodo di emergenza sanitaria, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al Roc che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato è riconosciuto, limitatamente all’anno di imposta 2020, un credito d’imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività. Il credito di imposta è riconosciuto entro il limite di 8 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa.
Saranno due Dpcm, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL 34/2020, a stabilire le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domande del contributo e del credito di imposta.